Si fa seguito alle comunicazioni riportate nelle Circolari del Servizio
legislativo n. 32/2013, § 1, e n. 7/2014, per fornire ulteriori informazioni
e chiarimenti circa la
definitiva risoluzione della
questione relativa all’imponibilità ICI dei fabbricati rurali
È stata da ultimo pubblicata l’ordinanza della Corte Costituzionale 18 giugno
2015, n. 115 (all.),
con la quale la Consulta ha respinto, dichiarandola manifestamente
inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell’’art. 2, comma 5-ter, D.L. 102/2013.
Com’è noto, la citata disposizione – introdotta su sollecitazione di
Confcooperative – ha chiarito che la dichiarazione di riconoscimento della
ruralità dell’immobile rurale presentata ai sensi dell’art. 7, D.L. 70/2011,
determina la sicura non imponibilità ai fini ICI del fabbricato per gli
anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
Ebbene, all’indomani dell’introduzione della citata norma
interpretativa, gli enti impositori (i Comuni) hanno contestato alcuni profili
del procedimento di riconoscimento della ruralità, sino a richiedere la
sollevazione di un’eccezione di legittimità costituzionale (proposta dalla
Commissione Tributaria Regionale della Toscana).
Con l’ordinanza in commento, la Corte costituzionale ha dissipato tutti
i sospetti di incostituzionalità, dichiarando irricevibili gli argomenti svolti
da Giudice rimettente, secondo il quale la procedura di riconoscimento della
ruralità avrebbe mortificato le garanzie degli Enti impositori. Al contrario,
secondo la Consulta, l’eccezione deve essere respinta per “incompleta e inadeguata ricostruzione del quadro normativo di
riferimento”.
Stante la rilevanza che tale decisione assume nei contenziosi ancora
pendenti in cui sono coinvolte cooperative aderenti, si invitano i destinatari
della presente a dare notizia dell’ordinanza in commento, con la quale è stato
sventato l’ennesimo tentativo di riapertura del dossier “Ici/fabbricati rurali”.
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