Circolari

Circ. n. 16/2017

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) (GU n.167 del 19 luglio 2017)DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) (GU n.179 del 2-8-2017)

Si comunica che sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112, e il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, entrambi emanati in attuazione della legge 6 giugno 2016, n.106, e dedicati rispettivamente a

 

-          la Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

 

-          il CODICE DEL TERZO SETTORE

 

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La riforma attua la legge di delega di Riforma del Terzo settore, per i cui contenuti si rinvia alla Circolare del Servizio legislativo n. 11/2016.

 

I provvedimenti – che recano anche una significativa modifica della legge 381/1991 sulle cooperative sociali – sono di grande interesse per il movimento e per Confcooperative, il cui Statuto, all’art. 1, stabilisce che “la Confederazione Cooperative Italiane è Associazione Nazionale Autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del Movimento cooperativo (…) e delle imprese sociali”; all’art. 2, che “Confcooperative si propone (…) b) la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina delle imprese sociali; c) la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici in Italia ed all’etero degli enti cooperativi e mutualistici e dei loro associati e delle imprese sociali; d) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali (…);g) incoraggia la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna nell’ambito dell’imprenditoria cooperativa e delle imprese sociali; h) la promozione della crescita del movimento cooperativo e delle imprese sociali (…)”; all’art. 3, che “Confcooperative è costituita da enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e da imprese sociali (…)”; all’art. 11, che “L'Assemblea nazionale stabilisce gli indirizzi generali del Movimento cooperativo aderente e delle imprese sociali associate (…)”.

Ebbene, in attuazione dei citati principi statutari, Confcooperative e l’Alleanza delle Cooperative sono spesso intervenute nel dibattito e nel processo riformatore al fine di affermare i principi, gli scopi, i limiti e le condizioni dell’“impresa non lucrativa” che vede riconoscersi una “funzione sociale”. E ciò sia in ossequio ai dettami dell’articolo 45 della Costituzione, sia valorizzando gli insegnamenti che derivano dalla storia del movimento cooperativo.

 

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  1. La revisione della disciplina dell’impresa sociale

     

    La riforma dell’impresa sociale è molto complessa e contiene modifiche di rilievo, oggetto di un approfondimento specifico nella SCHEDA allegata alla presente circolare, elaborata in condivisione con l’Ufficio legislativo di Legacoop.

    Si ricorda, ad ogni modo, che molte modifiche diverranno operative solo a seguito del rilascio di autorizzazioni eurounitarie e dell’emanazione di innumerevoli decreti attuativi. Peraltro, la disciplina transitoria fornisce un buon lasso di tempo (almeno un anno) per adeguare gli statuti degli enti già esistenti.

    Sono tuttavia già in vigore e pienamente efficaci alcune disposizioni di particolare interesse per le cooperative (e che si illustrano nel prosieguo).

     

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  2. Ampliamento dell’oggetto sociale delle cooperative sociali.

     

    Il decreto sull’Impresa sociale contiene una rilevante modifica della legge 381/1991. In linea con la codificazione delle attività di interesse generale contenuta all’art. 2, l’art. 17, c. 1, modifica l’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che ora dispone: “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

    La novella, dunque, aggiunge alle attività classiche e tradizionali delle cooperative di tipo a) – gestione di servizi socio-sanitari ed educativi – anche le seguenti attività di interesse generale codificate nel decreto sull’impresa sociale:

      • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

      • interventi e prestazioni sanitarie;

      • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

      • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

      • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

      • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate (secondo la nozione di persona svantaggiata contenuta all’art. 2, comma 4, del decreto).

         

        Come si può notare la novella ha carattere additivo, “di aggiunta”, e non sostitutivo: ciò vuol dire che tutte le attività e i servizi che rientravano nella nozione si servizi socio-sanitari ed educativi sono fatti salvi, anche alla luce dello sviluppo della legislazione regionale. Le “attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto”, dunque, si aggiungono ed hanno un effetto o di ricognizione del carattere socio-sanitario ed educativo delle attività ovvero di puro ampliamento dell’oggetto sociale delle cooperative sociali di tipo a).

        Sotto questo profilo si segnala:

  • il chiarimento definitivo sulla possibilità di esercizio delle attività sociali o assistenziali “pure” (vale a dire senza componente “sanitaria”);

  • che l’attività sociale, definita come “interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni”, riguarda tutte le attività rientranti nella nozione di servizi sociali ai sensi della legge 328, incluse quelle attività e quei servizi ricadenti in altre lettere della elencazione di cui all’art. 2 (ad es. l’attività di accoglienza dei migranti potrà essere svolta dalle cooperative sociali in quanto rientrante nei servizi sociali di cui alla legge 328/2000: e ciò ancorché sia autonomamente definita alla lettera r) dell’art. 2 decreto e non rievocata all’art. 1, c.1, lett. a) della legge 381/1991);

  • il chiarimento definitivo sulla possibilità di svolgimento dell’attività sanitaria “pura” (vale a dire senza alcuna componente “assistenziale”, “sociale” o “di rilevanza sociale”);

