Circolari

Circ. n. 14/2025

Legge 10 novembre 2025, n. 167 (Legge annuale di semplificazione normativa e riordino di disposizioni in diverse materie)


 
Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2025, è stata pubblicata la Legge 10 novembre 2025, n. 167 recante:” Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”.

 

Legge 10 novembre 2025, n. 167

(Legge annuale di semplificazione normativa e riordino di disposizioni in diverse materie)


 
Il provvedimento – che entrerà in vigore il 29 novembre c.a. – introduce previsioni per la semplificazione normativa e la riforma della qualità della legislazione, conferendo al Governo una serie di deleghe legislative per la riorganizzazione e razionalizzazione di specifiche materie. Nel dettaglio:
  • novella la disciplina della legge annuale di semplificazione normativa;
  • introduce misure per il rinnovamento della qualità della normazione, come il rafforzamento della valutazione dell’impatto di genere e generazionale delle leggi, la statistica di genere e la digitalizzazione della normazione;
  • conferisce una serie di deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa in diversi ambiti tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’istruzione e la formazione, la disabilità, le politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la sicurezza del lavoro in alcuni settori (portuali, marittimo, delle navi da pesca e ferroviari), gli affari esteri e la cooperazione internazionale, la digitalizzazione della produzione normativa e la protezione civile.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-11-14&atto.codiceRedazionale=25G00174&elenco30giorni=true

Di seguito l’esame delle principali disposizioni rinviando, per una lettura più dettagliata, al testo integrale del provvedimento.

 

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capo I. legge annuale di semplificazione normativa

 
Articolo 1. [Legge annuale di semplificazione normativa]
L’articolo prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo debba presentare un disegno di legge annuale per la semplificazione normativa[1].
Conseguentemente, si novella quanto già disposto dall’articolo 20, Legge n. 59/1997 (c.d. Legge Bassanini 1) di cui, quindi, se ne dispone l’abrogazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto (29 novembre 2025).
La legge annuale di semplificazione normativa in parola dovrà indicare anche le materie di competenza esclusiva dello Stato per cui l’iter di semplificazione, riordino e riassetto sarà compiuto attraverso l’emanazione, (anche simultaneamente all’entrata in vigore del relativo decreto legislativo), di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la stessa materia adeguabile, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

 
Articolo 2. [Disposizioni generali per l’esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa]
La disposizione, come preannunciato, contiene i princìpi e i criteri direttivi generali per l’esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui sopra e la procedura di adozione dei decreti legislativi[2]. 
Sono, in ogni caso, fatti salvi i principi e i criteri direttivi specifici stabiliti “per le singole materie” oggetto di delega dalla legge annuale di semplificazione normativa.  

 

Articolo 3. [Normativa di principio]

La disposizione indica, come principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente (ex articolo 117, comma III, della Costituzione), le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e f), sopra enunciate.

Si rammenta, infatti, che l’articolo 117, comma III, Cost., elenca le materie assoggettate a legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni[3].

 

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capo II. misure volte al miglioramento della qualita’ della normazione

 

Articolo 4. [Valutazione di impatto generazionale]

La disposizione ha cura di salvaguardare la c.d. “equità intergenerazionale” nella produzione normativa, nel senso che le scelte normative attuali devono contemperare gli interessi e le esigenze sia delle generazioni attuali che di quelle future.

A tal fine si prevede che gli atti normativi del Governo, ad eccezione dei decreti-legge, devono essere accompagnati da una analisi ex ante degli effetti ambientali o sociali che si ripercuotono sui giovani e sulle generazioni future (Valutazione di impatto generazionale – VIG) da concretizzarsi nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione[4].

 

Articolo 5. [Osservatorio per l’impatto generazionale delle leggi]

Allo scopo di monitorare la concreta promozione dell’equità intergenerazionale nella produzione normativa, l’articolo prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Osservatorio denominato “Osservatorio nazionale per l’impatto generazionale delle leggi”[5].

