Circolari

Circ. n. 15/2022

RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALi ASPETTI CONTRIBUTIVI

In vista del 16 febbraio p.v., scadenza per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio, nel messaggio in oggetto l’INPS ricapitola gli aspetti contributivi legati alla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge di Bilancio 2022 e in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, ma soprattutto comunica che PER ORA I DATORI DI LAVORO INTERESSATI CONTINUERANNO AD ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE IN USO AL 31 DICEMBRE 2021.
Infatti, l’INPS preannuncia e rinvia a una successiva circolare tutte le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi, comprese quelle per il versamento delle differenze contributive dovute.
Ciò significa che, fermo restando il futuro pagamento dei contributi secondo il nuovo quadro di aliquote e l’ambito applicativo dei diversi ammortizzatori venutosi a delineare, al momento nelle more delle nuove istruzioni i datori di lavoro si comporteranno seguendo la disciplina ante-riforma.
Per il resto l’Istituto non aggiunge molto alle norme in vigore e ai primi chiarimenti forniti con la sua precedente circolare n. 18 del 1° febbraio 20222), se non una seconda importante precisazione circa la CONTRIBUZIONE CISOA che dal 2022 sarà dovuta PER I LAVORATORI DELLA PESCA nella misura pari ad un’ALIQUOTA dell’1,5% (in mancanza di espressa previsione normativa, la stessa applicabile agli operai agricoli a tempo indeterminato), alla luce dell’estensione di questo strumento, tranne che in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, a tutti i lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave gestita dai medesimi
Ciò detto, ritenendo utile quanto prodotto dall’Istituto che ripercorre tutti i profili contributivi più importanti, compresa l’estensione degli ammortizzatori e della relativa contribuzione anche a tutti gli apprendisti e ai lavoratori a domicilio (restano esclusi come prima ricorda INPS i dirigenti), riassumiamo di seguito il quadro delle novità applicabili alle contribuzioni ordinarie e addizionali dovute per CIGO, CIGS e FIS, rinviando al messaggio e a quanto già indicato nei nostri precedenti in materia relativamente ai fondi di solidarietà bilaterali/territoriali.
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CIGO
Restano invariate le aliquote per la contribuzione ordinaria (come noto non cambia nemmeno il perimetro applicativo), mentre invece per la contribuzione addizionale si introduce un nuovo meccanismo bonus-malus valido solo dal 2025, per cui, in caso di mancata fruizione dei trattamenti di integrazione salariale per almeno 2 anni dall’ultimo periodo di utilizzo, alla contribuzione addizionale prevista in via generale in capo al datore di lavoro che chiede gli ammortizzatori si applicherà una riduzione così articolata:
Contribuzione addizionale Aliquota ordinaria Aliquota ridotta applicabile dal 2025
Fino a 52 settimane 9% 6%
Oltre 52 settimane fino a 104 12% 9%
Oltre 104 settimane 15% 15%
CIGS
Dopo aver ribadito una rideterminazione del campo di applicazione di questo strumento per cui d’ora in poi la CIGS è estesa a tutti i datori di lavoro oltre 15 addetti non riconducibili a fondi di solidarietà bilaterali, a prescindere dall’attività svolta e dal fatto di rientrare già nel FIS, si conferma l’applicazione di un’aliquota contributiva a regime pari allo 0,90% (a carico per 2/3 del datore per 1/3 a carico del lavoratore), fatta salva la concessione per il solo 2022 e solo per i datori di lavoro soggetti anche alla contribuzione FIS, di un parziale alleggerimento della contribuzione, dovuta per quest’anno in misura pari allo 0,27% (di cui 0,9 a carico del lavoratore e 0,18 a carico del datore). La riduzione concessa in via eccezionale è di 0,63 punti percentuali.
Sulla contribuzione addizionale vale quanto già detto per la CIGO, come riassunto nella tabella precedente, applicandosi anche alla CIGS dal 2025 il meccanismo del bonus-malus.
FIS
Evidenziata anche in questo caso la rideterminazione del suo campo di applicazione, visto che ora il Fondo di integrazione salariale è esteso a tutti i datori di lavoro non coperti da CIGO, compresi anche quelli fino a 5 addetti, eccezion fatta per quelle realtà riconducibili ai fondi di solidarietà bilaterali o territoriali istituiti su Trento e Bolzano, dal 2022 sarà dovuta una contribuzione ordinaria diversa da quella pagata fino ad oggi 3), benché sempre distribuita tra datore e lavoratore (rispettivamente per 2/3 e 1/3) e scaglionata in base alla dimensione di impresa, con la nuova aliquota a regime pari a:
 0,50% per datori di lavoro fino a 5 dipendenti;
 0,80% per datori di lavoro sopra 5 dipendenti;
fatto salvo per il solo 2022 un parziale abbattimento della stessa secondo questo schema:
Contribuzione FIS Anno 2022 Entità riduzione Aliquota applicabile
Fino a 5 dipendenti 0,35% 0,15%
Tra 6 e 15 dipendenti 0,25% 0,55%
Oltre 15 dipendenti 0,11% 0,69%
Imprese esercenti attività commerciali - comprese quelle della logistica e le agenzie viaggi/turismo e gli operatori turistici - oltre 50 dipendenti 0,56% 0,24%
In merito, infine, alla contribuzione addizionale a carico delle imprese e connessa all’effettivo utilizzo delle prestazioni, la stessa rimane per ora invariata rispetto al valore del 4% e solo dal 2025 tale aliquota sarà riducibile per un 40% (si pagherà in sostanza il 2,4%) nel caso di datori di lavoro fino a 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento.

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