DECRETO LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30
(NUOVE MISURE RESTRITTIVE)
È stato pubblicato
in G.U. il Decreto legge 13 MARZO
2021, n.30 (all.) contenente
ulteriori misure urgenti in materia di contenimento della diffusione del virus
da Covid-19, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, delle
nuove varianti del virus e delle imminenti festività pasquali (GU n. 62
del 13 marzo 2021).
Il decreto è entrato in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione in GU e, cioè, il 13 marzo 2021 e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il Decreto, oltre alle misure di
contenimento, disciplina con l’articolo 2 i congedi per genitori e bonus
baby-sitting. In tal senso, si sana una carenza normativa venutasi a creare per
scadenza della precedente disciplina. I lavoratori dipendenti, genitori di
figli conviventi e minori di 16 anni possono svolgere, alternativamente
all’altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile per tutta la
durata di chiusura delle scuole, nonché per la durata della malattia da SARS
Covid-19 contratta dal figlio o della quarantena del figlio disposta dalla ASL.
Non è più presente la distinzione tra dipendenti pubblici e privati.
Solo qualora la prestazione di lavoro non
possa essere svolta in modalità di lavoro agile, in presenza di figlio
convivente minore di 14 anni, sono previsti congedi parentali con una indennità
pari al 50% della retribuzione calcolata secondo l’articolo 23 del T.U.
151/2001 “Tutela e sostegno della maternità e paternità”. Il periodo è coperto
da contribuzione figurativa.
Solo nel caso di figli di età compresa
tra 14 e 16 anni, uno dei genitori in via alternativa ha diritto di
astenersi dal lavoro ma senza retribuzione o indennità. Non sono riconosciuti i
contributi figurativi ma vige il divieto di licenziamento e il diritto alla
conservazione del posto di lavoro.
I
lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato
accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei
tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori
socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la
corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo
complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate
per i casi di cui sopra. Il bonus sarà erogato tramite il libretto
famiglia.
Venendo alle misure di contenimento,
a pochi giorni dall’entrata in vigore dell’ultimo DPCM del 2 marzo u.s., il
decreto legge in commento introduce misure più restrittive determinando, nel
periodo compreso dal 15 marzo al 6 aprile 2021, il venire meno dell’applicazione
delle misure meno rigorose previste per le zone gialle.
Conseguentemente, l’intero territorio
nazionale è classificato arancione o rosso (ad eccezione della
Sardegna che si colloca, per ora, in zona bianca).
Il provvedimento introduce, inoltre, nuovi
parametri ai fini della classificazione delle Regioni (con l’applicazione delle
conseguenti misure di contenimento).
In particolare, si prevede che:
dal
15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021:
-
per le aree classificate come
zone gialle, saranno applicate le misure previste per le zone
arancioni;
-
nelle Regioni e province
autonome di Trento e Bolzano, nelle quali si applicano le misure previste per
le zone arancioni, è
consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione
privata, una sola volta al
giorno, in un
arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti
di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali
persone esercitino la
potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti
conviventi. In tale periodo, questa possibilità è esclusa nelle zone
rosse;
dal 15 marzo al 6 aprile 2021:
-
è prevista l’applicazione
delle misure previste per le zone rosse, nelle Regioni in
cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a
250 casi ogni 100.000 abitanti;
-
è introdotta la possibilità
che i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,
possano disporre l’applicazione delle misure previste per le zone rosse
nonché l’adozione di ulteriori misure più restrittive tra quelle previste
dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge n 19/2020, nelle province in cui l’incidenza cumulativa
settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, ovvero
nelle aree in cui la circolazione delle varianti del SARS-CoV-2 determini un
alto rischio di diffusività o induca malattia grave;
nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021:
-
sull’intero
territorio nazionale, (ad eccezione della zona
bianca) si applicano le misure stabilite dall’ultimo DPCM del 2 marzo 2021, per
la zona rossa. Negli stessi giorni, però, è consentito, in ambito
regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata, una sola volta al
giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei
limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai
minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e
alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Conseguentemente,
per tutto il week end di Pasqua, l’intero
territorio nazionale sarà in zona rossa, salvo la
possibilità di spostarsi presso un'altra abitazione in ambito regionale,
secondo le regole sopra descritte (attività, invece, non consentita negli altri
giorni, se si è in zona rossa).
Per l’esame dettagliato delle attività
consentite o precluse nelle zone arancioni e nelle zone
rosse, si rinvia alla recente Circolare del Servizio Legislativo
e Legale n. 8/2021.
Si rammenta, infine, che le violazioni
delle disposizioni sopra riportate sono sanzionate ai sensi dell’articolo 4,
del D.L. n. 19/2020.[1]
*
Il Servizio Legislativo e Legale (servlegale@confcooperative.it) e il
Servizio Sindacale Giuslavoristico resta
a disposizione per ulteriori chiarimenti.
[1] Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista è aumentata fino a un terzo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.