Circolari

Circ. n. 16/2020

EMERGENZA COVID-19 Indicazioni LAVORO per il funzionamento delle sedi territoriali di Confcooperative e dei CSA.

Alla luce delle disposizioni emanate fino ad oggi, le sospensioni di attività economiche sono esclusivamente quelle contenute nei DPCM 8-3-2020, 9-3-2020 e 11-3-2020. Si aggiunge l’Accordo del 14-3-2020 firmato con le OOSS confederali[1] "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" con l’obiettivo di fornire alle imprese di produzione delle linee guida per agevolare l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Ricordiamo che l'ACCORDO È RIVOLTO ALLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE al fine di incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro NON SANITARI.

E', quindi, necessario calarlo nella realtà di Confcooperative e dei CSA. Le attività amministrative svolte dai CSA e da Confcooperative, nonché le attività di assistenza svolte dalle stesse Confcooperative non sono sospese per legge e possono essere svolte nel rispetto delle norme per la tutela della sicurezza dei lavoratori e per il contrasto della diffusione del virus.

In questo contesto utilizziamo i termini "lavoratori", "dipendenti", "collaboratori" come sinonimi comprendendo tra le persone che operano anche i professionisti consulenti stabili delle strutture citate. Le attività svolte da Confcooperative/CSA non sono certamente equiparabili in termini di indispensabilità, a quelle di sanità, assistenza e degli altri servizi essenziali.

Si tratta però di attività importanti per il corretto funzionamento delle cooperative associate che in vari casi svolgono attività essenziali sia che siano operative sia temporaneamente sospese.

I nostri servizi devono, quindi, continuare salvaguardando la salute dei lavoratori e dei cooperatori.

I decreti governativi insistono sull'utilizzo del lavoro agile per limitare al massimo gli spostamenti. Non si tratta di un obbligo, ma di una forte raccomandazione che deve essere accolta al massimo, tenendo anche conto delle mansioni indispensabili e delle condizioni soggettive: oltre a quelle di conciliazione familiare legata alla chiusura delle scuole, anche la distanza dal luogo di lavoro, l'utilizzo dei mezzi pubblici, etc.

La normativa ha previsto alcune semplificazioni. Per questo è stato predisposto un fac simile di comunicazione al lavoratore (non è più previsto l'obbligo di accordo) nel quale sono individuate significative flessibilità ritenendo che in un momento come questo sia interesse primario dei lavoratori accedere a questa modalità lavorativa. Queste considerazioni ci fanno ritenere che si possa temporaneamente prescindere da alcune condizioni (ad esempio la fornitura di tutti gli strumenti informatici).

Nel caso in cui il lavoro sia organizzato in smart working, è fondamentale che le cooperative associate siano correttamente informate sulla continuità dei servizi offerti, sulla piena operatività delle nostre strutture e sulla normale reperibilità degli addetti.

Per i lavoratori che continueranno a svolgere le loro mansioni presso il posto di lavoro, è importante ricordare i nuovi obblighi di autocertificazione necessari allo spostamento. Il DPCM 8-3-2020, anche con le successive integrazioni, non prevede limitazioni agli spostamenti per "comprovate esigenze lavorative". I nostri dipendenti e collaboratori possono quindi raggiungere il posto di lavoro producendo, in caso di controllo, un’autocertificazione. A questo proposito riteniamo opportuno che i lavoratori siano muniti di una dichiarazione del datore di lavoro attestante la necessità di recarsi sul posto di lavoro e, se proprio necessario, in altri luoghi.

Molto difficilmente sarà possibile svolgere tutta l'attività in modalità agile. Si dovranno pertanto adottare tutti gli accorgimenti possibili per rendere l'attività dei nostri collaboratori sicura. A questo riguardo valgono anche per le nostre strutture, in quanto compatibili con la particolare natura dell’attività svolta, le indicazioni espresse dal DPCM 11 marzo 2020 all’articolo 1 commi 7:

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

-      sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

-      siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

-      siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

-      assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

-      siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.”.

