Circolari

Circ. n. 14/2021

Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183

Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per una disamina generale del provvedimento, commentiamo alcune novità in materia di lavoro già in vigore introdotte in sede di conversione al DECRETO MILLEPROROGHE 2021(1), tra cui:

  • Art. 11, commi 10-bis e 10-ter: RINVIO AL 31 MARZO 2021 DEI TERMINI POSTI A PENA DI DECADENZA E SCADUTI ENTRO IL 2020 PER CHIEDERE a INPS l’accesso agli AMMORTIZZATORI con causale COVID-19 (CIGO, FIS, CIGD e CISOA) o per trasmettere i dati necessari al pagamento/saldo dei trattamenti (modello SR41), permettendo così di garantire una tutela anche a lavoratori inseriti quali beneficiari delle diverse proroghe solo in un secondo momento;

  • Art. 19: RIMODULAZIONE AL 30 APRILE 2021 (in luogo del 31 marzo fissato precedentemente) di tutta una serie di PROROGHE CONNESSE AL PROTRARSI DELLO STATO DI EMERGENZA stabilito anch’esso fino al mese di aprile, tra cui, per quanto ci riguarda:

    • possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere in tutto il territorio nazionale al LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA e quindi in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge (punto 29 dell’Allegato 1);

    • obbligo di sorveglianza straordinaria che già da tempo ricade sui datori di lavoro con riferimento a lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio e in relazione al quale le imprese possono incaricare – anche se non obbligate – il proprio medico competente o ricorrere alternativamente a medici del lavoro messi a disposizione da INAIL (punto 13 dell’Allegato 1);

  • Art. 7, comma 4-quater: possibilità per le realtà dello spettacolo dal vivo di utilizzare le risorse loro erogate per il 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) anche per integrare le misure di sostegno al reddito dei propri dipendenti in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dai CCNL, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e, in ogni caso, per il solo periodo di ridotta attività;

  • Art. 11 comma 1-bis: slittamento dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre u.s. dei termini entro cui sono da ritenersi legittimamente presentate con riferimento all’anno 2019 le domande di accreditamento dei CONTRIBUTI FIGURATIVI RIVOLTE ALL’INPS DAI LAVORATORI CHIAMATI A RICOPRIRE FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O CARICHE SINDACALI E PER QUESTO COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (deroga valida unicamente per l’anno appena trascorso);

  • Art. 12, comma 8-bis: proroga fino 30 giugno 2021 della facoltà – già disciplinata in sede di conversione al D.L. 34/2020(2)data agli intermediari finanziari non professionali (comprese quindi alcune realtà cooperative in base a quanto previsto dall’art. 112, c. 7 del TUB) di concedere finanziamenti a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato - fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione.






(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 2 dell’11 gennaio 2021 - prot. n. 40.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.59 del 23 luglio 2020 – prot. n. 2475.