Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 03 dicembre 2025, è stata pubblicata la Legge 02 dicembre 2025, n. 182 recante: “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.
Legge 2 dicembre 2025, n. 182
(Legge di semplificazione dei procedimenti)
Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, in vigore dal 18 dicembre c.a., introduce una serie di misure dirette a semplificare i procedimenti amministrativi, a digitalizzare gli adempimenti e incentivare lo sviluppo delle attività economiche.
Esso regolamenta diversi ambiti come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, imprese, turismo, istruzione, trasporti, logistica, immigrazione, ambiente e navigazione.
Si compone di complessivi 74 articoli ed è suddiviso in quattro Titoli, ossia:
- Titolo I-Misure di semplificazione in favore delle attività economiche;
- Titolo II-Misure di semplificazione in favore dei cittadini;
- Titolo III-Ulteriori misure di semplificazione;
- Titolo IV-Disposizioni finali.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-03&atto.codiceRedazionale=25G00190&elenco30giorni=true
Nel corso dell’iter parlamentare, è stato approvato un emendamento promosso e fortemente sostenuto da Confcooperative, avente ad oggetto le cooperative elettriche storiche (art. 30), di cui si dirà a breve.
Di seguito l’esame delle principali disposizioni rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi, delle Federazioni interessate e di ICN S.p.a. [Si veda sin d’ora, la Circolare n. 156/2025, del Servizio Lavoro di ICN S.p.a.].
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TITOLO I - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
capo I. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE
Articolo 1. [Semplificazioni in materia di autotutela]
La disposizione novella l’articolo 21-novies, L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), riducendo (dagli originari 12 mesi) a 6 mesi il termine entro cui le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento di ufficio, quale atto di autotutela, dei provvedimenti amministrativi illegittimi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Articolo 6. [Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione]
La disposizione novella il D.lgs. n. 150/2012 (che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) introducendo un nuovo articolo, 13-bis.
In dettaglio, in via assolutamente sperimentale e in deroga alla normativa vigente, si prevede che è consentita, per un periodo di tre anni, l’irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System).
Ciò a condizione che si tratti di terreni qualificati come agricoli dai vigenti strumenti urbanistici e purché sia svolta nei limiti e con le modalità stabilite nel nuovo articolo in commento.
Articolo 8. [Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione]
La disposizione novella l’articolo 1, comma 833, lettera l), Legge n. 160/2019 (L. di Bilancio 2020) relativo all’esenzione dal pagamento del canone unico per l’occupazione di aree pubbliche.
In dettaglio, mentre la formulazione attuale della lettera l) sopra citata, prevede che siano esenti dal pagamento del canone “le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, relative all’esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che indicano la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono”, con la modifica in esame, invece, si prevede che siano esenti non solo le insegne, ma anche le targhe che contraddistinguono sia la sede che il cantiere, ove si svolge l’attività cui si riferiscono.
Articolo 9. [Proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese]
La disposizione novella l’articolo 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) emanato durante l’emergenza Covid differendo, all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, la facoltà di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
Tale facoltà, è stata più volte oggetto di proroga, (per ultimo con l’articolo 3, comma 8, del D.L. n. 198/2022 che ha prorogato la sospensione all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023).
Per effetto della disposizione in commento, conseguentemente, tale facoltà è estesa anche all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
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capo II. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE in materia di turismo
Articolo 10. [Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina]
L’articolo:
- sopprime l’obbligo per l’aspirante guida alpina di conseguire il grado di guida alpina-maestro entro dieci anni dal conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida, pena la decadenza de iure dall’iscrizione nell’albo professionale;
- novella la disciplina (dell’aspirante guida, della guida alpina-maestro di alpinismo, dell’accompagnatore di media montagna o della guida vulcanologica), relativa al completamento della formazione in caso di trasferimento dalla regione di abilitazione ad altra regione;
- amplia l’ambito operativo degli accompagnatori di media montagna comprendendo anche le zone rocciose e i terreni innevati. È fatto salvo il divieto per gli accompagnatori di media montagna di svolgere attività di accompagnamento sui ghiacciai e sui terreni che richiedono l’uso di corda, piccozza e ramponi.
Articolo 11. [Misure di semplificazione per l’istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere]
La disposizione apporta modifiche all’articolo 20, del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), allo scopo di introdurre la facoltà per le strutture alberghiere di ottenere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimenti stradali pubblici ad uso parcheggio anche per il carico e lo scarico di bagagli, fermo restando il rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull’occupazione della sede stradale.
