Commentiamo di seguito i profili di nostra specifica competenza, già in vigore, contenuti nel D.L. n. 20/2023 (ARTICOLI 1-5), riguardanti le nuove disposizioni in materia di flussi di ingresso e la permanenza dei lavoratori non comunitari, stagionali e non stagionali, nel nostro paese e così riassumibili:
- art. 1: introduzione di un NUOVO DECRETO FLUSSI TRIENNALE A COPERTURA DEL PERIODO 2023-2025, in deroga alla procedura ordinaria prevista dal T.U. Immigrazione, con l’assegnazione in via preferenziale di quote riservate a lavoratori provenienti da Stati impegnati in campagne informative finalizzate a sottolineare i pericoli legati ai traffici migratori irregolari;
- art. 2: sostanziale MESSA A REGIME di alcune SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI per il rilascio del nulla osta già introdotte seppur a titolo sperimentale con il D.L. n. 73/2022 e applicabili come noto all’ultimo Decreto Flussi 2022, il cui termine di presentazione delle domande scade (ricordiamo) il 27 marzo p.v.;
- art. 3: POTENZIAMENTO del canale di INGRESSO dedicato ai LAVORATORI FORMATI ALL’ESTERO nei loro paesi di origine, che potranno accedere in Italia a prescindere dalle quote individuate laddove tali attività formative vengano organizzate da associazioni di categoria dei settori produttivi;
- art. 4: estensione della validità temporale fino ad un massimo di 3 anni (anziché 2 fino ad oggi) del rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di lavoro a tempo indeterminato, lavoro autonomo e ricongiungimento familiare;
- art. 5, comma 1: CORSIA PREFERENZIALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FUTURE QUOTE DI INGRESSO AI DATORI DI LAVORO AGRICOLI CHE NON SI SONO VISTI ACCETTARE TUTTE LE LORO DOMANDE PRESENTATE REGOLARMENTE SUL DECRETO FLUSSI 2022, purché sempre nell’ambito e nei limiti della quota di ingressi che sarà destinata nel triennio 2023-2025 al settore agricolo.
Nel merito, segue un commento analitico dei primi tre articoli meritevoli, dato il loro contenuto, di una più attenta analisi.
Programmazione flussi di ingresso triennio 2023-2025 (art. 1)
In deroga a quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) che prevede come noto l’emanazione di decreti annuali, per il triennio 2023-2025 l’individuazione dei flussi di ingresso in Italia per lavoro subordinato, stagionale e autonomo avverrà inizialmente con un unico DPCM, che andrà a indicare le quote massime valide per ciascuno dei tre anni di riferimento.
Tutto ciò fatta salva la possibilità di adottare durante lo stesso triennio ulteriori decreti qualora se ne ravvisi l’opportunità e l’accortezza in questo caso che le domande già presentate in occasione del primo DPCM e non accolte per superamento dei limiti potranno essere esaminate a scorrimento senza che insieme al rinnovo della domanda i richiedenti debbano inoltrare nuovamente la relativa documentazione richiesta, laddove la stessa sia stata già presentata regolarmente.
Le quote saranno elaborate alla luce dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del Lavoro, previo confronto con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, mentre il DPCM verrà emanato previo consulto dei Ministri interessati, del CNEL, della Conferenza unificata, delle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative nonché sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari (percorso analogo a quanto previsto in via ordinaria dallo stesso art. 3 del T.U. ai fini dell’adozione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio italiano, strumento che tuttavia ormai da parecchi anni non è stato più predisposto).
Pe il triennio 2023-2025 la programmazione dei flussi prevederà l’assegnazione in via preferenziale di quote riservate a lavoratori provenienti da Stati impegnati in campagne informative finalizzate a sottolineare i pericoli legati ai traffici migratori irregolari.
