Si comunica che sono stati pubblicati in
Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112,
e il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017,
n. 117, entrambi emanati in attuazione della legge 6 giugno 2016, n.106, e
dedicati rispettivamente a
-
la Revisione
della disciplina in materia di impresa sociale
-
il CODICE
DEL TERZO SETTORE
*
La
riforma attua la legge di delega di Riforma del Terzo settore, per i cui
contenuti si rinvia alla Circolare del Servizio legislativo n.
11/2016.
I provvedimenti – che recano anche una
significativa modifica della legge 381/1991 sulle cooperative sociali – sono di
grande interesse per il movimento e per Confcooperative, il cui Statuto,
all’art. 1, stabilisce che “la
Confederazione Cooperative Italiane è Associazione Nazionale Autonoma di
rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del Movimento cooperativo (…) e
delle imprese sociali”; all’art. 2, che “Confcooperative si propone (…) b) la promozione, l'organizzazione, lo
sviluppo, il coordinamento e la disciplina delle imprese sociali; c) la
rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici in Italia ed
all’etero degli enti cooperativi e mutualistici e dei loro associati e delle imprese
sociali; d) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali
(…);g) incoraggia la diffusione e l’attuazione del principio di pari
opportunità fra uomo e donna nell’ambito dell’imprenditoria cooperativa e delle
imprese sociali; h) la promozione della crescita del movimento
cooperativo e delle imprese sociali (…)”; all’art. 3, che “Confcooperative è costituita da enti
cooperativi e mutualistici e loro consorzi e da imprese sociali (…)”;
all’art. 11, che “L'Assemblea nazionale
stabilisce gli indirizzi generali del Movimento cooperativo aderente e delle imprese
sociali associate (…)”.
Ebbene, in attuazione dei citati principi
statutari, Confcooperative e l’Alleanza delle Cooperative sono spesso
intervenute nel dibattito e nel processo riformatore al fine di affermare i
principi, gli scopi, i limiti e le condizioni dell’“impresa non lucrativa” che
vede riconoscersi una “funzione sociale”. E ciò sia in ossequio ai dettami
dell’articolo 45 della Costituzione, sia valorizzando gli insegnamenti che
derivano dalla storia del movimento cooperativo.
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La revisione della disciplina
dell’impresa sociale
La
riforma dell’impresa sociale è molto complessa e contiene modifiche di rilievo,
oggetto di un approfondimento specifico nella SCHEDA allegata
alla presente circolare, elaborata in condivisione con l’Ufficio
legislativo di Legacoop.
Si ricorda, ad ogni modo, che molte modifiche
diverranno operative solo a seguito del rilascio di autorizzazioni eurounitarie
e dell’emanazione di innumerevoli decreti attuativi. Peraltro, la disciplina
transitoria fornisce un buon lasso di tempo (almeno un anno) per adeguare gli
statuti degli enti già esistenti.
Sono tuttavia già in vigore e pienamente
efficaci alcune disposizioni di particolare interesse per le cooperative (e che
si illustrano nel prosieguo).
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Ampliamento dell’oggetto
sociale delle cooperative sociali.
Il decreto sull’Impresa
sociale contiene una rilevante modifica della legge 381/1991. In linea con la
codificazione delle attività di interesse generale contenuta all’art. 2, l’art.
17, c. 1, modifica l’art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che ora dispone: “Le
cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini
attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le
attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del
decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,
n. 106”.
La
novella, dunque, aggiunge alle attività classiche e tradizionali delle
cooperative di tipo a) – gestione di servizi socio-sanitari ed educativi –
anche le seguenti attività di interesse generale codificate nel decreto
sull’impresa sociale:
-
interventi e servizi sociali ai
sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge
22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
-
interventi e prestazioni sanitarie;
-
prestazioni socio-sanitarie di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
-
educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa;
-
formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della
povertà educativa;
-
servizi finalizzati all’inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone
svantaggiate (secondo la nozione di persona svantaggiata contenuta all’art. 2, comma 4, del decreto).
Come si può notare la
novella ha carattere additivo, “di aggiunta”, e non sostitutivo: ciò vuol dire
che tutte le attività e i servizi che rientravano nella nozione si servizi
socio-sanitari ed educativi sono fatti salvi, anche alla luce dello sviluppo
della legislazione regionale. Le “attività di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto”, dunque, si aggiungono ed hanno
un effetto o di ricognizione del carattere socio-sanitario ed educativo
delle attività ovvero di puro ampliamento dell’oggetto sociale delle
cooperative sociali di tipo a).
Sotto
questo profilo si segnala:
-
il chiarimento definitivo sulla possibilità
di esercizio delle attività sociali o assistenziali “pure” (vale a dire
senza componente “sanitaria”);
-
che
l’attività sociale, definita come “interventi e servizi sociali ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22
giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni”, riguarda tutte le attività
rientranti nella nozione di servizi sociali ai sensi della legge 328, incluse
quelle attività e quei servizi ricadenti in altre lettere della elencazione di
cui all’art. 2 (ad es. l’attività di accoglienza dei migranti potrà essere
svolta dalle cooperative sociali in quanto rientrante nei servizi sociali di
cui alla legge 328/2000: e ciò ancorché sia autonomamente definita alla lettera
r) dell’art. 2 decreto e non rievocata all’art. 1, c.1, lett. a) della legge
381/1991);
-
il chiarimento
definitivo sulla possibilità di svolgimento dell’attività sanitaria “pura”
(vale a dire senza alcuna componente “assistenziale”, “sociale” o “di rilevanza
sociale”);
-
che lo
svolgimento dell’attività sanitaria è peraltro definito con la formula lata di
“interventi e prestazioni sanitarie”, senza alcun rinvio limitante alla
nozione di “livello essenziale delle prestazioni”: ciò vorrà dire che
l’attività sanitaria è esercitabile in tutta la sua latitudine, sì come
definita dalle norme generali sull’attività sanitaria (prima fra tutte il
d.l.vo 502/1992) e senza alcun rinvio o limite riferito al decreto sui LEA;
-
che anche
l’attività educativa/istruttiva/formativa è definita nella maniera più lata
possibile, tale da includere, oltre alla formazione professionale in senso
stretto (ex legge 53/2003), anche “le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa”; sì come rientrano nella nozione di servizi
educativi anche le più specifiche attività di “formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della
povertà educativa”;
-
sono altresì
aggiunti – perché considerati nella sostanza educativi o formativi – anche i servizi
finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori e delle persone svantaggiate, secondo la nozione di persona svantaggiata contenuta all’art. 2, comma 4,
del decreto.