Articolo 12. [Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo]
Con una novella all’articolo 14, D.L. n. 95/2025, la disposizione istituisce un regime agevolato e semplificato relativamente agli interventi, iniziati entro il 31 dicembre 2026, di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione finalizzati alla creazione o alla riqualificazione e all’ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Tale regime agevolato prevede la possibilità di realizzare gli interventi già menzionati con la SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività), nonché di poter attuare un incremento, fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente.
Per tali finalità la norma fissa un vincolo decennale di destinazione d’uso e, in ogni caso, fa salve le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Articolo 13. [Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio e non programmati]
La disposizione introduce l’apertura al libero mercato di alcuni servizi di trasporto pubblico di linea.
In particolare, si introduce il regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato per taluni servizi di trasporto pubblico di linea, in ambito regionale o locale, non rientranti nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 285/2005, ovvero del regolamento (CE) 1370/2007, prevedendo, a tale scopo, il rilascio di un titolo abilitativo.
Circa la natura dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione della disposizione in commento, si evidenzia, però, quanto segue.
Il D.lgs. 285/2005 trova applicazione per i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni.
Laddove, invece, il regolamento (CE) n. 1370/2007 costituisce la normativa generale di riferimento per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Orbene, ne deriva che la disposizione in commento ha sì carattere generale ma anche residuale applicandosi, cioè, in tutti i casi in cui non siano applicabili né il decreto legislativo n. 285/2005 né il regolamento (CE) n. 1370/2007.
Pertanto, nella disciplina in esame, dovrebbe rientrarvi il servizio che non sia né trasporto pubblico locale in senso stretto, (rientrante nell’ambito di applicazione del già menzionato regolamento (CE), il quale esclude dalla relativa applicazione i servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico), né il trasporto pubblico su gomma programmato che effettua percorsi stradali di almeno 250 km e collega almeno due regioni.
Ciò premesso, l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di linea di cui alla disposizione in esame, è subordinato al rilascio di un titolo abilitativo, (che non determina diritti di esclusiva) da parte dell’amministrazione competente, nel rispetto di quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia.
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capo IV. ulteriori MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
Articolo 24. [Incentivi fiscali alla fusione di fondazioni - Modifiche alla disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 396 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197]
Al fine di garantire il concreto utilizzo del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie in caso di determinate operazioni di fusione (ex articolo 1, comma 396, L. n. 197/2022-Legge di Bilancio 2023), l’articolo in esame apporta modifiche alla relativa disciplina, sostituendo il criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle delibere d’impegno attualmente previsto con l’ordine temporale di stipula dell’atto pubblico di fusione.
Ciò al fine di consentire l’effettiva assegnazione del beneficio.
Articolo 26. [Semplificazioni in materia di trasporto di animali]
La disposizione modifica l’articolo 56, D.lgs. n. 285/1992, (Codice della strada), avente ad oggetto la disciplina dei rimorchi per il trasporto animali.
Articolo 27. [Semplificazione della pubblicazione dell’istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione e modifica all’articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE)]
L’articolo modifica il comma 5, dell’articolo 44, del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259/2003), riguardante la disciplina autorizzatoria per la realizzazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
Articolo 29. [Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche]
La disposizione modifica l’articolo 21, comma 2, del D.lgs. n. 231/2007 che, come noto, ha recepito la normativa europea in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Con la novella in commento si inseriscono, nell’elenco del Registro imprese cui possono accedere i soggetti autorizzati, le P.P.A.A., rispetto ad una serie di procedimenti ovvero procedure (articolo 10, comma 1, dello stesso D.lgs. n. 231/2007), vale a dire:
- procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
Articolo 30. [Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche]
Come preannunciato, la disposizione è frutto di un emendamento promosso e fortemente sostenuto da Confcooperative Consumo e utenza, avente ad oggetto misure di semplificazione in materia di cooperative elettriche storiche.
A tal fine, si modifica l’articolo 1, comma 80, della Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), a cui è aggiunto un nuovo periodo.
Il comma 80, infatti, prevede l’istituzione dell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali e stabilisce che l’inclusione e la permanenza nel già menzionato Elenco è conditio sine qua non per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali. Ciò al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica.
Con la novella in commento, si escludono dall’ambito di applicazione della già menzionata disposizione, le cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria (Allegato A della delibera ARERA 116/2022/R/EEL), rispetto alla vendita di energia ai propri soci.