 

Articolo 6. [Disposizioni in materia di valutazione dell’impatto di genere della regolamentazione]

La disposizione novella l’articolo 14, L. 246/2005, già menzionato, introducendo un comma 6-bis al medesimo articolo 14, con cui si prevede che (al fine di garantire l’applicazione del principio di uguaglianza di genere e l’effettiva parità in ogni ambito della vita pubblica e privata), l’impatto di genere deve essere ricompreso tra gli elementi di indagine e valutazione dell’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), secondo i criteri e le modalità individuati con i d.P.C.M. previsti dal comma 5, del medesimo articolo 14[6].

 

Articolo 7. [Disposizioni in materia di statistiche di genere]

L’articolo in commento introduce l’obbligo (per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati partecipanti all'informazione statistica ufficiale, inserita nel Programma statistico nazionale) di fornire i dati e le notizie per le connesse rilevazioni previste dal Programma stesso, nonché di rilevare, elaborare e diffondere i dati inerenti alle persone, disaggregati per uomini e donne.

È, inoltre, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata alle pari opportunità, il potere di indirizzo rispetto all'individuazione, con specifici provvedimenti, delle esigenze di rilevazione statistica, tenuto conto delle politiche di contrasto delle disuguaglianze tra uomini e donne.

 

Articolo 8. [Modifica del codice delle pari opportunità tra uomo e donna]

La disposizione apporta modifiche all’art. 20, D.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), relativo alla trasmissione al Parlamento ogni due anni (da parte della consigliera o del consigliere nazionale di parità) della Relazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro.

Con la novella in commento, quindi, si prevede che la relazione riguardi dettagliatamente anche le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali.

 

Articolo 9. [Delega al Governo per la digitalizzazione dell’attività di produzione normativa]

L’articolo contiene la delega al Governo per la disciplina delle modalità digitali di produzione normativa, con particolare riguardo alla “formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi”.

Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi ai principi e criteri direttivi di cui al già menzionato articolo 2 del provvedimento in oggetto, nonché ad ulteriori principi e criteri specifici dettagliati dalla disposizione in parola.

Il termine per l’esercizio della delega è di 18 mesi[7], laddove per l’esercizio della “delega accessoria”, utile ad apportare eventuali integrazioni o correzioni, il termine è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto delegato.

Infine, la disposizione prevede l’accorpamento, in un regolamento unico, delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di attività e procedimento di produzione normativa[8].

 

Articolo 10. [Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali]

Nelle more del perfezionamento del procedimento di delega al Governo per la digitalizzazione della produzione normativa di cui all’articolo 9 già menzionato, l’articolo in commento introduce una serie di disposizioni per la digitalizzazione di una peculiare categoria di atti e, cioè, i regolamenti ministeriali. A tal fine si prevede che gli stessi possano essere adottati con modalità digitali, mediante documenti informatici[9].

Troveranno applicazione le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), riguardo alla formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti.  Troveranno, altresì, applicazione le relative Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo, adottate con determinazioni dell’Agenzia per l’Italia digitale.

 

Articolo 11. [Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del Codice dell’amministrazione digitale] 
Allo scopo di potenziare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle P.P.A.A., nonché le procedure per l’erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese, l’articolo in esame delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi per la “semplificazione, l’aggiornamento e il riassetto” del Codice dell’amministrazione digitale[10]. 
Il termine per l’esercizio della delega è di 12 mesi dall’entrata in vigore della legge in oggetto, ovvero 24 mesi per eventuali disposizioni integrative o correttive.

 

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capo III. deleghe al governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente

 

Articolo 12. [Delega in materia di affari esteri e cooperazione internazionale]

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della razionalizzazione delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ex articolo 12, D.lgs. n. 300/1999[11].

 

Articolo 13. [Delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua]

La delega in esame, che va esercitata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, è diretta a semplificare e riordinare la disciplina della navigazione interna e promiscua, contenuta nel codice della navigazione e nelle altre leggi statali disciplinanti la materia, nonché della navigazione a uso privato e in conto proprio[12].

 

Articolo 15. [Delega al Governo in materia di istruzione]

La delega, da adempiere entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, ha la finalità di attuare il riordino, la semplificazione e la razionalizzazione della normativa vigente in materia di istruzione.

