Con la nota in oggetto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, approfondisce il tema delle ATTIVITÀ STAGIONALI così definite dalla contrattazione collettiva che, laddove disciplinate, determinano l’applicazione delle deroghe previste dal legislatore rispetto alla disciplina generale del contratto a termine.
Si tratta di un argomento presente e normato in diversi i CCNL cooperativi con cui abbiamo da tempo condiviso e negoziato con le organizzazioni sindacali molte fattispecie di stagionalità, in presenza delle quali trova applicazione un regime sicuramente meno oneroso rispetto ai vincoli che caratterizzano, di norma, il ricorso al contratto a tempo determinato.
INL ripercorre puntualmente e correttamente gli ambiti di deroga stabiliti dal decreto legislativo n. 81/2015 rispetto alle regole generali del contratto a tempo determinato e così riassumibili: no requisito della causale; no durata massima fino a 24 mesi; no stop and go tra due contratti consecutivi; esclusione dal limite quantitativo complessivo di contratti stipulabili.
Da questo punto di vista la nota non desta particolare sorpresa e le indicazioni date risultano condivisibili oltre che aderenti al dettato normativo, andando anche a evidenziare come le ipotesi di stagionalità previste dal CCNL (ma anche eventualmente e legittimamente dalla contrattazione di secondo livello) per le quali valgono tali deroghe sono da aggiungersi a quelle già indicate dal D.P.R. n. 1525/1963 elenco che, seppur ormai piuttosto risalente nel tempo, resta tuttora in vigore nelle more dell’emanazione di un apposito decreto del Ministero del Lavoro previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 81/2015, tuttavia non ancora emanato a distanza di diversi anni.
Correttamente, la nota richiama anche il presupposto secondo cui la contrattazione collettiva legittimata a disciplinare ipotesi di stagionalità per le quali risultano applicabili le deroghe precedentemente menzionate, deve comunque essere quella sottoscritta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (principio in uso già da tempo in diversi ambiti applicativi e richiamato espressamente per le tipologie contrattuali dall’art. 51 del decreto legislativo 81/2015).
Sebbene INL non ne faccia menzione, ricordiamo che esiste un regime ulteriormente più vantaggioso per quelle attività stagionali definite dal D.P.R. n.1525/1963 o dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti comparativamente più rappresentativa a livello nazionale prima del 2012 e rintracciabile nell’esonero dalla contribuzione NASpI aggiuntiva (1,4%+0,5% in presenza di ciascun rinnovo).
Si tratta, com’è evidente, di un regime di deroga particolarmente conveniente sul fronte contributivo ereditato dalla cd. legge Fornero n. 92/2012 che tuttavia in applicazione della Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 13, lett. b) è diventato recentemente applicabile, a partire appunto dal 2020, nel solo territorio della provincia di Bolzano anche alle attività stagionali definite tali entro il 31 dicembre 2019 dalla contrattazione leader sottoscritta a qualsiasi livello - norma che a nostro avviso meriterebbe forse di un ulteriore approfondimento da parte del legislatore perché la limitazione applicativa alla sola provincia di Bolzano risulta a distanza di tempo alquanto incomprensibile.
INL non entra nel merito della valutazione sull’effettiva presenza del connotato di stagionalità anche perché, su tale aspetto che non gli compete, potrebbe semmai esprimersi solo un eventuale giudice in presenza dell’emergere di un contenzioso.
Al più gli ispettori potrebbero unicamente contestare, coerentemente a quanto detto in precedenza, l’applicabilità delle deroghe alle attività stagionali definite da una contrattazione collettiva NON sottoscritta da parti sociali comparativamente rappresentative a livello nazionale.
Detto ciò, la nota INL in questione fornisce un secondo chiarimento dedicato in particolare alle imprese turistiche stagionali con periodi di inattività nel corso dell’anno solare (non inferiori a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi) incluse nel medesimo D.P.R. n. 1525/1963 (voce n. 48): senza che ciò possa inficiare il carattere di stagionalità di tali attività per i datori di lavoro interessati c’è la facoltà di sottoscrivere anche contratti a tempo indeterminato considerando, ad esempio, che alcuni lavoratori potrebbero essere chiamati comunque a svolgere un’attività continuativa nel tempo, “preparatoria” e “programmatoria”, nel periodo in cui non c’è apertura al pubblico.
Aggiungiamo, anche se si tratta di una soluzione piuttosto remota e improbabile e forse per questo nemmeno richiamata da INL, che nulla impedisce ad un datore di lavoro di assumere per lo svolgimento di attività stagionali quegli stessi lavoratori con un contratto a tempo determinato applicando, senza deroghe, tutte le regole previste dal decreto legislativo 81/2015.