Si fa seguito alla Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 9/2022, Prot. 548, per comunicare che nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo u.s. è stata pubblicata la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (All.).
Conversione in legge del
Decreto legge 27 gennaio 2022, N. 4
(c.d. D.L. SOSTEGNI-TER)
[L. n. 25/2022]
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge in esame, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni ed è stata disposta l’abrogazione (e la conseguente trasposizione nel corpo del decreto legge in commento) delle disposizioni del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, i cui effetti e i relativi rapporti giuridici, dispiegatisi durante la vigenza, sono comunque fatti salvi.
Il nuovo decreto introduce misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle restrizioni adottate per la tutela della salute, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Gli interventi previsti riguardano i seguenti ambiti prioritari: sostegno alle imprese e all’economia; Regioni ed enti territoriali; misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica; altre misure urgenti.
Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni e approfondimenti degli altri uffici (v. Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico 29 marzo 2022, n. 30), delle federazioni e di ICN.
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- SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19
(Art. 1) Misure di sostegno per le attività chiuse
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse) La disposizione prevede l’ulteriore finanziamento di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, del “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”. Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico al fine di sostenere le attività economiche le quali, a causa delle misure restrittive connesse all’emergenza epidemiologica, alla data del 27 gennaio 2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
(Sospensione termini per versamenti) Si prevede, inoltre, che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (i) aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato (ii) e le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 (iii), sono sospesi:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che essi eseguono in qualità di sostituti d’imposta nel mese di gennaio 2022;
- i termini per i versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di gennaio 2022.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022. Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.
(Art. 2) Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
La disposizione prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per il rilancio delle attività economiche” con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, allo scopo di concedere aiuti sotto forma di contributo a fondo perduto in favore di imprese che
- svolgono in via prevalente attività di commercio, identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19 (Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati); 47.30 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati); 47.43 (Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati); tutte le attività dei gruppi 47.5 (Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati); e 47.6 (Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati); 47.71 (Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati); 47.72 (Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati); 47.75 (Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati); 47.76 (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati); 47.77 (Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati); 47.78 (Commercio al dettaglio di altri prodotti-esclusi quelli di seconda mano-in esercizi specializzati); 47.79 (Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi); 47.82 (Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature); 47.89 (Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti) e 47.99 (Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati);
- presentano un ammontare dei ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019 (ii).
(Art. 3). Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
La dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, di cui all’articolo 26, D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, è incrementata di 20 milioni di € per l’anno 2022, da destinare al ristoro di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, secondo le modalità fissate con DPCM, da adottarsi entro il 28 aprile 2022.
La disposizione in esame, inoltre, prevede per il 2022 lo stanziamento di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per imprese che:
- svolgono come attività prevalente, una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO 2007: 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie); 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile); 56.21 (Fornitura di pasti preparati -catering per eventi); 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina); 93.11.2 (Gestione di piscine),
- e che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
La disposizione prevede, inoltre, che il credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 48-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, è riconosciuto per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 anche alle imprese che operano nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 2007: 47.51 (Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati); 47.71 (Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati)e 47.72 (Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati).
A tale scopo, agli iniziali 150 milioni di euro per il 2022, sono stanziati altri 100 milioni di euro, per un totale di 250 milioni di euro.
Infine, con una disposizione introdotta in sede di conversione, si prevede che i soggetti che si avvalgono della facoltà di revocare, in tutto o in parte, la rivalutazione fiscale dei beni di impresa già eseguita ai sensi del comma 624, articolo 1, L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) possono neutralizzare l’operazione da un punto di vista economico/patrimoniale anche ai fini civilistici, come conseguenza della decisione di revoca assunta da un punto di vista fiscale eliminando, quindi, i relativi effetti dal bilancio e fornendo adeguata informativa nelle note al bilancio, circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.
(Art. 4, comma 1) Fondo Unico Nazionale Turismo
Il Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente, è incrementato di 105 milioni di euro per il 2022 per sostenere gli operatori del settore e attenuare gli effetti della crisi secondo la seguente ripartizione:
- 60,7 milioni di euro sono destinati all’esonero contributivo per i contratti di lavoro a tempo determinato aventi le caratteristiche di cui al comma 2, articolo 4, in commento;
- 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
- 39,3 milioni di euro, destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subìto una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019.