Articolo 31. [Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate]
La disposizione apporta modifiche all’articolo 1, comma 703, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e introduce un nuovo comma, 703-bis, relativamente alle aree prealpine di collina, pedemontane e di pianura non irrigua, specificando i limiti della deroga prevista per i soggetti iscritti all’anagrafe delle aziende agricole rispetto al possesso del titolo di conduzione del terreno, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale (articolo 1-bis, comma 14, D.L. n. 91/2014).
Le modifiche riguardano:
- l’attribuzione, in capo al solo Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della competenza ad emanare un decreto di natura regolamentare ai fini della determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio. Nel testo vigente fino alla novella in commento, la competenza era attribuita al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la sostituzione di alcuni degli specifici fattori di svantaggio caratterizzanti le aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua identificate mediante il già citato decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- l’inserimento del nuovo comma, 703-bis, con cui si prevede che con il medesimo decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, già menzionato, sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione a cura dei soggetti beneficiari della deroga di cui all’articolo 1-bis, comma 12, D.L. n. 91/2014.
Articolo 32. [Agenzia italiana per la gioventù]
La disposizione modifica l’articolo 55, comma 4, D.L. n. 23/2023 (PNRR-3), che ha istituito l’Agenzia italiana per la gioventù, quale ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
Le modifiche riguardano le disposizioni vigenti relative agli organi dell’Agenzia.
In tal senso si individuano quali organi:
- il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, compreso il Presidente;
- il Presidente stesso dell’Agenzia, quale soggetto di comprovata esperienza nelle materie delle politiche giovanili;
- il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, uno dei quali nominato dal MEF.
Spetta sempre all’Autorità delegata per le politiche giovanili provvedere alla nomina dei suddetti organi.
Articolo 33. [Filiere agricole. Codice fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche nazionali]
Come noto, dal 2015 (ex articolo 6-bis, D.L. n. 51/2015), sono state costituite le Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) con la funzione di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, ognuna corrispondente a una determinata categoria di prodotti.
Tali Commissioni sono costituite da membri designati dalle Organizzazioni professionali e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e finanziate attraverso uno specifico Fondo.
Con la disposizione in esame, pertanto, al fine di garantire la trasparenza delle relazioni commerciali di filiera, si prevede che le fatture elettroniche, concernenti prodotti per cui è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali, riportino un codice identificativo da inviare alla segreteria unica della specifica Commissione, che preparerà i corrispondenti rapporti informativi.
Tali disposizioni hanno natura transitoria, essendo destinate a durare fino al 31 dicembre 2026.
Articolo 34. [Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche]
La disposizione novella l’articolo 7, comma 2, D.L. n. 201/2024, che ha disposto il passaggio a regime della disciplina, prima sperimentale, in base alla quale ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino specifiche caratteristiche, è sostituito con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ad esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Con la disposizione in commento, si aggiungono tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2-quater) dopo il comma 2.
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TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI
capo I. SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI CITTADINI
Articolo 38. [Modifiche al Codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta]
La disposizione modifica gli articoli 49 e 58 del Codice civile riguardanti rispettivamente la dichiarazione di assenza e la dichiarazione di morte presunta.
In tal senso, si riduce a 1 anno (da due anni) dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza e a cinque anni (da dieci anni) il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.
Articolo 40. [Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire per immobili vincolati]
La disposizione modifica l’articolo 20, comma 8, D.P.R. N. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) il quale reca la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
In dettaglio, la novella introduce il meccanismo del silenzio-assenso anche per i permessi di costruire aventi ad oggetto gli immobili sottoposti a vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali sono ottenuti e validi i connessi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assensi.
Articolo 42. [Accesso all’elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall’articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42]
L’articolo apporta modifiche alla disciplina contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) inserendo, dopo l’articolo 182 (recante norme transitorie inerenti all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali) una nuova disposizione, vale a dire l’articolo 182-bis, avente ad oggetto ulteriori previsioni transitorie sulla stessa materia
Articolo 44. [Agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni]
La disposizione novella diversi articoli del Codice civile in materia di “azione di riduzione della donazione”, nella specie quella riguardante i beni immobili gravati da pesi o ipoteche ad opera del donatario, mobili registrati e beni mobili non iscritti in pubblici registri..
La novella, in sintesi, sostituisce l’attuale disciplina che prevede la possibilità di esperire un’azione di riduzione del bene immobile donato (e che può portare alla restituzione del bene immobile nell’ambito della massa ereditaria), con un nuovo regime fondato sull’indennizzo economico dell’erede o del legatario danneggiato per i pesi e le ipoteche che il donatario abbia gravato sui beni restituiti.
