Sulla G.U. del 9 febbraio u.s. è stato pubblicato il decreto 14 dicembre 2021, in oggetto indicato, che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta riconoscibile a tutte le imprese che acquistano:
- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica,
- imballaggi biodegradabili e compostabili,
- imballaggi derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.
Il decreto stabilisce, quindi, i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione.
OGGETTO
L’articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, riconosce a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili, o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Detto credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili, inclusi:
1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
2) gli imballaggi in legno non impregnati;
c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.
REQUISITI TECNICI E CERTIFICAZIONI
Per poter beneficiare dell'agevolazione, i prodotti e gli imballaggi devono possedere i seguenti requisiti tecnici:
a) per i prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica:
- contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti»
- conformità alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici»,
b) per gli imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili, la biodegradabilità e la compostabilità;
c) per gli imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta: il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70%;
d) per gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio, il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50%.
Sono quindi indicate le certificazioni necessarie per dimostrare il possesso dei requisiti tecnici.
MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE
L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
. Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.
Ai fini del riconoscimento del credito di imposta in relazione alle spese sostenute nel 2019 e nel 2020, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito istituzionale.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.
CAUSE DI REVOCA DEL CREDITO D'IMPOSTA
1. Il credito di imposta è revocato:
a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
b) qualora la documentazione fornita contenga elementi non veritieri;
c) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.