La disposizione, inoltre, destina 2 milioni di euro per l’anno 2022, al Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, da destinare alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici titolari di partita IVA.
(Art. 5) Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
La disposizione estende ai canoni relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda delle imprese del settore turistico e a quelle che gestiscono piscine (codice ATECO 93.11.20), di cui all’articolo 28, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), secondo le modalità e le condizioni indicate nel sopra citato articolo 28. A tal fine sono stanziati 128,1 milioni di euro per l’anno 2022. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
(Art. 5-bis). Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali
La disposizione – che modifica la disposizione recentemente introdotta dal Milleproroghe su proposta dell’Alleanza delle cooperative italiane – estende, all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022, la facoltà di sospendere in via temporanea il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (precedentemente la sospensione era estesa al solo esercizio 2021, al ricorrere di determinate condizioni).
Pertanto, con la disposizione in esame si estende la facoltà di sospendere il costo delle predette immobilizzazioni per tutti i soggetti che non applicano i principi contabili internazionali, all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022.
È confermata l’eliminazione della condizione prima prevista che limitava ad alcuni soggetti l’estensione del beneficio (v. Circolare del Servizio legislativo n. 12/2022).
(Art. 6-quater) Acquisizione dati di cui al D.L. n. 34/2019
La disposizione prevede che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive (di cui all’articolo 13-quater, comma 2, D.L. n. 34/2019) siano comunicati dai gestori delle strutture e messi a disposizione (oltre che dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, al fine di contrastare l’evasione nel settore turistico-ricettivo, anche con riferimento alla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno da parte dei Comuni), anche del Ministero del Turismo.
(Art.8) Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura
I Fondi per le emergenze dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, di cui all’articolo 89, comma 1, D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) sono incrementati, per l’anno 2022, di 50 milioni di euro per la parte corrente e 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
Il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, di cui all’articolo 183, comma 2, decreto legge n. 34/2020, (decreto Rilancio), istituito presso il Ministero della cultura, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
La disposizione, inoltre, reca misure di sostegno per il settore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
(Art.9) Disposizioni urgenti in materia di sport
Allo scopo di sostenere gli operatori sportivi colpiti dalle misure restrittive (quali la riduzione della capienza sia interna che esterna degli impianti, gli obblighi di sanificazione imposti, l’effettuazione di test antigenici per la rilevazione del virus e gli aumenti dei costi dell’energia) reintrodotte con il D.L. n. 229/2021, la disposizione reca una serie di misure di ristoro per il settore (incluse le società sportive dilettantistiche costituite in forma cooperativa).
In particolare, si prevede che:
- il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 81, D.L. n. 104/2020, si applica anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022;
- la dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022. Ciò, allo scopo di erogare un contributo a fondo perduto per il ristoro delle spese sanitarie per la sanificazione e prevenzione e l’effettuazione dei test di diagnosi del Covid-19, a favore degli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il recente D.L. n. 229/2021;
- le risorse già stanziate nel Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, L. n. 205/2017, possono essere in parte destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle misure restrittive. Una quota, fino al 30% della dotazione complessiva del Fondo, è destinata agli enti che gestiscono impianti per attività natatoria;
- la dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano sopra citato, è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2022;
- le risorse previste dalla legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 740, L. n. 234/2021, sono destinate alle attività nazionali di Special Olympics Italia, allo scopo di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione delle persone con disabilità, al fine di garantire l’accesso allo sport delle persone con disabilità mentale.
(Art. 10-bis). Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI
La disposizione autorizza i consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) a poter utilizzare le risorse disponibili per concedere, oltre alle garanzie, anche finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici, nei limiti prescritti dalla normativa di settore applicabile.
Per la quota di finanziamenti concessi con le risorse di cui all’articolo 1, comma 54, sopra citato, si dispone che siano concessi a tasso zero.
(Art. 10-quater). Proroga termini per la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura e dichiarazione precompilata 2022.
La disposizione, proroga:
- al 29 aprile 2022 il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate la scelta tra l’opzione della cessione del credito ovvero dello sconto in fattura relativamente alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (di cui all’articolo 121, D.L. n. 34/2020-Rilancio);
- al 23 maggio, il temine entro cui l’Agenzia rende disponibile in via telematica la dichiarazione precompilata.
