facoltativa,
con riferimento ad impianti con un livello di emissioni inferiore a 2.500
tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300
ore annue (art. 32).
L'articolo 31 corrisponde, nella sostanza,
all’articolo 38 del decreto legislativo n. 30 del 2013. L'articolo 32 introduce
invece disposizioni innovative volte al recepimento del nuovo art. 27-bis,
introdotto nel testo della direttiva 2003/87 dalla direttiva 2018/410.
Nel testo dell'articolo 31 vi sono alcuni elementi di
differenza rispetto al testo dell'art. 27 della direttiva (che non ha subito
modifiche sostanziali ad opera della direttiva 2018/410). Una prima differenza
riguarda le disposizioni relative agli ospedali e alle installazioni termiche
che forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. Mentre la
direttiva si limita a disporre che "anche gli ospedali possono essere
esclusi se adottano misure equivalenti" nel recepimento è aggiunto che
tale esclusione è applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti,
indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia emissiva
di 25.000 tonnellate di CO2.
Il comma 4 dell'art. 31 integra ulteriormente quanto
previsto in direttiva, disponendo che le installazioni termiche possono essere
escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera e
che, in tal caso, si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro
selezione ed individuazione. Lo stesso comma dispone che una installazione
termica ospedaliera può essere esclusa dal sistema ETS a condizione che, in
qualsiasi anno del periodo, esporti non più del 15% del calore prodotto
dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale.
L'articolo 32, invece, recepisce fedelmente l'art.
27-bis della direttiva.
L'articolo 33, analisi del profilo di
rischio ed ispezioni prevede che il Comitato può svolgere attività
ispettive (anche effettuando visite in loco) anche per determinare se un
impianto fisso è conforme ai requisiti dettati dalla normativa dell'UE.
Il concetto di "analisi del profilo di rischio"
è introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), dello schema in esame e fa
riferimento all'attività svolta ai fini della determinazione del livello di
rischio di non conformità di un impianto fisso. L'articolo in esame provvede
inoltre (al comma 3) ad individuare gli impianti esclusi dalle ispezioni
(quelli esclusi ai sensi degli articoli 31 e 32), a prevedere una
programmazione e disciplina delle stesse da parte del Comitato (comma 2),
nonché a prevedere la possibilità per il Comitato di avvalersi di ISPRA, di
altri enti di ricerca e della collaborazione della Guardia di finanza (commi 4
e 5). I costi relativi alle attività previste dall'articolo in esame sono posti
a carico dei soggetti ispezionati.
Le citate disposizioni hanno carattere innovativo
rispetto alla normativa nazionale vigente.
Disposizioni comuni per impianti fissi ed operatori
aerei
(Rif. Capo V, artt. 34 - 42)
Come nella normativa vigente, il decreto contiene
alcune disposizioni specifiche per impianti fissi e per operatori aerei ed
alcune comuni. Il Capo V disciplina le norme comuni alle due tipologie di
impianti.
L'articolo 34, Sistema di registri,
stabilisce che le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, siano
conservate nel registro dell'Unione ai fini della gestione dei conti di
deposito aperti nella sezione italiana e per l'effettuazione di attività quali
l'assegnazione, la restituzione e l'annullamento delle quote medesime. ISPRA
svolge funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro
dell'Unione e del registro nazionale. L’individuazione di un amministratore
nazionale è espressamente prevista dall’art. 7 del regolamento 2019/1122/UE
(che integra la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il funzionamento del
registro dell'Unione). Il registro dell'Unione è accessibile al pubblico.
Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni e di tali quote è tenuta,
nel Registro, separata contabilità. Le domande di iscrizione al Registro, di
trasferimento, restituzione o cancellazione delle quote devono essere
presentate all'amministratore dal gestore dell'impianto o dal gestore aereo.
Ispra, quindi, utilizza e gestisce le banche dati
elettroniche standardizzate per controllare le operazioni inerenti alle quote
ed attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito degli
accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di
emissione.
L'articolo 35, Monitoraggio e comunicazione
delle emissioni, pone in capo al gestore gli obblighi di monitoraggio e di
comunicazione concernenti le emissioni di gas rilasciate. Le modalità per il
controllo e la comunicazione delle emissioni sono stabilite nell'Allegato III.
L'articolo 36, Trasferimento, restituzione e
cancellazione di quote di emissioni, recepisce l'articolo 12 della
direttiva 2003/87/CE e definisce le modalità per il trasferimento, la
restituzione e la cancellazione delle quote di emissione da parte dei gestori o
degli operatori aerei. Il gestore, dal 1° gennaio 2021 ed entro il 30 aprile di
ogni anno, dovrà restituire un numero di quote pari alle emissioni totali
prodotte nel corso dell'anno precedente dalle attività di trasporto aereo
elencate nell'allegato I o dall'impianto fisso. Il Comitato garantisce che le
quote restituite siano successivamente cancellate. Le quote potranno essere
trasferite sia tra persone all'interno dell'UE che tra persone all'interno
dell'UE e persone nei paesi terzi. Nel secondo caso potranno essere trasferite
quando sono riconosciute sulla base della procedura di cui all'articolo 25
della direttiva 2003/87CE, che disciplina la conclusione di accordi sullo
scambio di quote di emissione con Paesi al di fuori dell'UE. Le quote rilasciate
dal Comitato di un altro Stato membro potranno essere utilizzate ai fini
dell'adempimento degli obblighi di restituzione. Ai fini della tutela
dell'integrità ambientale del sistema ETS gli operatori aerei e gli altri
operatori non potranno utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro per
cui sussistono obblighi estinti per gli operatori aerei e gli altri operatori
(comma 4). L'articolo prevede poi che non dovranno essere restituite le quote
relative alle emissioni destinate alla cattura ed al trasporto verso impianti
che beneficiano di un'autorizzazione allo stoccaggio geologico del carbonio
(comma 5).
Nel caso di chiusura della capacità di generazione di
energia elettrica di un impianto a seguito di misure nazionali supplementari,
la norma stabilisce che il Comitato potrà cancellare le quote dal volume d'asta
totale. Tale possibilità è limitata ad un quantitativo corrispondente alle
emissioni medie rilasciate dall'impianto in questione nei cinque anni
precedenti alla chiusura.
L'articolo 37, uso di crediti, traspone
l'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/ CE e prevede che, in attesa
dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici,
i gestori degli impianti esistenti e nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati
dall'Italia possano usare i crediti internazionali CERs e ERUs per adempiere
agli obblighi di restituzione per il periodo 2021-2030.
Come chiarito
nel dossier di approfondimento allegato, i CERs e gli ERUS sono attribuiti
mediante il meccanismo di sviluppo
pulito (CDM), disciplinato dall'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, che
permette alle imprese dei Paesi industrializzati con vincoli di emissione
(elencati nell'Allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici) di investire in progetti che riducono le emissioni nei paesi in via
di sviluppo e in altri paesi specificati nel Protocollo, in alternativa a
riduzioni più costose delle emissioni nei loro paesi o mediante il meccanismo
di applicazione congiunta (JI), disciplinato dall'articolo 6 del Protocollo di
Kyoto, che permette alle imprese dei Paesi industrializzati con vincoli di
emissione di ottemperare in parte all'obbligo di riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra finanziando progetti che riducono tali emissioni in altri
paesi industrializzati ugualmente soggetti a vincoli di emissione.
I crediti generati dai progetti sono pertanto
sottratti dall'ammontare di "permessi di emissione" inizialmente
assegnati al paese ospite. I CERs e gli ERUs possono essere scambiati con quote
generali da operatori e operatori aerei ma fino ad un certo limite.
L'accordo di Parigi ha istituito un nuovo meccanismo
di mercato, che sarà oggetto di misure di attuazione, che dopo il 2020 si
sostituirà ai due suddetti meccanismi. L'utilizzo dei crediti CERs e ERUs è
soggetto al rispetto dei criteri qualitativi sanciti nell'articolo 11-bis. Il
Comitato stabilirà la quantità di crediti da utilizzare, conformemente a quanto
previsto dal suddetto articolo e dalle misure adottate dalla Commissione
europea.
L'articolo 38, Attività di attuazione
congiunta de attività di meccanismo pulito che recepisce l'articolo 11-ter
della direttiva 2003/87/CE, disciplina il ruolo del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in merito alle attività generate dai due
suddetti meccanismi.
Il Ministero dovrà provvedere affinché le condizioni
di riferimento per le attività di progetto che vengono effettuate in Paesi che
hanno firmato un trattato di adesione con l'UE siano pienamente conformi con
l'acquis comunitario (comma 1). Nel caso di attività di applicazione congiunta
(JI) nel territorio nazionale dovrà provvedere affinché non siano rilasciate
ERU per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra
ottenute nelle attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto.
Nel caso, inoltre, che autorizzi enti pubblici o
privati a partecipare ad attività che rientrano nei due meccanismi, dovrà
garantire che tale partecipazione sia coerente con tutte le linee guida, modalità
e procedure adottate a norma dell'accordo di Parigi. Nel caso infine di
attività di JI e CDM che prevedono la produzione di energia idroelettrica per
livelli superiori a 20 MW dovrà garantire il rispetto dei criteri e delle linee
guida internazionali applicabili,
L'articolo 39, Norme armonizzate applicabili
ai progetti di riduzione delle emissioni riguarda le norme armonizzate
applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni e conferisce al Comitato
la possibilità di rifiutare il rilascio di quote per i progetti che riducono le
emissioni sul territorio, come previsto dall'articolo 24-bis della direttiva
2003/87/CE (paragrafo 3).
A tal fine, il Comitato valuta le richieste pervenute
e verifica la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla
Commissione europea.
L'articolo 40, Validità delle quote,
stabilisce che quelle rilasciate dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo
indeterminato.
L'articolo 41, Verifica e accreditamento, recepisce
le prescrizioni in materia di verifica e accreditamento contenute nell'articolo
15 della direttiva. In particolare, prevede che i gestori e gli operatori aerei
amministrati dall'Italia trasmettano al Comitato le comunicazioni effettuate a
norma del decreto una volta verificate da un verificatore accreditato dal
pertinente organismo nazionale designato (comma 1). L'articolo vieta a detti
gestori e operatori aerei di trasferire quote di emissioni finché non sia stata
riconosciuta la conformità delle comunicazioni da parte del verificatore, sulla
base dei criteri definiti dall'Allegato III - che detta i principi in materia
di controllo e di comunicazione - e secondo le eventuali disposizioni della
Commissione europee).
L'articolo 42 recepisce l'articolo 16 della
direttiva europea e reca sanzioni.
Il livello delle sanzioni risultante dalle modifiche
proposte sembra più basso di quello stabilito dalla normativa vigente. Sulla
base di quanto riportato nella relazione illustrativa, l'attenuazione delle
sanzioni sarebbe dovuta al fatto che fino ad oggi un'eccessiva onerosità
avrebbe indotto i destinatari a mantenere condotte antigiuridiche suscettibili
di ingiunzioni piuttosto che a pagare e aprire crisi aziendali, nonché a
nascondere il più possibile gli inadempimenti invece che farli emergere e
regolarizzare le situazioni.
Sulla base di tale analisi, la diversificazione tra
casi di accertamenti delle violazioni effettuati d'ufficio e accertamenti su
dichiarazione spontanea del trasgressore mira, secondo la relazione
illustrativa, a favorire l'emersione delle irregolarità ed i ravvedimenti
operosi.
Si individua nel Comitato ETS l'autorità competente a
controllare l'osservanza delle disposizioni, ad accertare eventuali violazioni,
ad irrogare sanzioni e ad emettere ordinanze di ingiunzione.
Il comma 23 prevede che si applichino le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura in cui esse risultino
compatibili. Il comma 24, in osservanza del principio penalistico della
retroattività della legge più favorevole al reo, afferma l'applicabilità della
disciplina più favorevole anche in via retroattiva a tutti i procedimenti
sanzionatori relativi a violazioni per le quali al momento dell'entrata in
vigore non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza di
ingiunzione.
Disposizioni Transitorie e finali
(Rif.