La ratio sottesa al nuovo regime, come si evince nella premessa della disposizione in commento, è quella di stimolare il mercato immobiliare mediante l’introduzione di disposizioni che semplifichino la circolazione dei beni derivanti da donazione e acquisiti da terzi e contestualmente garantire una maggiore certezza dei rapporti giuridici.
La disposizione, infine, detta il regime transitorio per l’applicazione delle modifiche al Codice civile introdotte dalla disposizione in commento.
Articolo 45. [Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli]
L’articolo introduce un nuovo sistema per la gestione delle notifiche relative alle denunce e querele di furto dei veicoli, tramite sistemi informatici.
Si prevede, in sintesi, che le denunce e le querele di furto siano notificate, dagli uffici delle Forze dell’ordine, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) attraverso il collegamento telematico con il centro di elaborazione dati (CED) a cui conseguirà, da parte del MIT, l’attivazione di un blocco informatico nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV).
Articolo 46. [Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l’utilizzo di soluzioni software]
La disposizione rientra tra le norme per la semplificazione e la digitalizzazione dell’azione amministrativa, ed è diretta a mitigare l’esigenza delle Pubbliche Amministrazioni di acquisire dati in modo celere e preciso e quella delle imprese di disporre di strumenti informatici adeguati ed efficaci.
In sintesi, si dispone che, ove le imprese debbano adoperare programmi informatici (software) per adempiere tempestivamente ad obblighi amministrativi (si pensi all’uso di moduli digitali o allo scambio dati tramite sistemi di interoperabilità), nella determinazione dei tempi per ottemperare, le P.P.A.A. preposte all’attuazione delle norme, dovranno considerare, non solo i tempi di lavorazione interna delle imprese, ma anche quelli, (preliminari e tecnicamente complessi) essenziali allo sviluppo, all’analisi e al collaudo delle soluzioni software richieste.
Ciò, principalmente, allo scopo di assicurare la qualità e la correttezza dei dati raccolti dalle Pubbliche Amministrazioni.
La norma, inoltre, introduce un obbligo in capo alle amministrazioni titolari dei procedimenti, vale a dire che esse sono tenute a mettere a disposizione degli operatori economici, con appropriato anticipo, le specifiche tecniche, gli schemi funzionali, i componenti software e gli ambienti di test.
Articolo 49. [Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento]
La disposizione disciplina l’avviso di ricevimento digitale, apportando modifiche all’articolo 8, del d.P.R. n. 655/1982, recante il regolamento con cui sono dettate le norme di attuazione dei libri I e II del Codice postale e delle telecomunicazioni (d.P.R. n. 156/1973).
Resta ferma l’impossibilità di utilizzare il formato digitale per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni a mezzo posta di atti e comunicazioni connesse con la notificazione di atti giudiziari.
Articolo 50. [Ulteriori misure in materia di dehors, riforma degli incentivi e di prodotti confezionati]
L’articolo apporta principalmente modifiche all’articolo 26, L. n. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) riguardante la Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all’attività dei pubblici esercizi e alla disciplina vigente in materia di riporzionamento dei prodotti confezionati.
In dettaglio, le novità riguardano:
- la disciplina per il posizionamento delle strutture amovibili (cd. Dehors);
- i tempi di attuazione della riforma degli incentivi alle imprese, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), L. n. 160/2023.
- l’entrata in vigore della disciplina di contrasto alla pratica commerciale qualificata come riporzionamento dei prodotti confezionati.
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CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Articolo 51. [Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie]
La disposizione reca una serie di modifiche alla disciplina vigente in materia di istruzione.
Viene modificato, in primis, l’articolo 21, comma 4-ter, del D.L. n. 75/2023, prevedendo che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche e educative statali del primo e del secondo ciclo, sono effettuate attraverso la modalità telematica ovvero la piattaforma «Famiglie e studenti».
Ai fini dell’iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le istituzioni scolastiche dovranno acquisire l’attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma «Famiglie e studenti».
Ai fini dell’iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le istituzioni devono acquisire l’attestazione di superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, sempre dalla piattaforma «Famiglie e studenti». Tale attestazione è valida ai fini dell’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione.
Tra le altre modifiche introdotte, merita una particolare attenzione la novella al D.lgs. n. 65/2017 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni).