(Art. 10-quinquies). Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio.
Tenuto conto degli effetti economici conseguenti all’emergenza da Covid-19, l’articolo in esame apporta una modifica al comma 3, dell’articolo 68, D.L. n. 18/2021 (D.L. Cura Italia) riformulando i termini ivi previsti ai fini del pagamento delle rate delle c.d. definizioni agevolate (rottamazione-ter e del saldo e stralcio, di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
In particolare, con la modifica in esame, si stabilisce che il pagamento delle rate delle definizioni agevolate sopra enunciate, dovute nel 2020, 2021 e 2022, si considera tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente:
- entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020;
- entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nel 2021;
- entro il 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nel 2022.
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- REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
(Art.11) Contributo statale alle spese sanitarie collegate all’emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome
La disposizione incrementa di 400 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per il ristoro di Regioni e Province autonome per le spese sanitarie connesse con l’emergenza epidemiologica.
(Art.12). Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno
È incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022, la dotazione del Fondo per il ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, di cui all’articolo 25, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni).
(Art. 13-bis). Disposizioni per lo sblocco degli avanzi di amministrazione dei Comuni per rilanciare l’economia cittadina nelle aree urbane più disagiate.
La disposizione prevede che le risorse già assegnate ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) ai sensi dell’articolo 14, L. n. 266/1997, per iniziative economiche e interventi di sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, possono essere utilizzate per la parte inutilizzata e residua dagli stessi Comuni per analoghe finalità.
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- ALTRE MISURE URGENTI
(Art.19, commi 1-3) Misure urgenti per la scuola, l’università e la famiglia
La disposizione, innanzitutto, reca misure urgenti dirette a garantire il rifornimento di mascherine del tipo FFP2 agli alunni e al personale scolastico, prevedendo che sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 229/2021, forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle istituzioni scolastiche.
(Art.20, comma 1) Disposizioni in materia di vaccini anti SARS-CoV-2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare
La disposizione estende l’ambito di applicazione della L. n. 210/1992 (recante l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) prevedendo che l’indennizzo per danni da vaccinazione obbligatorie spetti anche ai soggetti che abbiano riportato lesioni o infermità, con una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, a causa delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2, raccomandate attraverso campagne informative dell’autorità sanitaria italiana.
(Art.21) Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale
Allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNRR in materia di sanità digitale, contestualmente alla necessità di assicurare l’interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e l’implementazione dello stesso, sono apportate modifiche all’articolo 12, D.L. n. 179/2012 recante la relativa disciplina.
(Art.24) Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada
La dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex articolo 1, comma 816, L. n. 178/2020, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2021, è incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l’anno 2022.
Pertanto, si prevede che fino al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza) le risorse saranno utilizzate per garantire l’erogazione di servizi aggiuntivi tenuto conto delle limitazioni di capienza dei mezzi pubblici.
Gli enti beneficiari delle risorse dovranno rendicontare al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, circa l’utilizzo delle risorse assegnate e dell’effettivo utilizzo dei mezzi aggiuntivi da parte degli utenti.
La disposizione prevede, inoltre, che le autorità competenti a livello regionale e locale possono avvalersi della facoltà di prorogare fino al 50% della durata del contratto di servizio pubblico locale o regionale prevista dal Reg. (CE) 2007/1370, articolo 4, par. 4, al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale, per mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento della diffusione del virus da COVID-19 e per sostenere gli investimenti.
La facoltà di proroga in parola, è consentita oltre che alle condizioni previste dal Regolamento CE sopra citato, anche nel caso in cui il gestore del servizio di trasporto pubblico si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento sulla base di un Piano Economico Finanziario, dei rilevanti investimenti, tenuto conto anche degli interventi previsti nel PNRR per la sostenibilità ambientale, per il miglioramento dei servizi di trasporto e il cui periodo di ammortamento è superiore alla scadenza del contratto di servizio. In ogni caso, la suddetta proroga non può superare il 31 dicembre 2026.
La disposizione, prevede, altresì, l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un nuovo Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare (nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo) i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, dalle imprese esercenti i servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge n. 218/2003.
Le modalità di riparto delle risorse stanziate saranno stabilite con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(Art.27) Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea
La disposizione modifica il regime quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato da emergenza COVID-19.
