Si fa seguito alle Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 11/2019 e 14/2019,
per comunicare che è stata pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, la
Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd “Sbloccacantieri”).
La presente comunicazione ha il solo scopo di
informare sulle modifiche apportate all’articolo 2477 c.c., riguardante i parametri
relativi all’
obbligo di nomina dell’organo
di controllo
e del revisore legale
dei conti
Per gli approfondimenti sull’intero provvedimento,
si rinvia alle altre comunicazioni delle federazioni interessate e alla
circolare che verrà diramata in seguito.
*
Come è noto, l’articolo 379 del Codice della
crisi di impresa (D.lgs. n. 14/2019) ha novellato l’articolo 2477 c.c., in
materia di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti (nelle
S.R.L.), innovando le soglie al cui superamento scatta l’obbligo di nominare
l’organo di controllo o il revisore legale dei conti[1].
Vale
la pena rammentare che la disposizione in oggetto, in virtù del rinvio alla
disciplina SPA e SRL (ex articolo
2519 c.c.) e del rinvio specifico (ex articolo
2543 c.c. in materia di organo di controllo), riguarda direttamente tutte le società cooperative,
quale che sia la loro disciplina di riferimento (S.p.a. o S.r.l.).
Ebbene,
l’articolo 2-bis, comma 2, del provvedimento in
esame, introdotto in sede di conversione del decreto legge, ha ulteriormente
modificato le soglie (relative all’attivo dello stato patrimoniale,
all’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e al numero dei
dipendenti occupati in media durante l’esercizio), innalzandole nuovamente.[2]
Conseguentemente, alla luce della nuova modifica, la
nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti è
obbligatoria se la società:
-
è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
-
controlla una società obbligata alla revisione
legale dei conti;
-
se per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
-
totale dell’attivo dello
stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
-
ricavi delle vendite e
delle prestazioni: 4 milioni di euro;
-
dipendenti occupati in
media durante l’esercizio: 20 unità.
Per le società cooperative, alle ipotesi sopra
elencate, si aggiunge anche quella prevista dall’articolo 2543 c.c., e cioè,
quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
Si ricorda, inoltre, che l’obbligo di nominare
l’organo di controllo o il revisore di cui alla lettera c), cessa qualora per tre esercizi consecutivi non si è
superato alcuno dei predetti limiti.
In definitiva, attraverso il provvedimento in
commento, si è attuato un raddoppiamento delle soglie previste dal Codice della
crisi di impresa. E ciò allo scopo
di evitare che le società di piccole dimensioni siano obbligate a nominare
l’organo di controllo, con tutti i costi connessi.
Ne deriva, pertanto, che le società che avessero
provveduto alla nomina dei predetti organi, in base ai parametri innanzi
introdotti dall’articolo 379 del Codice della crisi di impresa, possono
procedere alla revoca degli stessi, qualora non ricadano nei nuovi parametri
introdotti con il decreto Sblocca cantieri.
Per
tutte le società che rientrano nell’alveo dei nuovi parametri previsti
dall’articolo 2477, comma 2, lettera c) sopra citati, si ritiene che resta
fermo il termine fissato dall’articolo 379, comma 3, del Codice della crisi di
impresa e che, pertanto, devono
provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se
necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, entro il 16 dicembre 2019.
*
Si invitano i destinatari alla massima diffusione
alle cooperative associate dei contenuti della presente circolare e si resta a
disposizione per ulteriori chiarimenti.
[1] Testo articolo 2477 c.c. modificato dall’articolo 379
del D.lgs. n. 14/2019: “
Omissis...
La nomina dell'organo di controllo o del
revisore è obbligatoria se la società:
a)
è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una
società obbligata alla revisione legale dei conti;
c)
ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei
seguenti limiti:
1) totale
dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle
vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti
occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
[2] Articolo 2-bis,
comma 2, D.L. Sblocca cantieri: “
1. Omissis…
2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono
sostituiti dai seguenti:
«La nomina dell'organo di controllo o del
revisore è obbligatoria se la società:
a)
è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla
una società obbligata alla revisione legale de conti;
c)
ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei
seguenti limiti:
1) totale dell'attivo
dello stato patrimoniale: 4
milioni di euro;
2) ricavi delle
vendite e delle prestazioni: 4
milioni di euro;
3) dipendenti
occupati in media durante l'esercizio: 20
unità.
L'obbligo di nomina
dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo
comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato
alcuno dei predetti limiti».