Circolari

Circ. n. 15 - 2024

Superbonus ed altre misure fiscali

mercoledì 12 giugno 2024

Con legge 23 maggio 2024, n. 67, (in GU n. 123 del 28 maggio 2024) è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 39/2024, recante Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali e altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

Tra le modifiche introdotte in sede di conversione al testo del decreto, in estrema sintesi, si segnalano:

-  il differimento introdotto nel nuovo articolo 9-bis, comma 7, della plastic tax e della sugar tax. La norma, in particolare, posticipa al 1° luglio 2026 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e al 1° luglio 2025 la decorrenza della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020;

-  la previsione, fortemente sollecitata e sostenuta da Confcooperative, relativa agli Enti del Terzo settore (Onlus, OdV, APS), per i quali, per il 2025, è stato istituito un Fondo con dotazione pari a 100 milioni finalizzato a riconoscere un contributo diretto alla realizzazione degli interventi da eseguire sugli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie di tali enti.  Gli interventi per i quali può essere riconosciuto il contributo sono quelli individuati dall’articolo 121, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, che fa riferimento  a interventi di: recupero del patrimonio edilizio; efficienza energetica; adozione di misure antisismiche6; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna; installazione di impianti fotovoltaici8; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche. Con apposito decreto saranno stabiliti il limite massimo di contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto dell’istanza e le modalità applicative della nuova disposizione;

-  la previsione che le detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 relative al Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti) sono ripartite in 10 quote annuali, precisando che tale obbligo di ripartizione in 10 anni non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura, che continueranno, quindi, ad essere utilizzati in 4 o 5 quote annuali;

-  l’introduzione di un ulteriore blocco alla cessione dei crediti da bonus in edilizia, per la quale, a decorrere dall’entrata in vigore della Legge di conversione del DL. 39/2024, è stata eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non ancora fruite in dichiarazione dei redditi. Dalla data di entrata in vigore della legge, non sarà più possibile cominciare ad utilizzare i bonus in dichiarazione e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in detrazione;

-  la previsione di disposizioni specifiche per la cessione del credito/sconto in fattura per interventi Superbonus su immobili terremotati a seconda della regione di ubicazione.

-  l’introduzione di restrizioni per banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione che dal 1° gennaio 2025 non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre per banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, è stato previsto l’obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti d’imposta da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti;

- la previsione dell’obbligo ai competenti uffici comunali di segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica oggetto dei bonus. Ai comuni che effettuano tali segnalazioni è stata riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni;

-  la riduzione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie. 

 

Nel segnalare il documento in allegato 2, che contiene un prospetto riepilogativo delle disposizioni superbonus come disciplinate fino ad ora (Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al  decreto legge n. 39 del 2024 – Camera dei Deputati - Dossier n° 2 - Schede di lettura - 24 maggio 2024, reperibile anche al link: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/FI0002.pdf), si forniscono di seguito alcuni elementi di maggiore dettaglio sul testo del decreto legge.

 

 

 

Note generali sul decreto legge, come convertito

Il decreto - che si compone di 16 articoli suddivisi in due Capi (Capo I - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali – artt.1-6; Capo II - Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria – artt.7-10) - intende introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

In sede di conversione sono stati aggiunti diversi nuovi articoli:

 

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura – disciplina per onlus ed enti del terzo settore

(rif. articoli 1, 1-bis, 1-ter)

L’articolo 1 (modificando l’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, che modifica l'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) restringe l’ambito di applicazione dell’esenzione dal generale divieto di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali riconosciuto dal decreto- legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. Risulta quindi ridefinito il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell’esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023.

In particolare, l’articolo citato, confermando quanto già disposto in sede di decreto legge:

  1. sopprime la disposizione che prevedeva la non applicabilità del generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, qualora i beneficiari della detrazione risultassero essere:

· istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (lettera c) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020);

· cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettera d) dell'articolo 119, comma 9, del decreto- legge n. 34 del 2020);

· organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (lettera d-bis) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020).