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Le cooperative sociali
“imprese sociali di diritto”.
Tra tutti i soggetti che
possono assumere la qualifica di impresa sociale, in attuazione di un principio
contenuto nella legge delega, le
cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, acquisiscono di diritto la
qualifica di imprese sociali.
Ciò
comporta che le cooperative sociali acquisiranno automaticamente lo status di
impresa sociale, ma saranno tuttavia onerate all’adeguamento a talune,
specifiche disposizioni contenute nel decreto in commento (tra le quali, i requisiti degli amministratori (articolo
7, c. 3); il bilancio sociale (articolo 9, c. 2); la massima differenza
retributiva possibile tra lavoratori dipendenti (articolo 13, comma 1)].
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Le cooperative imprese sociali
che svolgono attività di housing sociale e le cooperative edilizie di
abitazione.
All’art.
17, c. 2, il decreto in esame reca delle modifiche rilevanti per la disciplina
delle cooperative di abitanti.
Anzitutto è stabilito che le
società cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per lo svolgimento
delle attività housing sociale (alloggio sociale e ogni altra
attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi) possono iscriversi
all’Albo nazionale istituito ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 gennaio
1992, n. 59.
In secondo luogo è stabilito
che le società cooperative edilizie
di abitazione e loro consorzi iscritte all’Albo nazionale (anche se non
assumano lo status di impresa sociale) possono
in ogni caso svolgere tutte le attività di housing di cui all’articolo
2, comma 1, lettera q).
Dunque:
-
le cooperative di abitazione possono in ogni
caso svolgere le attività elencate dalla lettera q), senza cioè che questa
estensione implichi la necessità che le cooperative debbano uniformarsi alla
disciplina delle imprese sociali;
-
i consorzi di cooperative di abitazione possono
svolgere le medesime attività, il che potrebbe significare che le cooperative
consorziate possono continuare a svolgere le attività tradizionali affidando al
consorzio quelle più innovative;
-
le imprese sociali in forma cooperativa non sono
obbligate ad iscriversi all’Albo, ma ne hanno facoltà, il che significa che le
imprese sociali non iscritte non potranno usufruire dei contributi pubblici
evocati dal medesimo articolo 3 della legge 59/92.
*
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Le cooperative imprese sociali
in genere
Qualunque cooperativa potrà assumere, adeguandosi alle
disposizioni relative all’impresa sociali, lo status di impresa sociale.
La
disciplina sull’impresa sociale non condiziona l’assunzione dello status di
i.s. per le cooperative alla “mutualità prevalente”. Dunque, il requisito della
prevalenza mutualistica, elemento obbligatorio per accedere al regime speciale
fiscale delle cooperative, non è contemplato dal d.lgs 112/2017 ed è
configurato quale condizione per evitare la norma sul coinvolgimento dei
lavoratori e degli utenti (articolo 11, comma 5). In una cooperativa impresa
sociale lo scopo mutualistico deve essere perseguito ancorché in modo
coordinato con l’interesse generale previsto dalla normativa in esame.
Sono in ogni caso
espressamente richiamate e fatte salve le disposizioni dell’ordinamento
cooperativo che riguardano:
-
la liquidazione
coatta amministrativa;
-
la vigilanza;
-
la devoluzione
del patrimonio e i fondi mutualistici;
-
il gruppo
cooperativo paritetico.
Si
ritiene, in ogni caso, che siano implicitamente richiamate ed applicabili alle
“cooperative imprese sociali” tutte le disposizioni connesse con la forma
giuridica cooperativa e non espressamente
derogate o incompatibili con la disciplina dell’impresa sociale.
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Il CODICE DEL TERZO SETTORE
[rinvio]
Da
ultimo è stato pubblicato in GU il CODICE DEL TERZO SETTORE.
Il CODICE è di estrema
rilevanza ai fini della ricostruzione analitica della disciplina dell’impresa
sociale. Infatti, oltre alle disposizioni del decreto specifico, alle imprese
sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del decreto, le
norme del codice del Terzo settore e, in mancanza e per gli aspetti non
disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di
attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è
costituita.
Si
pone, quindi, il problema di individuare in maniera analitica quali norme del
Codice del Terzo settore trovino applicazione nei confronti delle imprese
sociali in genere e delle cooperative imprese sociali, considerando che
l’applicazione è condizionata ad un previo vaglio di compatibilità con i
principi e le regole peculiari di ogni forma giuridica.
[RINVIO] Per un approfondimento su questi
aspetti e sul contenuto del Codice, si rinvia ad una comunicazione dedicata di
prossima pubblicazione.
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Si
resta in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.