Con decreto del 21 aprile 2020 (in G.U. 5 giugno 2020, n.142 –Allegato
1), è stata adottata la disciplina le modalità di organizzazione e di
funzionamento del Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni
rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento
di operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del codice
ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in acronimo REcer.
In particolare, si ricorda che l’articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 citato contiene la regolamentazione della
cessazione della qualifica del rifiuto, relativa alle modalità attraverso le
quali un rifiuto, all’esito di una attività di recupero completa, cessa di
essere tale e può essere trattato alla stregua di un materiale.
Nell’ambito della disciplina citata, il comma 3-septies
dell’articolo 184-ter, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale per la raccolta
delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai
sensi del medesimo articolo, prevedendo che con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne siano definite le
modalità di organizzazione e funzionamento.
Lo strumento del Registro è stato contemplato al fine di rendere
disponibili e trasparenti i dati delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti
rilasciate ai sensi dell’art. 184-ter cit. e per le opportune
valutazioni nell’istruttoria di altri procedimenti.
Le informazioni contenute nel Registro nazionale possono essere
utilizzate anche dal Ministero dell’ambiente per le istruttorie volte a
definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, nella
definizione dei relativi regolamenti di disciplina, nonché per richiedere ad
ISPRA l’attivazione di procedimenti di controllo.
Con riferimento alle modalità di funzionamento del Registro, il nuovo
decreto prevede che il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua
organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l'Albo
nazionale gestori ambientali. Il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti
di cui all'art. 189 del codice ambientale e con il Registro elettronico nazionale
per la tracciabilità dei rifiuti (istituito dall'art. 6 del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la cui
disciplina è in corso di definizione).
Il REcer è organizzato nelle seguenti due sezioni (che possono essere
articolate in «Sotto-sezioni», ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano):
1) la prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») è
destinata a raccogliere i provvedimenti di autorizzazione alla gestione dei
rifiuti (rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
2) la seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate») è destinata
a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi
dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di
cui al precedente periodo.
Il decreto prevede che, nel rispetto della normativa vigente in materia
di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer è pubblicato uno
schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli
esiti delle procedure semplificate.
Il provvedimento di nuova
approvazione disciplina, quindi, le modalità di trasmissione dei dati, delle
autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate e delle comunicazioni,
prevedendo che le autorità competenti devono inserire all'interno del REcer, i
dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate.