Si comunica che sulla GU
n.100 del 30-4-2019 è stato pubblicato il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (all.
1) recante “Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi” [cd DECRETO CRESCITA].
In sede di esame del
disegno di legge di conversione del decreto in oggetto (A.C. 1807), il 10
maggio 2019 si è svolta, presso le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera
dei deputati, l’audizione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane,
in occasione della quale è stato offerto ai lavori del Parlamento un documento
di commento e proposte che si inoltra in allegato alla presente (all. 2).
Il decreto contiene una
serie di disposizioni miranti alla crescita e alla semplificazione delle
imprese, per un’analisi approfondita delle quali si rinvia alla circolare di
commento che inoltreremo in sede di pubblicazione della legge di conversione (e
alle altre comunicazioni di questo e degli altri Dipartimenti e delle
Federazioni).
Nondimeno offriamo da
subito – stante l’imminenza delle scadenze previste – un’informativa urgente in
tema di
trasparenza delle
erogazioni pubbliche
*
L’articolo 35 del decreto
in esame riformula la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche
contenuta nell’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017 (per un’illustrazione aggiornata vedi da ultimo ns. Circolare del Servizio
legislativo n. 8/2019).
Il Governo ha in parte
accolto le critiche rivolte da Confcooperative e dall’Alleanza delle Cooperative Italiane,
in particolare precisando e la tipologia delle erogazioni assoggettate agli
obblighi di informazione, e l’individuazione dei soggetti eroganti. Nella
sostanza, la disciplina è stata integralmente riformulata, sostituendo i commi
da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge n.124/2017, con dieci nuovi commi che
introducono sia modifiche sostanziali, sotto il profilo dell’ambito soggettivo
e oggettivo di applicazione della disciplina, sia modifiche di carattere
sistematico e di coordinamento formale.
Permangono tuttavia dubbi
interpretativi e difficoltà applicative che si confida vengano affrontate in
sede di conversione del decreto.
Di seguito
l’illustrazione della nuova disciplina.
[oggetto e contenuto delle informazioni]
Quanto alla tipologia delle erogazioni, la riformulazione chiarisce che
rientrano nell’obbligo informativo soltanto le “sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
effettivamente erogati”. La normativa previgente richiamava invece in
maniera generica le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti. Si tratta della modifica
più rilevante sollecitata dall’Alleanza delle cooperative. La nuova norma, in
particolare, stabilisce che sono escluse dall’obbligo informativo:
-
sia le erogazioni che
costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione
per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento;
-
sia i vantaggi
ricevuti sulla base sulla base di un regime generale (ad es.
agevolazioni fiscali, contributive, contributi erogati con atti generali
individuanti tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).
[provenienza delle erogazioni] Quanto
ai soggetti eroganti, mentre la norma previgente faceva riferimento
genericamente alle pubbliche amministrazioni, ora viene specificato che si deve
trattare di erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (vale a dire tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane
e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni e le Agenzie fiscali) e dai soggetti di cui all’articolo
2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (enti pubblici economici
e ordini professionali; società a controllo pubblico, escluse le società
quotate, e altri soggetti tassativamente elencati nella norma). Per
approfondimenti v. ICN, Circolare 18/2019;
[contabilizzazione delle erogazioni]
l’utilizzo dell’espressione “somme effettivamente erogate” (anziché il
più generico “vantaggi… ricevuti”) indica chiaramente che la
rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa;
[Soggetti passivi e modalità di adempimento]
La nuova disciplina prevede tre distinti obblighi di trasparenza diversi
tra di loro a seconda del soggetto che riceve l’erogazione:
-
se il soggetto passivo
dell’erogazione è un’associazione o una Onlus o una
fondazione o una cooperativa sociale che svolge attività a
favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
l’obbligo di trasparenza consiste nella pubblicazione delle informazioni
relative alle erogazioni effettuate nell’esercizio precedente “nei propri siti
internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno”, “a
partire dall’esercizio finanziario 2018” [detto obbligo si
applica anche alle Unioni territoriali di
Confcooperative];
-
se il soggetto passivo è
un imprenditore commerciale collettivo (comprese le società cooperative, anche cooperative sociali)
che esercita attività commerciali ex art. 2195, c.c., ed è
tenuto alla redazione del bilancio d’esercizio in forma ordinaria, l’obbligo
informativo deve essere ottemperato nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio
e dell’eventuale bilancio consolidato;
-
se il soggetto passivo è
un’impresa individuale o collettiva (comprese le società cooperative, anche cooperative sociali)
che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis, c.c., o
comunque non tenute alla redazione della nota integrativa, l’obbligo
dovrà essere assolto mercé la pubblicazione “entro il 30 giugno di ogni
anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico
o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di
categoria di appartenenza”[1].
[soglia di
rilevanza] È confermata la disposizione che, al fine di
prevenire la pubblicazione di informazioni non rilevanti, stabilisce che l’obbligo
di informativa non si applica nel caso in cui l’importo monetario delle
erogazioni liberali, effettivamente erogate al soggetto beneficiario, sia
inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. Al riguardo, v.
ns. Circolare del Servizio legislativo n. 8/2019.
[Registro
degli aiuti di Stato] È altresì confermata la possibilità di
assolvere l’obbligo facendo riferimento al Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato (che era precedentemente prevista nell’art. 3-quater, co. 2,
D.L. 135/2018, ed è ora contenuta nel nuovo comma 125-quinquies). In poche
parole, in questo caso è consentito ai soggetti che hanno ricevuto aiuti di
Stato di poter adempiere all’obbligo mediante un rinvio esplicito nella nota
integrativa a quanto pubblicato nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato,
senza la necessità di fornire il dettaglio.
[sanzioni] Sul piano
sanzionatorio si precisa che l’inosservanza degli obblighi comporta sanzioni sia
per le associazioni, le fondazioni e le onlus, sia per le imprese
(la norma previgente prevedeva sanzioni solo per le imprese). Inoltre, rispetto
alla precedente formulazione (che prevedeva la sanzione sproporzionata della
restituzione integrale delle somme ricevute), la nuova disposizione accoglie la
proposta dell’Alleanza e saggiamente stabilisce che la sanzione in caso di
inosservanza degli obblighi è pari all’1 per cento degli importi
ricevuti (con un importo minimo di 2.000 euro e con
la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione).
Qualora il trasgressore non ottemperi all’obbligo di pubblicazione entro 90
giorni dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale
delle somme ricevute a beneficio dei soggetti eroganti. È poi chiarito che il
soggetto competente ad irrogare la sanzione è la p.a. che ha erogato il
beneficio oppure negli altri casi l’amministrazione vigilante o competente per
materia. È infine stabilito che il termine a partire dal quale l’inosservanza
degli obblighi comporta l’irrogazione della sanzione decorre dal 1° gennaio
2020.
[cooperative
sociali che svolgono attività a favore degli stranieri] Quanto
alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ai
sensi del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286, a differenza delle altre cooperative
sociali (assoggettate ai soli obblighi di pubblicazione delle erogazioni alla
pari delle altre imprese), esse sono tenute:
-
sia all’obbligo di pubblicazione annuale delle
informazioni sulle erogazioni nel proprio sito Internet (o in analoghi
portali digitali, inclusa la pagina Facebook dell’ente, o sui siti internet o
portali digitali delle associazioni/reti associative di categoria di
appartenenza dell’ente) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di
incasso delle predette erogazioni;
-
sia alla
pubblicazione trimestrale dell’elenco dei soggetti a
cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di
integrazione, assistenza e protezione sociale,
nel proprio sito Internet o in portali digitali (inclusa la pagina Facebook
dell’ente, o sui siti internet o portali digitali delle associazioni/reti
associative di categoria di appartenenza dell’ente). Sul punto, si rinvia alla Circolare di Confcooperative-Federsolidarietà
del 01/03/2019, le cui indicazioni sono tuttora valide (anche
con riferimento al ristretto ambito di applicazione).
*
Per maggiori
approfondimenti sull’interpretazione e le modalità applicative delle
disposizioni in esame si rinvia a ICN, Circolare 18/2019 (I NUOVI
OBBLIGHI DI TRASPARENZA RELATIVI ALLE EROGAZIONI PUBBLICHE, A CARICO DELLE IMPRESE
– AGGIORNAMENTO POST D.L. 34 DEL 30/04/2019), nonché alla circolare che
verrà diramata in sede di pubblicazione della legge di conversione.
[1] Il riferimento
testuale all’art. 2195, c.c., parrebbe escludere dagli obblighi di trasparenza i
soggetti che esercitano le attività agricole di cui all’art. 2135, c.c.
Nondimeno, in assenza di chiarimenti ministeriali, ed in attesa di precisazioni
normative o di prassi sul punto, si ritiene, in un’ottica prudenziale, che tale
esonero debba applicarsi unicamente agli imprenditori agricoli individuali e alle
società semplici agricole, non anche alle altre imprese agricole collettive
(tra cui sono comprese le società cooperative agricole). Vedi in
proposito ICN, Circolare 18/2019.