Capo VI, artt. 43- 47)
L'articolo 43 reca disposizioni concernenti la
comunicazione e l'accesso alle informazioni, nonché la tutela del segreto
industriale, in attuazione dell'art. 15-bis della direttiva 2003/87/UE.
L'articolo 44 stabilisce l’obbligo del Comitato
ETS di relazione annuale alla Commissione europea e ne definisce i contenuti
principali.
L'articolo 45 pone in capo all'ISPRA la
realizzazione, la gestione e l'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale
dei gas serra, nonché la raccolta dei dati di base e la realizzazione di un
programma di controllo e di garanzia della qualità. Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare approva, annualmente, l'Inventario e
la trasmissione delle relative informazioni agli organismi nazionali della
Convezione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
Inoltre, è previsto che ISPRA predisponga, aggiorni e
trasmetta, con cadenza annuale, al medesimo Ministero un progetto per
l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario
Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione
19/CMP.1 della conferenza delle parti della Convenzione quadro sui cambiamenti
climatici.
L'articolo 46 reca le disposizioni finanziarie
demandando, tra l'altro, ad un decreto ministeriale la definizione delle
tariffe versate da gestori ed operatori aerei - e delle relative modalità di
versamento - a fronte delle attività di cui all'art. 4, comma 8, e all'art. 33
(si tratta delle attività connesse all'interlocuzione con i soggetti
interessati mediante portale ETS nonché delle attività ispettive). Nelle more
della definizione di tale decreto, continua ad applicarsi la disciplina
vigente, in particolare il D.M. 25 luglio 2016, concernente "Tariffe a
carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n.
30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS".
L'articolo 47 reca l'abrogazione del decreto
legislativo n.30 del 2013, stabilendo le disposizioni, ivi elencate, che
continuano ad applicarsi ai fini del completamento delle attività del sistema
EU-ETS per il periodo 2013- 2020. Sono fatti salvi i provvedimenti del Comitato
nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella
gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di cui all'art. 4
del d decreto legislativo n.30 del 2013) che continua ad operare fino alla
costituzione del Comitato ETS (art. 4 del decreto).
Allegati (campo di applicazione, controllo e
comunicazioni, criteri di verifica)
(Rif.
Allegati I, II; III; IV)
Di seguito sono riportati il contenuto dei quattro
allegati e le modifiche più rilevanti rispetto al testo vigente del decreto
legislativo n.30 del 2013.
Relativamente al confronto con gli allegati della
direttiva, la relazione illustrativa di accompagnamento allo schema di decreto
evidenzia che "gli allegati sono quelli della direttiva, fatta
esclusione del II-bis, II-ter, che non riguardano direttamente l'Italia quale
Stato membro, pertanto il IV è diventato III e il V è diventato IV".
Non vengono invece riprodotti gli allegati VI e VII
del decreto legislativo n. 30 del 2013, in quanto contenenti disposizioni di
dettaglio connesse ai commi 3 e 4 dell'art. 38 che non risultano riproposte
dalla nuova direttiva e, conseguentemente, dall'articolo 31 dello schema in
esame.
Con specifico riferimento ai singoli allegati, non
risultano modifiche sostanziali con riferimento all’allegato I, relativo al
campo di applicazione del sistema ETS, fatto salvo lo spostamento
dall’articolato in allegato del riferimento agli impianti di incenerimento.
L'Allegato II, che elenca i gas serra
rientranti del campo di applicazione dello schema in esame, è sostanzialmente
identico a quello previsto dal testo vigente del decreto legislativo n.30 del
2013 ed identico a quello previsto nella direttiva di riferimento.
L’Allegato III, Monitoraggio e comunicazione
delle emissioni, in analogia all'allegato IV della direttiva, accorpa,
senza modifiche sostanziali, l’attuale Allegato IV del decreto legislativo n.30
(Principi per il monitoraggio delle emissioni) e l’allegato V (Elenco
delle informazioni minime per la comunicazione delle emissioni).
L’Allegato IV, Verifica delle emissioni
prodotte, riproduce le disposizioni dell'attuale Allegato III aggiungendo
(al punto 12) i requisiti minimi di competenza della persona responsabile della
verifica (secondo quanto disposto dal punto 12 dell'allegato V della
direttiva).