Nella Gazzetta ufficiale 1° marzo
2021, n. 51 è stata pubblicata la legge n. 21 del 2021, di conversione del
decreto “Milleproroghe” (documento in allegato 1).
Si segnalano, di seguito, le
principali disposizioni di interesse del settore ambiente ed energia.
PROROGA CESSAZIONE
REGIME DI MAGGIOR TUTELA NELLA VENDITA DI ELETTRICITÀ E GAS
(art.12, comma 9-bis)
L’articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge,
con le modifiche apportate in sede di conversione, proroga al 1° gennaio 2023 il termine di cessazione del regime di tutela
del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas ed il termine di
cessazione dello stesso regime nel mercato dell’energia elettrica per le micro-imprese
e per i clienti domestici (termini indicati
all’articolo 1, commi 59 e 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124).
La disposizione si affianca al regime previsto per le
PMI per le quali, dopo numerose proroghe, è stata stabilita la fine del Mercato
Tutelato per il primo gennaio 2021.
Al riguardo, si ricorda che il mercato tutelato è il servizio di
fornitura di luce e gas le cui condizioni contrattuali ed economiche vengono
stabilite dall'Autorità ARERA.
Allo stato, quindi, il servizio di tutela non sarà più
disponibile:
-
dal 1° gennaio 2021 per le PMI
-
dal 1° gennaio 2023 per le microimprese e le famiglie.
La piccola impresa che non ha scelto un suo fornitore nel mercato
libero passa automaticamente al servizio a tutele graduali, gestito dal gestore
di maggior tutela fino a giugno 2021 e dai fornitori che si aggiudicano il
servizio tramite gara, da luglio in poi.
I requisiti delle aziende considerate microimprese sono:
-
meno di 10 dipendenti;
-
un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2
milioni di euro;
-
titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, tutti
con un livello di potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW.
Se la società è considerata una microimpresa ma l'utenza ha una
potenza impegnata superiore a 15 kW, non ha più diritto al servizio di maggior
tutela e viene equiparata a una piccola impresa.
I requisiti delle aziende considerate PMI sono:
-
tra 10 e 50 dipendenti
-
un fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di €
-
una potenza impegnata del punto prelievo maggiore a 15kW
ACCESSO AGLI INCENTIVI PER IMPIANTI A BIOGAS
(art.12, comma 9-ter)
L’articolo 12, al comma 9-ter, inserito durante l'esame presso la
Camera dei deputati, dispone l’ulteriore proroga, dal 2020 al 2021, degli
incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n.
145 (Legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW e facenti
parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati
da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione
deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende
agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di
secondo raccolto.
Si ricorda che la legge di bilancio 2019 citata aveva riaperto la
possibilità di accesso alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 23 giugno
2016, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con
potenza elettrica non superiore a 300 kW aventi le caratteristiche indicate.
DIFFERIMENTO DI TERMINI
IN MATERIA DI CARTA NAZIONALE DELLE AREE POTENZIALMENTE IDONEE ALLA
LOCALIZZAZIONE DEL PARCO TECNOLOGICO ANNESSO AL DEPOSITO NAZIONALE DEI
RIFIUTI RADIOATTIVI
(art.12-bis)
L’articolo
12-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati,
modifica l’art. 27 del D. Lgs. n. 31/2010 al fine di differire da 60 a 180
giorni il termine - decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta
nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco
Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi – per la
formulazione di osservazioni sulla proposta da parte delle regioni, degli enti
locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati.
Viene
inoltre differito da 120 a 240 giorni il termine, decorrente dalla medesima pubblicazione,
entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco
tecnologico.
PIANO PER LA TRANSIZIONE
ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE
(Art.12-ter)
L’articolo 12-ter, introdotto dalla
Camera dei deputati, tocca la disciplina della prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, fissando al 30 settembre 2021 il termine per
l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree
Idonee (PiTESAI). Alla stessa data viene fissato il termine per la ripresa
dell’istruttoria - in caso di mancata adozione del PiTESAI - dei procedimenti
di concessione sospesi e per la ripresa dell’efficacia dei permessi di
prospezione e ricerca sospesi.
Al riguardo, si ricorda che l'articolo
11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018, cd. "Decreto
semplificazioni", prevede l'adozione di un Piano per la Transizione
Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro
definito di riferimento delle aree idonee allo svolgimento delle attività di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Il Piano
avrebbe dovuto essere adottato entro e non oltre il 13 febbraio 2021. Il
decreto-legge citato ha altresì definito i criteri per la redazione del
PiTESAI, quali le caratteristiche del territorio, sociali, industriali
urbanistiche e morfologiche con particolare riferimento all'assetto
idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni.
END OF WASTE
Articolo 15, commi 4 e 5
L’articolo 15, commi 4 e 5, proroga
sino al 2025 la disposizione in materia di gruppo di lavoro per l’adozione dei
criteri end of waste presso il Ministero dell'ambiente e recando la
relativa copertura degli oneri pari a 200.000 di euro per l'anno 2025.
ETICHETTATURA AMBIENTALE
DEGLI IMBALLAGGI
Art. 15, comma 6
Il comma 6 dell'articolo 15 interviene
sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli
imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5,
primo periodo, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali
obblighi fino al 31 dicembre 2021.
La norma, in sede di conversione, non
ha subito le modifiche auspicate dagli operatori del settore, tese a sospendere
l’applicabilità dell’intero articolo 219, comma 5 (primo e secondo periodo) ed
a definire comunque un regime transitorio al momento dell’entrata in
operatività della disposizione. Rimane pertanto confermata la sospensione
soltanto del primo periodo dell’articolo 219, comma 5, del codice ambientale.
Più nel dettaglio, la disposizione
citata (e sospesa) prevede che tutti gli imballaggi devono essere
opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche
UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione
dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed
il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai
consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
La sospensione applicativa disposta con
riferimento all’obbligo indicato non incide quindi, sul secondo periodo dell’articolo
219, comma 5 del codice ambientale, che reca, invece, l'obbligo di indicare, ai
fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei
materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della
Commissione europea.
Si tratta di una disposizione recentemente
modificata, in sede di recepimento della direttiva europea nell'ambito del
pacchetto economia circolare (decreto legislativo n.116 del 2020) ed entrata in
vigore il 26 settembre 2020 e non sono stati previsti periodi transitori in
relazione all’adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori
obbligati.
In considerazione della non chiarezza
di molteplici aspetti applicativi della disposizione in esame e dei relativi
profili sanzionatori, nonché della mancata previsione di un regime transitorio
volto a consentire l’impiego delle giacenze di magazzino, Confcooperative,
unitamente ad altre organizzazioni, ha provveduto ad interessare i Ministeri
competenti per l’adozione di una disposizione che sospenda l’applicazione
dell’intero articolo 219, comma 5, fino alla definizione di una precisa
regolamentazione e di criteri univoci per procedere all’etichettatura, con
riferimento ai soggetti obbligati (e sanzionati) ed alle modalità di
adempimento.