Pertanto, gli attuali importi degli aiuti richiamati nei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 54 del decreto-legge n. 34/2020, sono stati innalzati a
- 2,3 milioni di euro;
- 345.000 euro per gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca;
- 290.000 euro per gli aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione primaria agricola;
- a 12 milioni di euro il massimale degli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi.
Ai fini della verifica del massimale di aiuto concedibile, si stabilisce che non si tenga conto degli aiuti ricevuti e già rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti.
Infine, la disposizione abroga l’articolo 21, L. n. 238/2021 (recante attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1910 del Consiglio del 4/12/2018, che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda la semplificazione e armonizzazione di alcune norme del sistema dell’IVA di imposizione degli scambi tra gli Stati membri) a seguito della procedura di infrazione n. 2020/0070 contro l’Italia per mancato recepimento della direttiva sopra citata. L’abrogazione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 192/2021, con cui è stata correttamente recepita la direttiva UE n. 2018/1910, che introduce alcune soluzioni semplificate per le operazioni intracomunitarie e che ha definitivamente eliminato la procedura di infrazione n. 2020/0070, sopra citata.
Infine, la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, del supporto tecnico operativo della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate, al fine di garantire la realizzazione di interventi pubblici di investimento previsti dai piani della programmazione europea, affinché ne sia realizzata la piena ed efficace attuazione, in sinergia con i diversi programmi di intervento previsti dal PNRR.
(Art.28) Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
La disposizione, da una parte abroga la disciplina introdotta dal decreto in esame relativamente alle modalità di cessione dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122, D.L. n. 34/2020. Dall’altra, recepisce la disciplina prevista dal D.L. n. 13/2022 (abrogato in sede di conversione del decreto in commento) intervenendo sul sistema della disciplina anti-frodi nell’ambito delle agevolazioni fiscali ed economiche.
In particolare, si riscrive il sistema di fruizione delle agevolazioni previste dagli articoli 121 e 122 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) riguardanti, rispettivamente, l’opzione per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, in luogo delle detrazioni fiscali e la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.
In sintesi, la disposizione prevede che il contribuente può optare o per lo sconto sul corrispettivo ovvero per la trasformazione delle detrazioni in crediti di imposta che, (al contrario di quanto previsto dal decreto in esame inizialmente), possono essere ceduti di regola, una sola volta, salvo due ulteriori cessioni ma esclusivamente a banche, intermediari finanziari e società di un gruppo bancario vigilati o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, fermo restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione ulteriore rispetto alla prima.
Conseguentemente, per i crediti di cui ai sopra citati articoli 121 e 122, sono ammesse, in luogo di una sola cessione, tre cessioni totali.
Si evidenzia che i crediti derivanti dalle predette opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali dopo la prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, con le modalità previste dall’apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. A tale scopo, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle successive cessioni.
Le nuove disposizioni relative al divieto di cessione parziale e al codice identificativo si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° maggio 2022.
Per i crediti di cui alle norme sopra richiamate anteriori al 7 febbraio 2022, si prevede che è consentita la facoltà di cessione di tali crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una sola volta. I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni sopra enunciate sono nulli.
Ad analoghi limiti e alle stesse condizioni sono assoggettate le cessioni dei crediti d’imposta delle imprese operanti nel settore turistico, ricettivo e alberghiero per interventi edilizi e di digitalizzazione dell’impresa, di cui all’articolo 1, D.L. n. 152/2021, nonché per il credito d’imposta riconosciuto alle agenzie di viaggio e tour operator, ex articolo 4, D.L. n. 152/2021.
Infine, la disposizione apporta modifiche al D.lgs. n. 241/1997, relativo alla disciplina sui versamenti delle imposte mediante modello F24, prevedendo che anche per il pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie può essere utilizzato il predetto modello F24.
(Art. 28-bis). Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche
Con il recepimento di un’ulteriore disposizione contenuta nell’abrogato D.L. n. 13/2022 sopra citato, sono apportate modifiche al codice penale, per ampliarne il campo di applicazione a diverse ed ulteriori erogazioni pubbliche.