  1. introduce una disposizione che prevede una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. In particolare la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 (divieto della cessione del credito) non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4 quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (interventi di ricostruzione e ripristino nei comuni colpiti da eventi sismici), effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.
  2. abroga il comma 3-quater che prevedeva un’ulteriore deroga all'applicazione del divieto introdotto al comma 1. In particolare la norma iniziale stabiliva che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applicasse agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il divieto non si applicava altresì agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche. Il comma 2 prevede alcune delle deroghe al divieto introdotto al comma 1. In questo contesto, la nuova disposizione stabilisce che le sopra citate disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto:
  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
  1. introduce una norma transitoria prevedendo che le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate con il decreto in esame continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge sia stata presentata l’istanza per la concessione dei contributo
  2. stabilisce l’applicazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto delle disposizioni che prevedono che il divieto di cessione del credito non si applica alle opzioni relative alle spese interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75%, sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, alle condizioni indicate dalla norma.

Le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
  1. stabilisce che la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito (ovvero le eccezioni previste all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023), non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La disposizione dell’articolo 1, va letta in combinato con l’articolo 1-bis e con l’articolo 1 -ter di nuova introduzione in Senato.

In particolare, l’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall’articolo 1. Viene altresì disciplinato il procedimento di ripartizione delle risorse ai singoli Commissari straordinari o delegati ed è prevista l’adozione di un D.P.C.M. per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative del presente articolo.

L’articolo 1-ter (Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili di ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), fortemente richiesto e sostenuto da Confcooperative, è stato inserito nel corso dell'esame al Senato. La norma istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe , nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore. Gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale. Il comma 4 demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente; la richiesta del contributo deve essere presentata all’ENEA , mentre la concessione del medesimo contributo compete al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (comma 3). Il contributo è subordinato alla condizione che gli interventi concernano immobili iscritti nello stato patrimoniale dell’ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie (comma 1). Il comma 5 esclude gli effetti fiscali negativi per l’ente che deriverebbero dal riconoscimento del contributo.

 

Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

(rif. articolo 2)

L’articolo 2 non risulta aver subito modifiche sostanziali in sede di conversione ed esclude l’applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto nell’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

 

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

(rif. articolo 3)

 L’articolo 3, al fine del monitoraggio della spesa, introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all’ENEA ed al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

La definizione delle modalità e dei termini delle comunicazioni è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

L’omessa trasmissione dei dati previsti, nei termini individuati dal DPR comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione e non si applicano le disposizioni materia di remissione in bonis.

 

Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

(rif. articolo 4)

L’articolo 4 dispone, al comma 1, la sospensione dell’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.

La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Si dispone, quindi, che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Le disposizioni indicate si applicano dal 1° luglio 2024.

 

Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia

(rif. articolo 4-bis)

L’articolo 4-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia.

In particolare, le norme ivi previste vietano ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti d'imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La disposizione prevede, inoltre, la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Inoltre, in deroga a quanto previsto all’articolo 121 del decreto legge 34 del 2020, le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina c.d. superbonus sono ripartite in quattro quote annuali di pari importo mentre quelle relative all’eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche in cinque quote annuali di pari importo. Si prevede, altresì, che per i soggetti qualificati le rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili a partire dall’anno 2025 siano ripartite in 6 rate annuali di pari importo (disposizione che non trova applicazione per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni).

Si vieta, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni.

 

Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali edilizie

(rif. articolo 4-ter)

L’articolo 4-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede per gli enti comunali un dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all’Agenzia delle entrate dell’eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34. Il comma 2 riconosce ai medesimi comuni la partecipazione degli stessi al recupero del gettito fiscale connesso alle attività di controllo.

 

Differimento del termine di approvazione della TARI

(rif. articolo 7 quater)

L’articolo 7, comma 7-quater, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede, per l’anno 2024, il differimento al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Il comma in esame differisce al 30 giugno 2024 il termine (fissato al 30 aprile 2024, dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Nell’operare tale differimento, il comma in esame dispone altresì che:

  • restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;
  • sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Differimento plastic tax e sugar tax

(rif. articolo 9-bis, comma 7)

L’articolo 9-bis, comma 7, introdotto durante l’esame al Senato, posticipa al 1° luglio 2026 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e al 1° luglio 2025 la decorrenza della c.d. sugar tax istituite dalla  legge di bilancio 2020.

In particolare il comma 7 in esame, introdotto durante l’esame al Senato, apporta le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019):

a) posticipa al 1° luglio 2026 (in luogo del 1° luglio 2024) l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax (lettera a)).

b) posticipa altresì al 1° luglio 2025 (in luogo del 1° luglio 2024) l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax (lettera b)).

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.