In sintesi:
- si inserisce un nuovo comma, 4-bis, all’articolo 2 (Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione), in base al quale, i servizi educativi per l’infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell’infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Si prevede, inoltre, che nei servizi educativi per l’infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso previsto dalla normativa vigente e si esclude dal novero dei servizi educativi per l’infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento;
- si aggiunge la nuova lettera f-bis) all’articolo 5 (Funzioni e compiti dello Stato), comma 1. Conseguentemente, lo Stato è chiamato anche ad attivare azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all’impiego delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, e delle risorse stanziate dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
- si novella anche l’articolo 12 (Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione), comma 2, lettera b), incidendo sulle finalità finanziabili dal Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. Ne deriva, pertanto, che il Fondo dovrà finanziare quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati accreditati e delle scuole dell’infanzia, tenuto conto dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie;
- infine, si novella l’articolo 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, eliminando l’attuale obbligo, da parte delle istituzioni scolastiche, di inviare le comunicazioni elettroniche agli alunni e alle famiglie; si prevede che ai registri on line delle stesse istituzioni scolastiche e dei docenti si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ovvero carta di identità elettronica (CIE); si dispone che nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico possono accedere i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale.
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TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA
Articolo 58. [Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina]
La disposizione novella l’articolo 55-quinquies, comma 3, del D.Lgs n.165/2001, annoverando nella fattispecie di reato che determina l’applicazione di sanzioni disciplinari per il medico che rilascia false attestazioni o certificazioni, anche le certificazioni mediche in telemedicina.
Infine, si prevede che mediante Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla tele-certificazione.
Articolo 60. [Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia]
L’articolo 60 apporta rilevanti modifiche al D.lgs. n. 153/ 2009 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali) ai fini dell’incremento del repertorio di servizi erogabili dalle farmacie.
Pertanto, si consente alle farmacie ed ai farmacisti, tra gli altri:
- di elargire, per conto delle strutture sanitarie, non solo i farmaci, ma anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
- di eseguire prestazioni analitiche di prima istanza anche se non rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;
- di somministrare nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni i vaccini rientranti nel Piano di prevenzione vaccinale (non soltanto quindi, quelli antiinfluenzali e anti SARS-COV 2), oltre che di effettuare test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo;
- di effettuare test diagnostici decentrati per il contrasto all’antibiotico-resistenza ai fini dell’appropriatezza prescrittiva;
- di effettuare servizi di telemedicina, nei limiti delle proprie competenze professionali e fermo restando il rispetto dei criteri indicati nelle linee guida nazionali.
Viene, inoltre, consentito ai cittadini di operare in farmacia la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale.
Si specifica che sono a carico degli utenti le prestazioni erogate dalle farmacie riguardanti la somministrazione di vaccini, l’effettuazione di test per il contrasto all’antibiotico-resistenza, l’effettuazione di servizi di telemedicina e l’effettuazione di test di screening per l’individuazione del virus dell’Epatite C.
Ai titolari di farmacia è consentito l’uso di locali separati da quelli in cui è ubicata la farmacia stessa per l’erogazione dei servizi sanitari, previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienicosanitaria dei locali, fermo restando, in tali locali, il divieto del ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.
Per consentire agli utenti la rapida individuazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui sopra, i titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» fornendo opportuna informazione sulla precisa identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi stessi.
Articolo 62. [Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere]
L’articolo introduce misure di semplificazione sull’assistenza farmaceutica ai pazienti cronici, prevedendo che il medico prescrittore, nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, indichi la posologia ed il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di un anno, sulla base del protocollo terapeutico individuale.
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CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA
Articolo 67. [Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo]
La novella introdotta dall’articolo in commento esclude i parchi divertimento dall’applicazione della normativa che impone la nominatività dei biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, (ex articolo 1, comma 545-bis, L. n. 232/2016).
L’articolo 545-bis già menzionato, infatti, esclude espressamente lo spettacolo viaggiante e gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo, nonché le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.
Con la disposizione in esame, pertanto, si specifica che tra le attività di spettacolo viaggiante per cui non è richiesto un titolo di accesso nominativo, sono compresi anche i parchi divertimento.
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CAPO IV – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE
Articolo 72. [Abrogazioni e soppressioni]
La disposizione reca una serie di abrogazioni e soppressioni di previsioni legislative vigenti, in un’ottica di semplificazione.