Essa mira alla elaborazione di uno o più testi unici della normativa primaria inerente alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, al riordino della normativa in materia di personale scolastico, alla razionalizzazione degli adempimenti amministrativi delle scuole, degli organi consultivi e dei poteri di vigilanza del Ministero, nonché alla revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola.

 

Articolo 16. [Delega in materia di disabilità]

L’articolo delega il Governo a procedere alla semplificazione, al riordino e alla razionalizzazione, anche mediante la redazione di un Codice, di tutte le disposizioni legislative in materia di disabilità, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

Si prevede, inoltre, l’adozione di un regolamento governativo contenente la raccolta organica e sistematica delle disposizioni vigenti di rango regolamentare sempre nella medesima materia[13].

 

Articolo 17. [Delega relativa agli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno]

L’articolo reca la delega al Governo per il riordino degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno (Libro I, Titolo XII, Codice civile), che deve essere esercitata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto.

L’esercizio della delega dovrà essere ispirato all’esigenza di revisionare, superare e rinnovare gli istituti della interdizione e dell’inabilitazione, disciplinati dagli articoli da 414 a 432 del c.c.[14].

 

Articolo 19. [Delega al Governo in materia di Osservatori su politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità]

La disposizione delega il Governo a adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi diretti alla semplificazione e alla riorganizzazione delle disposizioni legislative vigenti riguardanti l'istituzione e l'organizzazione degli Osservatori, istituiti presso la Presidenza del Consiglio e riguardanti:

  • la famiglia e la natalità;
  •  l'infanzia e l'adolescenza;
  •  il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;
  •  il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica[15].

 

 

 

Articolo 21. [Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81]

L’articolo, in primis, reca la delega al Governo ai fini della adozione, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di uno o più decreti legislativi ai fini del coordinamento della disciplina relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, (ex D.lgs. n. 271/1999), in ambito portuale, (ex D.lgs.  n. 272/1999), e per il settore delle navi da pesca (D.lgs. n. 298/1999), con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro-TUSSL). 

Analogamente, si delega il Governo a emanare, sempre entro il termine di 24 mesi, uno o più decreti legislativi ai fini del coordinamento della disciplina di cui alla L. n. 191/1974, recante disposizioni in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato” e ai relativi decreti di attuazione, nonché della disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario, sempre con le previsioni di cui al già menzionato D.lgs. n. 81/2008[16].

I decreti delegati, sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza, per la protezione civile e le politiche del mare e per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata Stato, città ed autonomie locali.

Resta ferma la possibilità che nei successivi 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo possa esercitare la cd “delega accessoria” utile ad apportare eventuali integrazioni o correzioni.

 

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capo IV. disposizioni finali

 

Articolo 22. [Clausola di salvaguardia]

L’articolo reca la cd “clausola di salvaguardia” per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano.

A tal fine si stabilisce che le disposizioni della legge in oggetto (e dei relativi decreti legislativi attuativi delle deleghe in essa contenute) si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche tenuto conto della legge costituzionale n. 3/2001 che, come noto, ha modificato il Titolo V della Costituzione, ridisegnando i rapporti Stato-Regioni e riformando (ex articolo 17 Cost.),  il sistema della potestà legislativa esclusiva dello Stato, della potestà legislativa concorrente Stato-Regioni e della potestà legislativa residuale regionale.

 

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[1] Si specifica che il Governo dovrà presentare al Parlamento il disegno di legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei ministri competenti per materia.

Potranno essere conferite deleghe legislative nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali enunciati all’articolo 2 (su cui si dirà a breve).

Sullo schema del disegno di legge dovrà essere acquisito il parere della Conferenza unificata.

A tal fine, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme costituzionali e il Ministro per la pubblica amministrazione dovranno acquisire, dai ministri competenti, proposte di semplificazione normativa, considerate le eventuali “valutazioni di impatto della regolamentazione -VIR” eseguite, tenuto conto dei risultati di eventuali consultazioni pubbliche indette nel medesimo periodo per adire le categorie e i soggetti interessati.

