Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2025, è stata pubblicata la Legge 10 novembre 2025, n. 167 recante:” Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”.
Legge 10 novembre 2025, n. 167
(Legge annuale di semplificazione normativa e riordino di disposizioni in diverse materie)
Il provvedimento – che entrerà in vigore il 29 novembre c.a. – introduce previsioni per la semplificazione normativa e la riforma della qualità della legislazione, conferendo al Governo una serie di deleghe legislative per la riorganizzazione e razionalizzazione di specifiche materie. Nel dettaglio:
- novella la disciplina della legge annuale di semplificazione normativa;
- introduce misure per il rinnovamento della qualità della normazione, come il rafforzamento della valutazione dell’impatto di genere e generazionale delle leggi, la statistica di genere e la digitalizzazione della normazione;
- conferisce una serie di deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa in diversi ambiti tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’istruzione e la formazione, la disabilità, le politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la sicurezza del lavoro in alcuni settori (portuali, marittimo, delle navi da pesca e ferroviari), gli affari esteri e la cooperazione internazionale, la digitalizzazione della produzione normativa e la protezione civile.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-11-14&atto.codiceRedazionale=25G00174&elenco30giorni=true
Di seguito l’esame delle principali disposizioni rinviando, per una lettura più dettagliata, al testo integrale del provvedimento.
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capo I. legge annuale di semplificazione normativa
Articolo 1. [Legge annuale di semplificazione normativa]
L’articolo prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo debba presentare un disegno di legge annuale per la semplificazione normativa.
Conseguentemente, si novella quanto già disposto dall’articolo 20, Legge n. 59/1997 (c.d. Legge Bassanini 1) di cui, quindi, se ne dispone l’abrogazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto (29 novembre 2025).
La legge annuale di semplificazione normativa in parola dovrà indicare anche le materie di competenza esclusiva dello Stato per cui l’iter di semplificazione, riordino e riassetto sarà compiuto attraverso l’emanazione, (anche simultaneamente all’entrata in vigore del relativo decreto legislativo), di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la stessa materia adeguabile, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
Articolo 2. [Disposizioni generali per l’esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa]
La disposizione, come preannunciato, contiene i princìpi e i criteri direttivi generali per l’esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui sopra e la procedura di adozione dei decreti legislativi.
Sono, in ogni caso, fatti salvi i principi e i criteri direttivi specifici stabiliti “per le singole materie” oggetto di delega dalla legge annuale di semplificazione normativa.
Articolo 3. [Normativa di principio]
La disposizione indica, come principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente (ex articolo 117, comma III, della Costituzione), le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e f), sopra enunciate.
Si rammenta, infatti, che l’articolo 117, comma III, Cost., elenca le materie assoggettate a legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni.
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capo II. misure volte al miglioramento della qualita’ della normazione
Articolo 4. [Valutazione di impatto generazionale]
La disposizione ha cura di salvaguardare la c.d. “equità intergenerazionale” nella produzione normativa, nel senso che le scelte normative attuali devono contemperare gli interessi e le esigenze sia delle generazioni attuali che di quelle future.
A tal fine si prevede che gli atti normativi del Governo, ad eccezione dei decreti-legge, devono essere accompagnati da una analisi ex ante degli effetti ambientali o sociali che si ripercuotono sui giovani e sulle generazioni future (Valutazione di impatto generazionale – VIG) da concretizzarsi nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione.
Articolo 5. [Osservatorio per l’impatto generazionale delle leggi]
Allo scopo di monitorare la concreta promozione dell’equità intergenerazionale nella produzione normativa, l’articolo prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Osservatorio denominato “Osservatorio nazionale per l’impatto generazionale delle leggi”.
Articolo 6. [Disposizioni in materia di valutazione dell’impatto di genere della regolamentazione]
La disposizione novella l’articolo 14, L. 246/2005, già menzionato, introducendo un comma 6-bis al medesimo articolo 14, con cui si prevede che (al fine di garantire l’applicazione del principio di uguaglianza di genere e l’effettiva parità in ogni ambito della vita pubblica e privata), l’impatto di genere deve essere ricompreso tra gli elementi di indagine e valutazione dell’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), secondo i criteri e le modalità individuati con i d.P.C.M. previsti dal comma 5, del medesimo articolo 14.
Articolo 7. [Disposizioni in materia di statistiche di genere]
L’articolo in commento introduce l’obbligo (per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati partecipanti all'informazione statistica ufficiale, inserita nel Programma statistico nazionale) di fornire i dati e le notizie per le connesse rilevazioni previste dal Programma stesso, nonché di rilevare, elaborare e diffondere i dati inerenti alle persone, disaggregati per uomini e donne.