Risultano, tra gli altri, abrogati:
- il comma 2, articolo 6, D.lgs. n. 221/2016, che rimetteva ad un decreto ministeriale l’adeguamento delle disposizioni di rango secondario, allo scopo di semplificare la disciplina prevista per la determinazione del regime del reddito imponibile di alcune imprese marittime (cd. tonnage tax);
- l’articolo 2, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015, che conteneva una norma di semplificazione della disciplina prevista per assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, a cui erano tenuti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto attraverso sistemi evoluti di incasso;
- l’articolo 99, comma 5, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che rinviava a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l’individuazione dei dati e delle amministrazioni titolari del trattamento, ai fini delle elaborazioni statistiche inerenti gli scopi perseguiti dall’Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per monitorare gli effetti sul mercato del lavoro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l’articolo 114, D.lgs. n. 297/1994, che prevedeva l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare in materia di comunicazione di dati relativi ai soggetti minori, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico;
- i commi 2, 4 e 6 dell’art. 2- octies del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003), che prevedevano l’adozione di un decreto del Ministro della giustizia per la definizione della procedura per il trattamento dei dati e le relative garanzie;
- i riferimenti contenuti nel decreto legislativo n. 51/2018, relativi all’adozione di decreti ministeriali per la definizione dei trattamenti di dati personali leciti.
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TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 74. [Clausola di salvaguardia]
La disposizione prevede che le disposizioni di cui al provvedimento in commento sono applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti (che, come noto, sono adottati con legge costituzionale) e con le connesse norme di attuazione.
Conseguentemente, esse si applicheranno a tali enti, solo se non in contrasto con le speciali attribuzioni ad essi attribuite.
Conseguentemente, al fine di garantire certezza nei rapporti giuridici, il limite temporale massimo per procedere all’annullamento d’ufficio (inizialmente fissato a 18 mesi e poi, nel 2021, ridotto a 12 mesi) viene nuovamente ridotto a 6 mesi per effetto della disposizione in commento. Ciò al fine di salvaguardare il legittimo affidamento originato nei destinatari del provvedimento.
Si evidenzia che il cd “canone unico” patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è stato istituito dalla già menzionata legge di bilancio 2020, (commi 816-836), a decorrere dal 1° gennaio 2021, unificando le varie entrate inerenti all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Tale canone ha sostituito, infatti, la disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.
Restano fermi i limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo 20, secondo cui vige il divieto assoluto sulle autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento, di ogni tipo di occupazione, compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili e quelli secondo cui, sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali, l’occupazione della carreggiata può essere consentita a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
I soggetti beneficiari sopra menzionati, stipulano apposite convenzioni, con enti o soggetti gestori di parcheggi, comunque idonee, (tenuto conto della destinazione d’uso dell’immobile, quale risultante a seguito del mutamento nonché del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell’immobile) a temperare l’incremento del carico urbanistico.
Per il rilascio del titolo abilitativo, si prevede che l’ente competente debba verificare o l’iscrizione delle imprese richiedenti al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada ovvero la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 5 del d.P.R. n. 753 del 1980, circa i requisiti di sicurezza delle fermate e del percorso.
Si introducono, inoltre, alcune modalità esemplificative sia rispetto alle modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate a ciascuna fondazione dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente, sia delle modalità di compensazione del credito d’imposta stesso.
A tal fine, introduce un nuovo comma (4-bis) in base al quale i rimorchi per il trasporto di cose possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell’Accordo sancito in materia, in data 20 marzo 2008, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi.
L’articolo 21, al comma 1, impone alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (articolo 2188 del Codice civile) e alle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo. Tali informazioni sono conservate in apposita sezione del Registro imprese.
Il comma 2, del medesimo articolo 21, elenca le categorie di soggetti che possono accedere alla speciale sezione del Registro delle imprese.
A tal fine, si individuano quali fattori di svantaggio:
- la frammentazione dei fondi;
- la minore produttività rispetto alla media nazionale;
- la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione;
- la concomitanza di aree protette;
- la carenza di infrastrutture essenziali per l’agricoltura.
In dettaglio:
il comma 2-bis prevede che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):
- deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo;
- deve essere accompagnata:
- dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri attestante la corrispondenza del sito ove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno,
- dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.
Il comma 2-ter, invece, prevede che l’attività che forma oggetto della SCIA, può essere avviata dalla data della presentazione della stessa segnalazione all’amministrazione competente.
Il comma 2-quater, infine, attribuisce specifici poteri all’amministrazione competente la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2 già menzionato, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, può adottare i provvedimenti inibitori anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al DPR n. 445/2000.
Al momento della dispensazione presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l’assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti, e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia. Qualora rilevi difficoltà da parte dell’assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza.
La farmacia convenzionata consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dalle quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica.
Con successivo decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui sopra.