Si raccomanda di implementare e presidiare l’adozione delle misure di sicurezza previste d’intesa con il medico competente e l’RSPP nominati in azienda. Il datore di lavoro ha specifici oneri informativi verso i suoi lavoratori e di tutti gli eventuali utenti o fornitori esterni dovessero accedere ai locali aziendali. Le soluzioni organizzative adottate dal CSA devono essere oggetto di comunicazione ai lavoratori al pari di quelle sanitarie.

Come regola generale si suggerisce di disporre la chiusura degli uffici al pubblico garantendo le comunicazioni attraverso email, telefoni fissi e mobili. La consegna di documenti cartacei, solo se indifferibile, deve avvenire senza contatti, ad esempio utilizzando la cassetta della posta o altro strumento.

E' indispensabile trasmettere il messaggio che i servizi rimangono pienamente operativi pur con modalità diverse, e che il nuovo modello organizzativo garantisce comunque gli standard previsti dalle disposizioni di legge (e se previsto dal contratto di servizio sottoscritto). I disagi inevitabili che si produrranno sono il prezzo per garantire la salute dei collaboratori e dei clienti e rispondere alle norme per il contenimento del virus.

Questa la possibile comunicazione da inviare alle cooperative o ai clienti.

A far data da oggi e fino a nuova comunicazione gli uffici di (Confcooperative/CSA) sono chiusi al pubblico. In questa situazione di grande difficoltà per il paese, il nostro impegno per fornire servizi di qualità rimane immutato.

Una parte dei nostri collaboratori opererà dall'esterno in modalità di lavoro agile, mentre all'interno degli uffici saranno presenti soltanto gli operatori strettamente necessari e che svolgono attività non delocalizzabili.

Le comunicazioni possono avvenire via telefono fisso, mobile o e-mail. Per esigenze specifiche si potranno ricevere soggetti esterni, solo se è strettamente necessario e non effettivamente rinviabile con le seguenti modalità .....

E' necessario limitare al massimo gli accessi presso gli uffici da parte di soggetti esterni. Ci rendiamo conto che queste regole creano disagi. Si tratta di misure che hanno lo scopo di mantenere i servizi pienamente operativi. Con questo nuovo modello organizzativo si garantiscono comunque gli standard previsti dalle disposizioni di legge. Gli inevitabili disagi che si produrranno sono il prezzo per garantire la salute dei collaboratori e dei clienti e rispondere alle norme per il contenimento del virus.

Vi sono poi specifiche verifiche da effettuare sui dipendenti e sui terzi che accedono al posto di lavoro e specifiche misure da adottare sia in entrata che in uscita dall’azienda. In quest’ambito deve essere posta attenzione all'eventuale uso degli ascensori nei quali non è possibile mantenere la distanza minima.

Le normative per chi ha avuto contatti con soggetti risultati positivi e per chi risulta positivo sono richiamate dal Protocollo.

Sulla misurazione della temperatura al personale che entra negli uffici, ricordiamo che può essere previsto questo controllo e, pertanto, s’invitato i Direttori a decidere come meglio ritengono. Può essere utile responsabilizzare i lavoratori chiedendo loro misurarla prima di recarsi al lavoro. I lavoratori saranno informati che in caso di temperatura superiore ai 37.5° non è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Sarà richiesto ai lavoratori la sottoscrizione di una dichiarazione (allegata alla presente) riferita agli ultimi 14 giorni relativa a contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o alla frequentazione, anche breve, di zone a rischio (in Italia i comuni della ex "zona rossa”) secondo le indicazioni dell’OMS (Cina e paesi asiatici).

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Nel rinviare per un ulteriore approfondimento a quanto allegato alla presente


[1] Nostra Circolare n. 15 del 14 marzo 2020 Prot. 818 EMERGENZA COVID-19 XL