Segnaliamo le istruzioni fornite dall’INPS con la Circolare in oggetto, emanate solo ora per via della tardiva autorizzazione di finanziamento pervenuta solo recentemente dal Ministero del Lavoro, circa il recupero delle riduzioni contributive previste dall’art. 6, comma 4, della legge 608/96 e connesse ai CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI stipulati nel periodo compreso tra il 1° giugno 2006 e il 30 giugno 2008.
Questa misura agevolativa infatti, è sostenuta e finanziata dalle disponibilità del Fondo per l’occupazione, con la previsione di uno specifico limitato capitolo.
Con la circolare l’INPS invita i datori di lavoro interessati – quelli appunto che hanno stipulato nel periodo indicato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS – ad attivare la relativa procedura, cui seguirà il rilascio del codice di autorizzazione “7K”, con il quale sarà possibile attraverso il flusso Uniemens BENEFICIARE A CONGUAGLIO DEI CONTRIBUTI ENTRO IL PROSSIMO MESE DI LUGLIO.
Per il periodo in questione l’agevolazione spettante per i mesi di durata del contratto di solidarietà è pari al:
v 25% se si riduceva l’orario di lavoro di almeno il 20% (innalzata al 30% se il datore operava in zona Obiettivo Convergenza/Competitività – e cioè in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
v 35% nel caso in cui la riduzione dell’orario superava il 30% (innalzata al 40% se il datore operava in una zona Obiettivo Convergenza/ Competitività).
L’Istituto precisa che l’agevolazione potrà essere richiesta anche nel caso di IMPRESE CESSATE (con rimborso e non a conguaglio ovviamente) nonché all’IMPRESA SUBENTRANTE a seguito di operazioni societarie come fusioni, incorporazioni o scissioni.
L’agevolazione è, comunque, alternativa rispetto ad altri benefici previsti a qualunque titolo per cui i datori di lavoro non ne potranno fruire per i medesimi lavoratori per cui hanno goduto di altri incentivi (esempio ai sensi della legge 223/91 per lavoratori assunti dalle liste di mobilità o ai sensi della legge 407/90 sempre in caso di assunzione di disoccupati da più di 24 mesi).
Infine, vale ricordare che la misura e i criteri di assegnazione della decontribuzione legata alla stipula di contratti di solidarietà tipo A sono stati recentemente rivisti alla luce dell’art. 6 del D.L. 34/2014 (nostre circolari n. 16 e n. 27 rispettivamente del 21 marzo 2014 – prot. n. 1502 – e del 20 maggio 2014 – prot. 2423), modifiche che, tuttavia, riguardano esclusivamente contratti di solidarietà stipulati dopo il 20 marzo 2014 o in corso a quella data.