Segnaliamo, per la parte di competenza e rinviando la disamina complessiva del provvedimento alla Circolare del Servizio Legislativo Legale Fiscale, la norma introdotta in sede di conversione al Decreto in oggetto (art. 29, comma 11-bis), dove si prevede il RINVIO DEI TERMINI PER L’ENTRATA IN VIGORE - dal 1 luglio 2026 al 31 OTTOBRE 2026 – della cosiddetta PORTABILITA’ DEL CONTRIBUTO DATORIALE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
Si ricorderà che con l’ultima legge di bilancio 2026, tra le varie disposizioni introdotte relativamente a questa materia con decorrenza 1° luglio 2026, il legislatore avesse già previsto la portabilità del contributo datoriale anche verso forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti o PIP), vale a dire il diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di TFR e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.
Tale norma sopprime la clausola secondo cui, il diritto alle specifiche contribuzioni definite dalla contrattazione collettiva a carico del datore di lavoro, spettasse nei limiti e secondo le modalità individuati proprio dai contratti o accordi collettivi di lavoro (anche aziendali), con un conseguente indebolimento dei fondi negoziali contrattuali e una più generale messa in discussione del ruolo della contrattazione collettiva quale pilastro della previdenza complementare negoziale.
Il differimento della decorrenza di 4 mesi dell’entrata in vigore della norma risponde, seppur solo parzialmente, ai commenti critici che la stessa ha suscitato da parte del Sistema Cooperativo e di Assofondipensione, a cui anche Confcooperative aderisce.
Con l’occasione preme nuovamente ricordare che, per quanto riguarda tutto il sistema cooperativo, l’istituto della previdenza complementare trovi concreta attuazione in PREVIDENZA COOPERATIVA (www.previdenzacooperativa.it), uno dei principali fondi pensione attivi a livello italiano che, al pari degli altri, sarà chiamato a adeguarsi alle nuove norme dandone apposita informativa.
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Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, rimandiamo per ulteriori approfondimenti al provvedimento allegato che contiene anche, sempre all’articolo 29 (comma 1), il vincolo per gli stessi fondi pensione di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che tali soggetti devono rispettare quando operano nei confronti di iscritti, pensionati e beneficiari. Sistema che diventa facoltativo solo a fronte della procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex art. 60 della legge n.69/2009.