Circolari

Circ. n. 14/2020

End of waste – Decreto ministeriale 21 aprile 2020 - Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero

mercoledì 10 marzo 2021

Con decreto del 21 aprile 2020 (in G.U. 5 giugno 2020, n.142 –Allegato 1), è stata adottata la disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in acronimo REcer.

 

In particolare, si ricorda che l’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 citato contiene la regolamentazione della cessazione della qualifica del rifiuto, relativa alle modalità attraverso le quali un rifiuto, all’esito di una attività di recupero completa, cessa di essere tale e può essere trattato alla stregua di un materiale.

Nell’ambito della disciplina citata, il comma 3-septies dell’articolo 184-ter, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del medesimo articolo, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne siano definite le modalità di organizzazione e funzionamento.

Lo strumento del Registro è stato contemplato al fine di rendere disponibili e trasparenti i dati delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti rilasciate ai sensi dell’art. 184-ter cit. e per le opportune valutazioni nell’istruttoria di altri procedimenti.

 

Le informazioni contenute nel Registro nazionale possono essere utilizzate anche dal Ministero dell’ambiente per le istruttorie volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, nella definizione dei relativi regolamenti di disciplina, nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di procedimenti di controllo.

Con riferimento alle modalità di funzionamento del Registro, il nuovo decreto prevede che il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l'Albo nazionale gestori ambientali. Il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'art. 189 del codice ambientale e con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (istituito dall'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la cui disciplina è in corso di definizione).

Il REcer è organizzato nelle seguenti due sezioni (che possono essere articolate in «Sotto-sezioni», ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano):

1) la prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») è destinata a raccogliere i provvedimenti di autorizzazione alla gestione dei rifiuti (rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

2) la seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate») è destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di cui al precedente periodo.

Il decreto prevede che, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer è pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate.

 Il provvedimento di nuova approvazione disciplina, quindi, le modalità di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate e delle comunicazioni, prevedendo che le autorità competenti devono inserire all'interno del REcer, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate.