Con il decreto dipartimentale del 31 maggio 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha:
- approvato l'aggiornamento delle Regole operative elaborate e trasmesse dal Gse Spa ai sensi dell'articolo 12 del Dm 22 dicembre 2023, n. 436 (allegate al decreto direttoriale stesso), facendo salve, per ogni altro aspetto di disciplina, estraneo alle modifiche effettuate, le Regole operative approvate con Decreto del Direttore del Dipartimento Energia del 16 maggio 2024, n. 233;
- pubblicato l'"Avviso pubblico per l'iscrizione ai Registri previsti dal Dm 22 dicembre 2023, n. 436" e l'"Avviso Pubblico per la partecipazione alle Aste previste dal Dm 22 dicembre 2023, n. 436".
Le regole forniscono le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle previsioni del DM Agrivoltaico ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti, composti da:
• un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili a valere sulle risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 € attribuite all’investimento 1.1 Sviluppo agro-voltaico della Missione 2, Componente 2 del PNRR;
• una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Per approfondimenti su temi specifici, si rimanda alla pubblicazione di idonea documentazione sul sito del GSE, nell’area riservata alla misura.
CALENDARIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE INIZIATIVE
Le procedure di selezione delle iniziative meritevoli di accesso agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaici si suddividono, come indicato nella Parte II del documento di regole operative, in Aste e Registri.
Per entrambe le procedure, Aste e Registri, sarà possibile presentare istanza di partecipazione dal giorno 4 giugno 2024 alle ore 12:00 fino al giorno 2 settembre 2024 alle ore 12:00.
REQUISITI SOGGETTIVI
Con riferimento ai requisiti soggettivi, possono beneficiare degli incentivi le seguenti tipologie di soggetti.
A. Imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del Codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole (tutti, nel seguito, anche operatore del settore agricolo);
B. associazioni temporanee di imprese di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del DM Agrivoltaico, che includano almeno un soggetto di cui alla precedente lettera A.
Nei casi in cui gli operatori del settore agricolo di cui alla lettera A. costituiscano un soggetto giuridico, la verifica sul rispetto dei requisiti sarà condotta in relazione al soggetto richiedente (cooperativa, consorzio, eventuale altro) che presenta la richiesta di ammissione agli incentivi.
Nei casi di ATI agricole e di ATI di cui alla lettera B. è necessario che:
• almeno uno dei soggetti che compongono l’aggregazione, come risultante dall’atto costitutivo fornito secondo le modalità operative indicate nel documento, rispetti i requisiti soggettivi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del DM Agrivoltaico. In tali casi è necessario che siano forniti i riferimenti completi del soggetto o dei soggetti che, nell’ambito dell’ATI, rispetta/rispettano il requisito previsto;
• almeno uno dei soggetti che compongono l’aggregazione rispetti la definizione di soggetto produttore di cui all’Appendice A. Anche in questo caso è necessario che siano forniti i riferimenti completi del soggetto che, nell’ambito dell’ATI, rispetta il requisito previsto;
• tutti gli altri requisiti soggettivi siano rispettati da tutti i soggetti che compongono l’aggregazione priva di soggettività giuridica indicati nell’atto costitutivo trasmesso al GSE secondo le modalità operative indicate nel presente documento.
REQUISITI OGGETTIVI
Possono accedere agli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico i sistemi agrivoltaici in cui gli impianti di produzione di energia elettrica sono di nuova costruzione, secondo la definizione contenuta nell’Appendice A delle regole operative.
Nell’ambito delle regole operative, la dicitura è utilizzata per indicare l’impianto agrivoltaico di natura sperimentale o, anche, impianto agrivoltaico avanzato, rispondente alla definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del DM Agrivoltaico. Nel documento, le diciture impianto agrivoltaico, impianto agrivoltaico di natura sperimentale e impianto agrivoltaico avanzato ai sensi dell’articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e ss.mm.ii. sono utilizzate come sinonimi.
Saranno incentivati i sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie, che entreranno in esercizio entro diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito della procedura competitiva e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Un impianto agrivoltaico è considerato nuovo/di nuova costruzione se è realizzato esclusivamente con componenti di nuova costruzione e pertanto mai impiegati in altri impianti. Un impianto agrivoltaico viene considerato di nuova costruzione anche se censito come nuova sezione di un CENSIMP preesistente. In questi casi è necessario che l’impianto agrivoltaico sia registrato sul portale GAUDI di Terna mediante creazione di una nuova sezione d’impianto (SEZ) e di una unità di produzione dedicata (UP).
Per ulteriori informazioni, tutta la documentazione di riferimento ed i relativi aggiornamenti sono reperibili al seguente link: https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-1-1-sviluppo-agro-voltaico
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.