La disposizione, inoltre, prevede ulteriori sanzioni a carico dei tecnici tenuti alle asseverazioni previste dalla normativa vigente, in materia di superbonus e di congruità dei prezzi, per l’ipotesi di informazioni o attestazioni false ovvero nel caso di omissione di informazioni necessarie.
(Art. 28-ter). Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale
La disposizione prevede che l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122, D.L. n. 34/2020 sopra citati, sottoposti a sequestro dall’autorità giudiziaria possa avvenire, a seguito della cessazione degli effetti del sequestro, entro i termini previsti dalla normativa vigente aumentati di un ulteriore periodo pari alla durata del provvedimento di sequestro.
Resta, in ogni caso, fermo il limite temporale annuale, così come previsto dalle norme sopra citate.
(Art. 28-quinquies). Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali
La disposizione prevede un meccanismo di collaborazione e scambio di informazioni tra Autorità nazionali (anche con riferimento alla deroga al segreto d’ufficio), al fine di prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di attività terroristiche, di cui all’articolo 12, D.lgs. n. 231/2017.
(Art. 29) Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
La disposizione ha la finalità di accelerare ed incentivare gli investimenti pubblici, tenuto conto che l’emergenza sanitaria globale da COVID-19 ha determinato rilevanti aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.
In sintesi, si prevede che rispetto alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), i cui bandi o avvisi per la scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022, nonché in caso di contratti pubblici senza pubblicazione del bando o avviso, se gli inviti a presentare offerte siano eseguiti dopo il 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023:
- è obbligatorio inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice;
- per i contratti riguardanti lavori, le variazioni di prezzo dei materiali da costruzione in aumento o diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante solo se superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. Conseguentemente, si procede a compensazione in aumento o diminuzione per il predetto 5% e comunque in misura pari all’80% dell’eccedenza.
L’Istat, entro il 27 aprile 2022, definisce il metodo di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, provvede a determinare con decreto, tenuto conto delle elaborazioni Istat, le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più rilevanti per ciascun settore. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque percento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Si prevede l’incremento di 40 milioni di euro per il 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, della dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, D. L. n. 76/2020, destinando tali risorse alle compensazioni sopra enunciate.
Infine, è prorogato al 30 giugno 2023 il termine dal quale può essere sciolto il collegio consultivo tecnico, previsto dall’articolo 6, comma 6, D.L. n. 76/2020.
(Art. 30) Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola
Con la disposizione in commento si introduce la possibilità di verificare la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nonché la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al COVID-19 degli alunni in autosorveglianza, senza la previa esecuzione di un test molecolare o rapido con esito negativo, attraverso l’App C19, di cui all’articolo 9, comma 10, D.L. n. 52/2021. Conseguentemente, il Ministero della salute provvederà all’aggiornamento della predetta applicazione mobile.
L’esecuzione di test antigenici rapidi, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ex articolo 5, D.L. n. 1/2022, è estesa anche agli studenti delle scuole primarie. A tale scopo è autorizzata la spesa di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022.
Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
Il Fondo è stato istituito ai sensi dell’articolo 2, D.L. n. 73/2021, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di sostenere le attività economiche chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. n. 221/2021 (trattasi delle attività sospese che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati).
I soggetti beneficiari e l’entità del ristoro sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria, in base ai criteri individuati (tenuto conto delle misure di sostegno già adottate per i settori economici) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Alla data di presentazione della domanda le imprese dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- sede legale o operativa in Italia, essere regolarmente costituite, iscritte e operative, nel Registro delle imprese in una delle attività sopra elencate;
- non essere in liquidazione volontaria o assoggettate a procedure concorsuali con fini liquidatori;
- non essere in situazioni di difficoltà già al 31 dicembre 2019;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) D.lgs. n. 231/01.
I contributi in esame sono concessi nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1. del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Per ottenere il contributo, le imprese presentano, nei termini e con le modalità fissate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, in via esclusivamente telematica, un’istanza al predetto Ministero, con una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti. Alla chiusura del termine finale di presentazione delle istanze, le risorse del Fondo sono ripartite tra le imprese in possesso dei requisiti riconoscendo alle stesse un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile degli stessi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, pari al 60% per soggetti con ricavi nel 2019 non superiori a 400,000 €, 50% per soggetti con ricavi nel 2019 superiori a 400,000 € e fino a 1 milione di € e 40% per i soggetti con ricavi nel 2019 superiori a 1 milione di € e fino a 2 milioni di €.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente per soddisfare tutte le istanze in regola pervenute, il Ministero provvede a ridurre proporzionalmente il contributo in base alle risorse disponibili e le istanze ammissibili. Per la gestione delle predette attività il Ministero può valersi di società in house con cui stipula apposita convenzione.
