Circolari

Circ. n. 15/2017

Circolare INPS n. 79 del 2 maggio 2017 “Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacitàlavorativa per malattia”.

Con la circolare in oggetto l’INPS interviene su una materia particolarmente delicata, quale quella dell’assenza dal lavoro per malattia chiarendo in modo inequivocabile, di come bisogna comportarsi in presenza di una riduzione dei giorni di malattia (c.d. periodo di prognosi) dichiarati nel certificato medico originario, con un conseguente rientro al lavoro anticipato.

Si tratta di un chiarimento ufficiale importante per chi si occupa della gestione del personale, perché da diversi anni erano emerse perplessità e opinioni discordanti su questo aspetto, con una relativa gestione non univoca nell’ambito delle imprese.

L’INPS chiarisce che, a fronte di una guarigione anticipata rispetto a quanto inizialmente “previsto” dal medico, il lavoratore è obbligato a chiedere una rettifica del certificato in corso al suo medico di base, operazione che oggi non sempre viene eseguita. In assenza della rettifica del certificato originario, il datore di lavoro non potrà riammettere in servizio il dipendente.

Se così non facesse, il datore di lavoro non rispetterebbe le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul fronte assicurativo nonché – ricorda l’INPS - l’art. 2087 c.c. che lo impegna ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Operativamente, il lavoratore, prima del suo rientro anticipato, chiederà al medesimo medico che ha formulato la prognosi originaria di rettificare il certificato telematico (analogamente a quanto avviene, all’opposto, nei casi in cui si verifica un prolungamento della malattia con il rilascio di un certificato di continuazione).

Più in generale la circolare va letta come monito per i lavoratori, per i datori di lavoro e per i medici ad attenersi fedelmente alle indicazioni offerte, anche perché l’obbligo di rettificare correttamente la data di fine prognosi rileva anche nei confronti dell’INPS che riconosce, come noto, la prestazione economica di malattia.

Come è evidente, un disallineamento tra la durata effettiva della malattia e la certificazione trasmessa potrebbe comportare peraltro il pagamento al lavoratore di indennità non dovute o inutili visite di controllo domiciliari.

A questo proposito, la mancata/tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa comporterà per il lavoratore la medesima sanzione valida per i casi di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo.

Documenti da scaricare

Circ152017.docx (570,7 KB)