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Circ. n. 14/2024

RAPPORTO BIENNALE SITUAZIONE PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE: TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE NUOVO MODELLO – SCADENZA 15 LUGLIO

Si avvicina la scadenza del 15 luglio p.v. entro cui le imprese pubbliche e private con più di 50 dipendenti sono tenute alla presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile relativamente al biennio 2022-2023.

Le imprese interessate dovranno procedere sulla base del nuovo modello disponibile in allegato al Decreto Interministeriale del 3 giugno u.s. emanato dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, e pubblicato all’inizio di questo mese sul portale www.lavoro.gov.it.

Il nuovo modello, che sostituisce quello contenuto nel precedente Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022(1) - abrogato per effetto dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento - può essere redatto in modalità telematica tramite l’utilizzo del portale https://servizi.lavoro.gov.it, inserendo le informazioni richieste anche attraverso – novità introdotta – il caricamento dei dati con file Excel (formato “.xls”).

Nonostante alcune parziali semplificazioni su alcune informazioni di eccessivo dettaglio che non sono più richieste, siamo consapevoli che il complesso di dati da inserire nel documento risulti ancora particolarmente articolato e non privo di alcune necessità di approfondimento.

A tal proposito segnaliamo che nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro ha aggiornato delle FAQ pubblicate sul proprio  sito - Pari Opportunità (lavoro.gov.it)– cercando di chiarire alcuni profili di compilazione del modello poco chiari agli operatori.

 Nel sottolineare come la scadenza del 15 luglio p.v. rappresenti una deroga rispetto al termine ordinario inizialmente previsto per il 30 aprile u.s., segnaliamo che per i bienni successivi il nuovo decreto conferma come termine di presentazione per il rapporto biennale la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Preme ricordare che si tratta di un adempimento previsto in attuazione dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Dlgs. n. 198/2006), modificato dalla legge n. 162 del 5 novembre 2021, che, come si ricorderà(2), ha tra le altre novità ridotto da 100 a 50 la soglia di dipendenti oltre cui scatta il relativo obbligo, prevedendo contestualmente una specifica certificazione (di parità di genere) per quelle aziende che obbligatoriamente o anche volontariamente (fino a 50 addetti) adottino il rapporto biennale di cui sopra, motivo per cui la redazione del rapporto è possibile anche da parte di queste ultime su base volontaria.

Nel nuovo decreto si precisa che le imprese con più di 50 dipendenti occupati nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed unità produttive redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati, mentre invece nel decreto precedente si affermava soltanto che il rapporto andava redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.

Conseguentemente nel nuovo modello è stata aggiunta una Sezione 1.1.3 “Anagrafica unità produttive” in cui va inserito il numero delle unità produttive.

Il Ministero ha anche precisato che le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di cinquanta dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia. La presentazione del rapporto è effettuata da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.

In generale, al termine della procedura di compilazione, qualora non venissero rilevati errori o incongruenze, verrà rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto, ricevuta che farà fede da qui in avanti per tutta una serie di disposizioni presenti nel nostro ordinamento in connessione con la presentazione del rapporto biennale di parità: il requisito di produrre appunto tale rapporto (a pena di esclusione per chi ne ha l’obbligo) per accedere alle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, ma anche la già richiamata certificazione di parità di genere rispetto alla quale il legislatore ha associato una serie di vantaggi come la concessione, da alcuni anni, di uno specifico sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro che ne siano in possesso.

Peraltro, nel decreto si specifica che all’avvenuta compilazione del modello entro i termini prescritti vige l’obbligo per le imprese di fornire alla stazione appaltante che lo richiede il rapporto relativo all’ultimo biennio.

Ricordiamo che:

  • una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, dovrà comunque essere trasmessa dal datore di lavoro - con le stesse tempistiche di cui sopra - anche alle rappresentanze sindacali aziendali, le quali dovranno eventualmente metterla a disposizione del lavoratore che ne faccia richiesta ai fini della tutela giudiziaria in caso di discriminazione prevista dal medesimo Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (il lavoratore interessato potrà analogamente farne richiesta ai consiglieri di parità competenti);
  • i rapporti trasmessi risulteranno accessibili alla rete delle Consigliere di Parità che possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni;
  • sul fronte sanzionatorio è prevista la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente fruiti dall’impresa qualora non si dia seguito entro 12 mesi all’invito ad adempiere avanzato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente nonché una specifica sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 5.000 euro in caso di rapporto mendace o incompleto, con importi sanzionatori peraltro più elevati rispetto a quelli stabiliti a fronte di una totale mancanza nella redazione e trasmissione del rapporto.

Infine, sempre in una logica di controllo sul rispetto dell’adempimento in questione, evidenziamo che, in base all’art. 3, la rete delle Consigliere di Parità ha a sua disposizione l’elenco, articolato su base territoriale, delle imprese soggette all’obbligo di presentare il rapporto.

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 38 del 18 maggio 2022 – prot. n. 2190.

(2)  Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 80 del 22 novembre 2021 – prot. n. 4356.

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