Per l’anno 2021, il Fondo ha avuto una dotazione di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni, in base alla proposta dalle stesse formulata in sede di auto-coordinamento.
Entro il 27 giugno 2022, l’ISTAT dovrà definire una classificazione diretta ad attribuire un codice ATECO specifico per ciascuna attività connessa con il settore relativo all’organizzazione di matrimoni e eventi privati, ciò al fine di inquadrare anche a livello statistico il predetto settore.
Trattasi della disciplina sulla rivalutazione dei beni d’impresa, contenuta nel D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto) e innovata dai commi 622-624, articolo 1, L. n. 234/2021, sopra citata. In particolare, il comma 624 permette di revocare in tutto o parte una rivalutazione già eseguita, con conseguente compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.
Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, ai sensi dell’articolo 1, comma 366, L. n. 234/2021. Le risorse del Fondo sono destinate all’adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore, in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative nonché di promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
Le risorse destinate ad agenzie di viaggi e tour operator sono erogate anche ai soggetti costituiti o autorizzati dopo il 1° gennaio 2020, secondo quanto disposto dal DM 24 agosto 2021, Prot. N. SG/243, secondo le modalità di verifica in esso fissate.
Il credito d'imposta in esame spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. L’aiuto è concesso nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni.
Gli operatori dovranno presentare una autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione.
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.
L’efficacia della misura in esame, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, par. 3, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Si tratta dell’art. 3, comma 5-quinquiesdecies, D.L. 228/2021, che modifica l’articolo 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020 (v. Circolare del Servizio legislativo n. 12/2022).
È in particolare prorogata al 30 giugno 2022 l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di cui all’articolo 65, comma 6, D.L. n. 73/2021. A tale scopo il Fondo di cui al predetto articolo 65, istituito presso il Ministero dell’interno e diretto a ristorare gli enti territoriali dalle minori entrate derivanti dall’esenzione in parola, viene incrementato 3,5 milioni di euro, per l'anno 2022. La ripartizione delle risorse agli enti interessati avverrà con uno o più decreti del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 26 febbraio 2022.
La misura del contributo, come detto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50 per cento degli investimenti effettuati ed è utilizzabili esclusivamente in compensazione. A tale scopo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il primo trimestre del 2022, che costituisce tetto di spesa.
Nonché per ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
Con successivo decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, saranno individuati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, i criteri e i requisiti nonché le procedure di controllo.
Le risorse all’uopo utilizzabili sono le risorse proprie, in misura non inferiore al 20% dell’importo del finanziamento e le risorse di cui all’articolo 1, comma 54, L. n. 147/2013 (risorse residue accertate e riportate nelle premesse dal Ministero dello sviluppo economico nel decreto del 7 aprile 2021) a valere sul Fondo di garanzia PMI e pari a € 34,63 milioni. Per il dettaglio delle risorse residue disponibili: https://www.mise.gov.it/index.php/it/90-normativa/decreti-interministeriali/2042454-decreto-interministeriale-7-aprile-2021-confidi
Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati condizioni, criteri e i requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i Confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112, TUB (D. Lgs. n. 385/93) devono possedere ai fini della concessione dei predetti finanziamenti alle PMI.
Trattasi delle spese sostenute nel 2021 e le somme residue non fruite per le spese riferite nel 2020, per interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro facciata edifici, riqualificazione energetica, installazione impianti fotovoltaici, riduzione rischio sismico, infrastrutture per ricarica veicoli elettrici.
Si rammenta che la disposizione in esame è stata oggetto di diverse modifiche dall’articolo 154, comma 1, lettera c) D.L. n. 34/2020 (Rilancio), dall’articolo 13-septies D.L. n. 137/2021 (Ristori), dall’articolo 4, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021 (Sostegni), dall’articolo 1-sexies, D.L. n. 73/2021 (Sostegni-bis) e, per ultimo dall’articolo 1, D.L. n. 146/2021 (decreto Fiscale).
Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per decorso del termine innanzi fissato (9 dicembre 2021) dalla normativa vigente al 27 gennaio 2022. Sono definitivamente acquisite e non restituibili le eventuali somme già versate a qualunque titolo, anteriormente alla data del 27 gennaio 2022. Troverà, in ogni caso, applicazione il meccanismo dei cinque giorni di tolleranza di cui all’all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.
IL Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 16, comma 8-septies, D.L. n. 146/2021.
Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.
A tale scopo i Comuni, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, devono trasmette al MISE un programma di interventi che ne valuterà la conformità e fattibilità. Le risorse per cui non sono presentati programmi, sono versate dai Comuni stessi all’amministrazione statale.
Ciò al fine di garantire la disponibilità delle mascherine del tipo FFP2 alle istituzioni scolastiche, ai fini della didattica in presenza prevista dalla normativa vigente, in regime di autosorveglianza.
Conseguentemente, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, è incrementato nel limite dispesa di 45,22 milioni di euro per il 2022.
Ciò a seguito, soprattutto, di diverse sentenze della Corte Costituzionale (per ultimo la n. 118/2020). A tale scopo sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le risorse sono stanziate in apposito Fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza e al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti.
Tra le principali modifiche si segnala l’attribuzione all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di poteri e funzioni atti a garantire il pieno potenziamento della digitalizzazione dei servizi sanitari; l’introduzione di linee guida atte a garantire l’interoperabilità dei FSE; la creazione di un data repository /Ecosistema dati sanitari (EDS); la previsione di un necessario coordinamento informatico al fine di garantire che le Regioni adeguino i propri FSE alle linee guida sull’interoperabilità dei FSE. Si prevede, infine, che nel termine di 5 giorni deve essere inserita nel FSE ogni prestazione sanitaria erogata da soggetti pubblici, privati accreditati e privati autorizzati.
Come noto, tale Fondo è destinato a finanziare servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche per studenti, tenuto conto delle esigenze di trasporto derivanti dalle misure di contenimento e di capienza sui mezzi pubblici nella fase emergenziale da COVID-19. Agli iniziali 200 milioni di euro, le risorse sono state incrementate di ulteriori 450 milioni di euro dall’articolo 51, D.L. n. 73/2021. Tali risorse sono state ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e poi trasferite alle Regioni e province autonome nonché alle aziende del trasporto pubblico locale e regionale.
Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 e successive modificazioni, vale a dire per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri delle aziende di trasporto pubblico locale e regionale, quale conseguenza dell’emergenza in corso e delle relative misure di contenimento.
Per le stesse finalità, sono stanziati ulteriori 5 milioni di euro sulla dotazione del Fondo di cui all’articolo 85, comma 1, lettera b), D.L. n. 104/2020, per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui sopra.
Tenuto conto della sesta modifica della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final–«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (Temporary framework), adottata dalla Commissione europea in data 18 novembre 2021, sono modificati gli articoli del Capo II del Titolo II, «Regime quadro della disciplina degli aiuti», del decreto-legge n. 34/2020.
Trattasi degli interventi previsti dal programma React-EU-REG. Ue 2020/2221, dai fondi europei di cui al reg. (UE, EURATOM) 2018/1046, dal Fondo europeo per una transizione giusta (reg. (UE) 2021/1056, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027- reg. 8UE) 2021/1060 e dal Fondo complementare PNRR- D.L. n. 59/2021.
Art 121: Agevolazione per recupero patrimonio edilizio; per interventi efficienza energetica; per l’adozione di misure antisismiche; per recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna; per installazione di impianti fotovoltaici; per installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
Art 122: credito d’imposta per botteghe e negozi; credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28; credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120; credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125, D.L. n. 34/2020.
Anche tali crediti, possono essere ceduti di regola una sola volta, salvo la facoltà di due ulteriori cessioni a favore di banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione vigilati, per un totale di tre cessioni.
Le modifiche riguardano le seguenti fattispecie: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); la confisca allargata (art. 240-bis c.p.).
Ai fini della compensazione, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU del decreto del Ministro delle infrastrutture. E’ esclusa la compensazione per i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Ai fini delle compensazioni, le stazioni appaltanti possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.