Circolari

Circ. n. 15/2021

DECRETO LEGGE 13 MARZO 2021, n. 30, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DIDATTICA A DISTANZA O QUARANTENA

DECRETO LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30

(NUOVE MISURE RESTRITTIVE)

 

È stato pubblicato in G.U. il Decreto legge 13 MARZO 2021, n.30 (all.) contenente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento della diffusione del virus da Covid-19, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, delle nuove varianti del virus e delle imminenti festività pasquali (GU n. 62 del 13 marzo 2021).

Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in GU e, cioè, il 13 marzo 2021 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il Decreto, oltre alle misure di contenimento, disciplina con l’articolo 2 i congedi per genitori e bonus baby-sitting. In tal senso, si sana una carenza normativa venutasi a creare per scadenza della precedente disciplina. I lavoratori dipendenti, genitori di figli conviventi e minori di 16 anni possono svolgere, alternativamente all’altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile per tutta la durata di chiusura delle scuole, nonché per la durata della malattia da SARS Covid-19 contratta dal figlio o della quarantena del figlio disposta dalla ASL. Non è più presente la distinzione tra dipendenti pubblici e privati.

Solo qualora la prestazione di lavoro non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, in presenza di figlio convivente minore di 14 anni, sono previsti congedi parentali con una indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo l’articolo 23 del T.U. 151/2001 “Tutela e sostegno della maternità e paternità”. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Solo nel caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, uno dei genitori in via alternativa ha diritto di astenersi dal lavoro ma senza retribuzione o indennità. Non sono riconosciuti i contributi figurativi ma vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui sopra. Il bonus sarà erogato tramite il libretto famiglia.

 

Venendo alle misure di contenimento, a pochi giorni dall’entrata in vigore dell’ultimo DPCM del 2 marzo u.s., il decreto legge in commento introduce misure più restrittive determinando, nel periodo compreso dal 15 marzo al 6 aprile 2021, il venire meno dell’applicazione delle misure meno rigorose previste per le zone gialle.

Conseguentemente, l’intero territorio nazionale è classificato arancione o rosso (ad eccezione della Sardegna che si colloca, per ora, in zona bianca).

 

Il provvedimento introduce, inoltre, nuovi parametri ai fini della classificazione delle Regioni (con l’applicazione delle conseguenti misure di contenimento).

In particolare, si prevede che:

 dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021:

  • per le aree classificate come zone gialle, saranno applicate le misure previste per le zone arancioni;

  • nelle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali si applicano le misure previste per le zone arancioni,  è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata, una sola  volta  al  giorno,  in  un  arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei  limiti  di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi,  oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone  esercitino  la  potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. In tale periodo, questa possibilità è esclusa nelle zone rosse;

dal 15 marzo al 6 aprile 2021:

  • è prevista l’applicazione delle misure previste per le zone rosse, nelle Regioni in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

  • è introdotta la possibilità che i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, possano disporre l’applicazione delle misure previste per le zone rosse nonché l’adozione di ulteriori misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge n 19/2020,  nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, ovvero nelle aree in cui la circolazione delle varianti del SARS-CoV-2 determini un alto rischio di diffusività o induca malattia grave;

nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021:

  • sull’intero territorio nazionale, (ad eccezione della zona bianca) si applicano le misure stabilite dall’ultimo DPCM del 2 marzo 2021, per la zona rossa. Negli stessi giorni, però, è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Conseguentemente, per tutto il week end di Pasqua, l’intero territorio nazionale sarà in zona rossa, salvo la possibilità di spostarsi presso un'altra abitazione in ambito regionale, secondo le regole sopra descritte (attività, invece, non consentita negli altri giorni, se si è in zona rossa).

 

Per l’esame dettagliato delle attività consentite o precluse nelle zone arancioni e nelle zone rosse, si rinvia alla recente Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 8/2021.

 

Si rammenta, infine, che le violazioni delle disposizioni sopra riportate sono sanzionate ai sensi dell’articolo 4, del D.L. n. 19/2020.[1]

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Il Servizio Legislativo e Legale (servlegale@confcooperative.it) e il Servizio Sindacale Giuslavoristico  resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.




[1] Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista è aumentata fino a un terzo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.