  • che lo svolgimento dell’attività sanitaria è peraltro definito con la formula lata di “interventi e prestazioni sanitarie”, senza alcun rinvio limitante alla nozione di “livello essenziale delle prestazioni”: ciò vorrà dire che l’attività sanitaria è esercitabile in tutta la sua latitudine, sì come definita dalle norme generali sull’attività sanitaria (prima fra tutte il d.l.vo 502/1992) e senza alcun rinvio o limite riferito al decreto sui LEA;

  • che anche l’attività educativa/istruttiva/formativa è definita nella maniera più lata possibile, tale da includere, oltre alla formazione professionale in senso stretto (ex legge 53/2003), anche “le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”; sì come rientrano nella nozione di servizi educativi anche le più specifiche attività di “formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa”;

  • sono altresì aggiunti – perché considerati nella sostanza educativi o formativi – anche i servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, secondo la nozione di persona svantaggiata contenuta all’art. 2, comma 4, del decreto.

     

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  1. Le cooperative sociali “imprese sociali di diritto”.

     

    Tra tutti i soggetti che possono assumere la qualifica di impresa sociale, in attuazione di un principio contenuto nella legge delega, le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.

    Ciò comporta che le cooperative sociali acquisiranno automaticamente lo status di impresa sociale, ma saranno tuttavia onerate all’adeguamento a talune, specifiche disposizioni contenute nel decreto in commento (tra le quali, i requisiti degli amministratori (articolo 7, c. 3); il bilancio sociale (articolo 9, c. 2); la massima differenza retributiva possibile tra lavoratori dipendenti (articolo 13, comma 1)].

     

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  2. Le cooperative imprese sociali che svolgono attività di housing sociale e le cooperative edilizie di abitazione.

     

    All’art. 17, c. 2, il decreto in esame reca delle modifiche rilevanti per la disciplina delle cooperative di abitanti.

    Anzitutto è stabilito che le società cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per lo svolgimento delle attività housing sociale (alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi) possono iscriversi all’Albo nazionale istituito ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

    In secondo luogo è stabilito che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all’Albo nazionale (anche se non assumano lo status di impresa sociale) possono in ogni caso svolgere tutte le attività di housing di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q).

    Dunque:

  • le cooperative di abitazione possono in ogni caso svolgere le attività elencate dalla lettera q), senza cioè che questa estensione implichi la necessità che le cooperative debbano uniformarsi alla disciplina delle imprese sociali;

  • i consorzi di cooperative di abitazione possono svolgere le medesime attività, il che potrebbe significare che le cooperative consorziate possono continuare a svolgere le attività tradizionali affidando al consorzio quelle più innovative;

  • le imprese sociali in forma cooperativa non sono obbligate ad iscriversi all’Albo, ma ne hanno facoltà, il che significa che le imprese sociali non iscritte non potranno usufruire dei contributi pubblici evocati dal medesimo articolo 3 della legge 59/92.

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  1. Le cooperative imprese sociali in genere

     

    Qualunque cooperativa potrà assumere, adeguandosi alle disposizioni relative all’impresa sociali, lo status di impresa sociale.

    La disciplina sull’impresa sociale non condiziona l’assunzione dello status di i.s. per le cooperative alla “mutualità prevalente”. Dunque, il requisito della prevalenza mutualistica, elemento obbligatorio per accedere al regime speciale fiscale delle cooperative, non è contemplato dal d.lgs 112/2017 ed è configurato quale condizione per evitare la norma sul coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti (articolo 11, comma 5). In una cooperativa impresa sociale lo scopo mutualistico deve essere perseguito ancorché in modo coordinato con l’interesse generale previsto dalla normativa in esame.

    Sono in ogni caso espressamente richiamate e fatte salve le disposizioni dell’ordinamento cooperativo che riguardano:

  • la liquidazione coatta amministrativa;

  • la vigilanza;

  • la devoluzione del patrimonio e i fondi mutualistici;

  • il gruppo cooperativo paritetico.

    Si ritiene, in ogni caso, che siano implicitamente richiamate ed applicabili alle “cooperative imprese sociali” tutte le disposizioni connesse con la forma giuridica cooperativa e non espressamente derogate o incompatibili con la disciplina dell’impresa sociale.

 

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  1. Il CODICE DEL TERZO SETTORE [rinvio]

     

    Da ultimo è stato pubblicato in GU il CODICE DEL TERZO SETTORE.

    Il CODICE è di estrema rilevanza ai fini della ricostruzione analitica della disciplina dell’impresa sociale. Infatti, oltre alle disposizioni del decreto specifico, alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del decreto, le norme del codice del Terzo settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita.

    Si pone, quindi, il problema di individuare in maniera analitica quali norme del Codice del Terzo settore trovino applicazione nei confronti delle imprese sociali in genere e delle cooperative imprese sociali, considerando che l’applicazione è condizionata ad un previo vaglio di compatibilità con i principi e le regole peculiari di ogni forma giuridica.

     

[RINVIO] Per un approfondimento su questi aspetti e sul contenuto del Codice, si rinvia ad una comunicazione dedicata di prossima pubblicazione.

 

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Si resta in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.