Semplificazioni procedurali messe a sistema per rilascio nulla osta (art. 2)
Con una loro precisa formulazione all’interno del T.U. Immigrazione sono messe a sistema gran parte delle semplificazioni introdotte con il D.L. n. 73/2022 finalizzate a un’accelerazione del percorso istruttorio che porta al rilascio del nulla osta al lavoro:
- concessione in ogni caso del nulla osta per silenzio-assenso qualora non siano emerse dalla questura elementi ostativi nei 60 giorni di tempo previsti per l’istruttoria delle domande, fatta salva la revoca dello stesso qualora vengano accertati in un secondo momento, mettendo tuttavia in questo modo unicamente a regime solo il meccanismo del silenzio-assenso e non la riduzione da 60 a 30 giorni del termine entro cui è dato tempo allo sportello unico di esprimersi;
- mantenimento per i lavoratori non comunitari stagionali di un meccanismo di silenzio/assenso più breve - 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta - al ricorrere di determinate condizioni, vale a dire nel caso di uno straniero già autorizzato almeno una volta nel quinquennio precedente sempre per lavoro stagionale con lo stesso datore di lavoro e di un lavoratore in precedenza assunto regolarmente con contestuale rispetto delle condizioni indicate a suo tempo nel permesso di soggiorno;
- opportuna ed esplicita precisazione circa il fatto che il nulla osta consente al soggetto non comunitario di lavorare anche nell’attesa della firma del contratto di soggiorno;
- rinvio esclusivo alle ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ai professionisti quali intermediari autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979 ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, il compito di verificare e asseverare l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate per il medesimo periodo dalla stessa impresa in relazione alla propria capacità economica e alle relative esigenze;
- obbligo di allegare in sede di domanda l’asseverazione di cui al punto sopra, fatto salvo che tale asseverazione non è richiesta nel caso di domande presentate da quelle organizzazioni come Confcooperative che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa, ma in cui si garantisce di fatto che le domande veicolate contengono i presupposti altrimenti oggetto di asseverazione;
- per le domande presentate dalle organizzazioni che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro il protocollo di cui sopra, l’applicazione di una procedura più fluida già in essere in merito all’ingresso per lavoro in casi particolari (dirigenti/personale altamente qualificato e professori universitari), in base alla quale al posto del nulla osta basta una comunicazione del datore di lavoro contenente la proposta di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, da inviarsi con modalità informatiche direttamente ai fini del rilascio del visto di ingresso.
Potenziamento ingresso extra-quote lavoratori formati all’estero da associazioni di categoria (art. 3)
Altra novità significativa è rappresentata dall’aver riformulato e potenziato il canale di ingresso dei lavoratori non comunitari formati all’estero ex art. 23 del T.U. Immigrazione, articolo che assume la nuova denominazione più calzante “Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine” in luogo della precedente rubrica “Titoli di prelazione”.
L’ingresso per lavoro subordinato di uno straniero che completi attività di istruzione e formazione professionale o anche civico-linguistica - altra novità aggiunta - nel proprio paese di origine, laddove tali attività siano organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero da associazioni di categoria di singoli settori produttivi interessati, sarà consentito a prescindere dalle quote.
La domanda di visto dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla conclusione del percorso formativo e dovrà essere accompagnata da una conferma della disponibilità all’assunzione da parte di un datore di lavoro.
Per l’ingresso di tali lavoratori formati all’estero a fronte di percorsi promossi da associazioni di categoria non rileva nemmeno il vincolo di inserirli nei settori di impiego ai quali le attività formative si riferiscono, vincolo che rimane nel caso dell’ingresso di lavoratori formati su iniziativa di altri soggetti per i quali l’ingresso in Italia rimane vincolato al rispetto delle quote individuate.
Il Ministero del Lavoro adotterà specifiche linee guida per fissare le modalità per la presentazione e la valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica in oggetto, favorendo contestualmente la stipula di accordi di collaborazione con soggetti operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei paesi di origine.
Ultima novità riguarda la possibilità di un soggetto in possesso di un qualsiasi permesso per studio e formazione di vederselo convertito in un permesso per motivi di lavoro anche in questo caso a prescindere dalle quote individuate nell’ambito del decreto flussi.
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 49 del 23 giugno 2022 – prot. n. 2677.
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 5 del 30 gennaio 2023 - prot. n. 408.