Circolari

Circ. n. 15/2021

Conversione in legge decreto “Milleproroghe” - Disposizioni in materia di ambiente ed energia

Nella Gazzetta ufficiale 1° marzo 2021, n. 51 è stata pubblicata la legge n. 21 del 2021, di conversione del decreto “Milleproroghe” (documento in allegato 1).

Si segnalano, di seguito, le principali disposizioni di interesse del settore ambiente ed energia.

 

PROROGA CESSAZIONE REGIME DI MAGGIOR TUTELA NELLA VENDITA DI ELETTRICITÀ E GAS

(art.12, comma 9-bis)

L’articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge, con le modifiche apportate in sede di conversione, proroga al 1° gennaio 2023 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas ed il termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell’energia elettrica per le micro-imprese e per i clienti domestici (termini indicati all’articolo 1, commi 59 e 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124).

La disposizione si affianca al regime previsto per le PMI per le quali, dopo numerose proroghe, è stata stabilita la fine del Mercato Tutelato per il primo gennaio 2021.  

Al riguardo, si ricorda che il mercato tutelato è il servizio di fornitura di luce e gas le cui condizioni contrattuali ed economiche vengono stabilite dall'Autorità ARERA.

Allo stato, quindi, il servizio di tutela non sarà più disponibile:

  • dal 1° gennaio 2021 per le PMI

  • dal 1° gennaio 2023 per le microimprese e le famiglie.

    La piccola impresa che non ha scelto un suo fornitore nel mercato libero passa automaticamente al servizio a tutele graduali, gestito dal gestore di maggior tutela fino a giugno 2021 e dai fornitori che si aggiudicano il servizio tramite gara, da luglio in poi.

    I requisiti delle aziende considerate microimprese sono:

  • meno di 10 dipendenti;

  • un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

  • titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, tutti con un livello di potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW.

    Se la società è considerata una microimpresa ma l'utenza ha una potenza impegnata superiore a 15 kW, non ha più diritto al servizio di maggior tutela e viene equiparata a una piccola impresa.

    I requisiti delle aziende considerate PMI sono:

  • tra 10 e 50 dipendenti

  • un fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di €

  • una potenza impegnata del punto prelievo maggiore a 15kW

     

    ACCESSO AGLI INCENTIVI PER IMPIANTI A BIOGAS

    (art.12, comma 9-ter)

    L’articolo 12, al comma 9-ter, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone l’ulteriore proroga, dal 2020 al 2021, degli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.

    Si ricorda che la legge di bilancio 2019 citata aveva riaperto la possibilità di accesso alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 23 giugno 2016, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW aventi le caratteristiche indicate.

     

    DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI CARTA NAZIONALE DELLE AREE POTENZIALMENTE IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEL PARCO TECNOLOGICO ANNESSO AL DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

    (art.12-bis)

L’articolo 12-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica l’art. 27 del D. Lgs. n. 31/2010 al fine di differire da 60 a 180 giorni il termine - decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi – per la formulazione di osservazioni sulla proposta da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati.

Viene inoltre differito da 120 a 240 giorni il termine, decorrente dalla medesima pubblicazione, entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico.

 

PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE

(Art.12-ter)

L’articolo 12-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, tocca la disciplina della prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fissando al 30 settembre 2021 il termine per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI). Alla stessa data viene fissato il termine per la ripresa dell’istruttoria - in caso di mancata adozione del PiTESAI - dei procedimenti di concessione sospesi e per la ripresa dell’efficacia dei permessi di prospezione e ricerca sospesi.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018, cd. "Decreto semplificazioni", prevede l'adozione di un Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro definito di riferimento delle aree idonee allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Il Piano avrebbe dovuto essere adottato entro e non oltre il 13 febbraio 2021. Il decreto-legge citato ha altresì definito i criteri per la redazione del PiTESAI, quali le caratteristiche del territorio, sociali, industriali urbanistiche e morfologiche con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni.

 

END OF WASTE

Articolo 15, commi 4 e 5

L’articolo 15, commi 4 e 5, proroga sino al 2025 la disposizione in materia di gruppo di lavoro per l’adozione dei criteri end of waste presso il Ministero dell'ambiente e recando la relativa copertura degli oneri pari a 200.000 di euro per l'anno 2025.

 

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 15, comma 6

Il comma 6 dell'articolo 15 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021.

La norma, in sede di conversione, non ha subito le modifiche auspicate dagli operatori del settore, tese a sospendere l’applicabilità dell’intero articolo 219, comma 5 (primo e secondo periodo) ed a definire comunque un regime transitorio al momento dell’entrata in operatività della disposizione. Rimane pertanto confermata la sospensione soltanto del primo periodo dell’articolo 219, comma 5, del codice ambientale.

Più nel dettaglio, la disposizione citata (e sospesa) prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

La sospensione applicativa disposta con riferimento all’obbligo indicato non incide quindi, sul secondo periodo dell’articolo 219, comma 5 del codice ambientale, che reca, invece, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.

Si tratta di una disposizione recentemente modificata, in sede di recepimento della direttiva europea nell'ambito del pacchetto economia circolare (decreto legislativo n.116 del 2020) ed entrata in vigore il 26 settembre 2020 e non sono stati previsti periodi transitori in relazione all’adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori obbligati.

In considerazione della non chiarezza di molteplici aspetti applicativi della disposizione in esame e dei relativi profili sanzionatori, nonché della mancata previsione di un regime transitorio volto a consentire l’impiego delle giacenze di magazzino, Confcooperative, unitamente ad altre organizzazioni, ha provveduto ad interessare i Ministeri competenti per l’adozione di una disposizione che sospenda l’applicazione dell’intero articolo 219, comma 5, fino alla definizione di una precisa regolamentazione e di criteri univoci per procedere all’etichettatura, con riferimento ai soggetti obbligati (e sanzionati) ed alle modalità di adempimento.