Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo –
Legale – Fiscale per una disamina generale del provvedimento, commentiamo alcune novità in materia di lavoro già in vigore introdotte in sede di conversione al DECRETO MILLEPROROGHE 2021(1), tra cui:
-
Art. 11,
commi 10-bis e 10-ter: RINVIO
AL 31 MARZO 2021 DEI TERMINI POSTI A PENA DI DECADENZA E SCADUTI ENTRO IL 2020
PER CHIEDERE a INPS l’accesso agli AMMORTIZZATORI con causale COVID-19 (CIGO,
FIS, CIGD e CISOA) o per trasmettere i dati necessari al pagamento/saldo dei trattamenti
(modello SR41), permettendo così di garantire una tutela anche a lavoratori
inseriti quali beneficiari delle diverse proroghe solo in un secondo momento;
-
Art.
19: RIMODULAZIONE AL 30 APRILE
2021 (in
luogo del 31 marzo fissato precedentemente) di tutta una serie di PROROGHE CONNESSE AL PROTRARSI DELLO STATO
DI EMERGENZA stabilito anch’esso fino al mese di aprile, tra cui, per
quanto ci riguarda:
-
possibilità
per i datori di lavoro privati di ricorrere in tutto il territorio nazionale al
LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA e quindi in assenza degli accordi
individuali previsti dalla legge (punto 29
dell’Allegato 1);
-
obbligo
di sorveglianza straordinaria che già da tempo ricade
sui datori di lavoro con riferimento a lavoratori maggiormente esposti al
rischio di contagio e in relazione al quale le imprese possono incaricare –
anche se non obbligate – il proprio medico competente o ricorrere
alternativamente a medici del lavoro messi a disposizione da INAIL (punto 13 dell’Allegato 1);
-
Art.
7, comma 4-quater: possibilità
per le realtà dello spettacolo dal vivo di utilizzare le risorse loro erogate
per il 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) anche per
integrare le misure di sostegno al reddito dei propri dipendenti in
misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione
continuativamente erogata prevista dai CCNL, nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio e, in ogni caso, per il solo periodo di ridotta attività;
-
Art.
11 comma 1-bis: slittamento
dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre u.s. dei termini entro cui sono da
ritenersi legittimamente presentate con riferimento all’anno 2019 le domande di
accreditamento dei CONTRIBUTI FIGURATIVI RIVOLTE ALL’INPS DAI LAVORATORI
CHIAMATI A RICOPRIRE FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O CARICHE SINDACALI E PER
QUESTO COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (deroga
valida unicamente per l’anno appena trascorso);
-
Art.
12, comma 8-bis: proroga fino 30
giugno 2021 della facoltà – già disciplinata in sede di conversione al D.L.
34/2020(2) – data agli
intermediari finanziari non professionali (comprese quindi alcune realtà
cooperative in base a quanto previsto dall’art. 112, c. 7 del TUB) di concedere finanziamenti a condizioni
più favorevoli di quelle esistenti sul mercato - fino al volume complessivo
di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per
ciascun finanziamento per la
costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da
parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi,
nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono
aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la
salvaguardia dei livelli di occupazione.
(1)
Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 2 dell’11 gennaio 2021 - prot. n. 40.
(2) Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n.59 del 23 luglio 2020 – prot. n. 2475.