È, inoltre, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata alle pari opportunità, il potere di indirizzo rispetto all'individuazione, con specifici provvedimenti, delle esigenze di rilevazione statistica, tenuto conto delle politiche di contrasto delle disuguaglianze tra uomini e donne.
Articolo 8. [Modifica del codice delle pari opportunità tra uomo e donna]
La disposizione apporta modifiche all’art. 20, D.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), relativo alla trasmissione al Parlamento ogni due anni (da parte della consigliera o del consigliere nazionale di parità) della Relazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro.
Con la novella in commento, quindi, si prevede che la relazione riguardi dettagliatamente anche le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali.
Articolo 9. [Delega al Governo per la digitalizzazione dell’attività di produzione normativa]
L’articolo contiene la delega al Governo per la disciplina delle modalità digitali di produzione normativa, con particolare riguardo alla “formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi”.
Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi ai principi e criteri direttivi di cui al già menzionato articolo 2 del provvedimento in oggetto, nonché ad ulteriori principi e criteri specifici dettagliati dalla disposizione in parola.
Il termine per l’esercizio della delega è di 18 mesi, laddove per l’esercizio della “delega accessoria”, utile ad apportare eventuali integrazioni o correzioni, il termine è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto delegato.
Infine, la disposizione prevede l’accorpamento, in un regolamento unico, delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di attività e procedimento di produzione normativa.
Articolo 10. [Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali]
Nelle more del perfezionamento del procedimento di delega al Governo per la digitalizzazione della produzione normativa di cui all’articolo 9 già menzionato, l’articolo in commento introduce una serie di disposizioni per la digitalizzazione di una peculiare categoria di atti e, cioè, i regolamenti ministeriali. A tal fine si prevede che gli stessi possano essere adottati con modalità digitali, mediante documenti informatici.
Troveranno applicazione le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), riguardo alla formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti. Troveranno, altresì, applicazione le relative Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo, adottate con determinazioni dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Articolo 11. [Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del Codice dell’amministrazione digitale]
Allo scopo di potenziare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle P.P.A.A., nonché le procedure per l’erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese, l’articolo in esame delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi per la “semplificazione, l’aggiornamento e il riassetto” del Codice dell’amministrazione digitale.
Il termine per l’esercizio della delega è di 12 mesi dall’entrata in vigore della legge in oggetto, ovvero 24 mesi per eventuali disposizioni integrative o correttive.
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capo III. deleghe al governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente
Articolo 12. [Delega in materia di affari esteri e cooperazione internazionale]
Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della razionalizzazione delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ex articolo 12, D.lgs. n. 300/1999.
Articolo 13. [Delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua]
La delega in esame, che va esercitata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, è diretta a semplificare e riordinare la disciplina della navigazione interna e promiscua, contenuta nel codice della navigazione e nelle altre leggi statali disciplinanti la materia, nonché della navigazione a uso privato e in conto proprio.
Articolo 15. [Delega al Governo in materia di istruzione]
La delega, da adempiere entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, ha la finalità di attuare il riordino, la semplificazione e la razionalizzazione della normativa vigente in materia di istruzione.
Essa mira alla elaborazione di uno o più testi unici della normativa primaria inerente alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, al riordino della normativa in materia di personale scolastico, alla razionalizzazione degli adempimenti amministrativi delle scuole, degli organi consultivi e dei poteri di vigilanza del Ministero, nonché alla revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola.
Articolo 16. [Delega in materia di disabilità]
Articolo 17. [Delega relativa agli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno]
capo IV. disposizioni finali
Articolo 22. [Clausola di salvaguardia]
L’articolo reca la cd “clausola di salvaguardia” per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano.
A tal fine si stabilisce che le disposizioni della legge in oggetto (e dei relativi decreti legislativi attuativi delle deleghe in essa contenute) si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche tenuto conto della legge costituzionale n. 3/2001 che, come noto, ha modificato il Titolo V della Costituzione, ridisegnando i rapporti Stato-Regioni e riformando (ex articolo 17 Cost.), il sistema della potestà legislativa esclusiva dello Stato, della potestà legislativa concorrente Stato-Regioni e della potestà legislativa residuale regionale.
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Trattasi dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/88 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), attraverso i quali sono determinati: i criteri generali e le procedure dell'AIR; le fasi di consultazione; le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR; i criteri generali e le procedure, l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento che il Presidente del Consiglio presenta il 30 aprile di ogni anno sullo stato di applicazione dell’AIR tenuto conto degli elementi informativi comunicati entro il 31 marzo dalle amministrazioni al DAGL.