[2] Si specifica che nell’esercizio delle deleghe contenute nella legge annuale, dovranno essere rispettati i principi e criteri direttivi generali indicati nella disposizione in esame, sempre che gli stessi non siano espressamente modificati o derogati dalla stessa legge annuale. 

I principi e criteri direttivi generali sono, in sintesi, i seguenti:

a) riordino delle disposizioni per settori omogenei, attraverso la redazione o l’aggiornamento di codici di settore o testi unici, garantendo l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le dovute modifiche per assicurare o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per uniformare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, circoscrivendo il ricorso a successivi e ulteriori provvedimenti di attuazione;

d) fatta salva, in ogni caso, l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al Codice civile, razionalizzazione delle disposizioni legislative vigenti attraverso l’abrogazione espressa delle norme che hanno concluso la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo;

e) semplificazione e riorganizzazione della normativa vigente, anche attraverso l’uso delle tecnologie più avanzate, allo scopo di favorire l’efficacia dell’azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza tramite la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;

f) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell’affidamento e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati; l’attività di semplificazione dovrà anche essere conforme ai principi di risultato e di proporzionalità in relazione alla dimensione dell’impresa e alle attività esercitate nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

g) semplificazione e riduzione dei vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non utili rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti e in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea nelle materie da essa regolate.

I decreti legislativi attuativi delle deleghe dovranno essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei ministri competenti individuati dalle disposizioni di delega.

I medesimi schemi di decreto legislativo dovranno essere trasmessi alle Camere per l’espressione dei prescritti pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

[3] Trattasi delle seguenti materie:  rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, fermo restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

[4] La VIG degli atti normativi dovrà essere effettuata nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione (articolo 14, L. n. 246/2005- “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), secondo criteri individuati con l’apposito d.P.C.M. di cui al comma 5 dello stesso articolo 14, adottato di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di giovani, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in parola.

[5] L’Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e propositive di strumenti idonei a garantire la finalità dell’equità intergenerazionale. Con successivo d.P.C.M., da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in parola, saranno definiti l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio stesso.

[6] Trattasi dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/88 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), attraverso i quali sono determinati: i criteri generali e le procedure dell'AIR; le fasi di consultazione; le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR; i criteri generali e le procedure, l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR; i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento che il Presidente del Consiglio presenta il 30 aprile di ogni anno sullo stato di applicazione dell’AIR tenuto conto degli elementi informativi comunicati entro il 31 marzo dalle amministrazioni al DAGL.

 

 

[7] La delega è attuata mediante proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione ovvero anche del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della cultura ed il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia per l’espressione dei prescritti pareri.

[8] Gli organi costituzionali adegueranno i propri ordinamenti ai principi sopra enunciati, tenuto conto dell’autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi spettanti.

[9] La sottoscrizione dei regolamenti ministeriali con firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di nastrini e sigilli e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurarne l’autenticità e l’integrità.

L’individuazione delle modalità di conservazione e raccolta dei già menzionati regolamenti ministeriali è deferita ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento e previo parere dell’Agenzia per l’Italia digitale. Solo dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia già menzionato, acquisteranno efficacia le disposizioni appena enunciate.

[10] L’aggiornamento del Codice dovrà tenere conto della disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari, in coerenza con il quadro regolatorio europeo, nonché dell'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici.

[11] L’esercizio della delega dovrà essere ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:

  •  unificazione e razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del ministero in un testo unico delle disposizioni legislative;
  • uniformità della disciplina applicabile in casi simili, allo scopo di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento.

Le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi saranno riunite in un unico regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato (articolo 17, comma 1, L. n. 400/88).

Le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai già menzionati decreti legislativi, saranno riunite in un unico regolamento adottato con decreto ministeriale (articolo 17, comma 3, L. n. 400/88). 

[12] L’esercizio della delega dovrà essere ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • semplificazione della disciplina dell’iscrizione nelle matricole del personale navigante e della relativa formazione e certificazione professionale, tramite requisiti semplificati, nuove qualifiche e nuovi titoli professionali semplificati, in sostituzione di quelli esistenti;
  • istituzione di un sistema di equipollenza tra abilitazioni professionali marittime e titoli professionali della navigazione interna, senza obbligo di iscrizione nelle matricole del personale navigante e mantenendo l'iscrizione nelle sole matricole della gente di mare;
  • semplificazione della disciplina in materia di lavoro a bordo, inclusa la previsione dell’esenzione dall'obbligo della annotazione di imbarco e sbarco nel caso di trasbordo di personale che, attraverso un patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, si obblighi a prestare servizio su una nave o galleggiante non determinati fra quelli appartenenti all'armatore;
  • semplificazione della disciplina in materia di carte e libri di bordo;
  • semplificazione e omogeneizzazione delle formalità amministrative di arrivo e partenza della nave della navigazione interna;
  • istituzione di una disciplina speciale in materia di navigazione promiscua estesa al mare sino al limite della navigazione locale con navi della navigazione interna.

[13] L’esercizio della delega dovrà essere ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • necessario coordinamento tra la definizione e l’accertamento dell’invalidità e dell’inabilità ai fini delle normative previdenziali e assistenziali;
  • coordinamento del sistema delle agevolazioni lavorative conformemente con le nozioni di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni;
  • aggiornamento e semplificazione (nell’ottica delle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilità), dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito disciplinato, specie per quelli in materia di assistenza protesica e riabilitativa nonché l'esonero dalla presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme digitali pubbliche o nel fascicolo sanitario elettronico;
  • semplificazione dei procedimenti di rilascio e utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e dell'identità digitale, con la garanzia della piena accessibilità dei relativi servizi da parte delle persone con disabilità fisica o sensoriale, anche se prive di figure di protezione giuridica, nonché da parte delle persone con disabilità intellettiva assistite da soggetti incaricati di protezione giuridica, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio della delega e dell'identità digitale e per l'apposizione della firma;
  • semplificazione delle modalità di ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici, in modo che siano comunque garantite la provenienza e la genuinità della manifestazione di volontà, fermi restando i requisiti di capacità e di forma degli atti pubblici, previsti dalla normativa vigente;
  • riordino, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni, penali e amministrative, secondo criteri di proporzionalità, allo scopo di garantire un’efficace tutela della persona con disabilità, nonché riordino, adeguamento, semplificazione e aggiornamento dei procedimenti per l’adozione delle suddette sanzioni;
  • semplificazione degli oneri di rendicontazione gravanti sui caregiver familiari i quali rappresentino soggetti con disabilità interdetti o i quali svolgano funzioni di amministratore di sostegno.

Infine, si prevede l’adozione di un regolamento governativo recante la raccolta organica e sistematica delle disposizioni di rango regolamentare nelle materie oggetto della disciplina di delega.

[14] Si rammenta che secondo la normativa vigente, è interdetto il soggetto maggiorenne (che ha, cioè, compiuto il diciottesimo anno di età) e il minore emancipato, che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente, tale da renderli incapace di agire e di provvedere ai propri interessi e per i quali, quindi, è necessario garantire loro un’adeguata protezione.

Laddove, è qualificato inabilitato, invece, il soggetto maggiore di età, avente uno stato di infermità mentale non talmente grave da far luogo all'interdizione come, ad esempio quello che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici o quello affetto da sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente per essere autosufficiente, salvo l’interdizione qualora si rilevi la totale incapacità di provvedere ai propri interessi.

Entrambi gli status sono disposti, a seguito di istanza da parte dei soggetti a ciò legittimati e instaurazione del conseguente giudizio, con sentenza dal giudice tutelare che provvede, altresì, a nominare un tutore per l’interdetto ovvero un curatore per l’inabilitato.

[16] L’esercizio della delega dovrà essere ispirato, oltre ai principi e criteri direttivi aventi carattere generale consacrati nel già menzionato articolo 2 della legge in commento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonché nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
  • garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;
  • applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente;
  • applicazione della normativa di sicurezza ed interoperabilità ferroviaria definita dal diritto unionale vigente;
  • applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;
  • definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;
  • determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione.