Nella notte è stato pubblicato (GU
n.64 del 11-3-2020), il DPCM 11 marzo 2020 (all.) che contiene ulteriori, urgenti
disposizioni per l’intero territorio nazionale in tema di
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(DPCM 11 marzo 2020 – Ulteriori misure
di contenimento per l’intero territorio nazionale)
Si tratta di un’intensificazione dei
divieti, degli obblighi e delle raccomandazioni contenute nei decreti del PCM
dell’8 e del 9 marzo 2020 (v. Circolare n. 13 del Serv. Leg.), che nella
sostanza sospende fino al 25 marzo tutte le attività, pubbliche e private, non
essenziali; misure alle quali Confcooperative ha immediatamente aderito per
limitare spostamenti e occasioni di incontro e rallentare la diffusione del
contagio.
È una misura organizzativa – prima che
obbligatoria per legge – doverosa sotto il profilo civico, che risponde all’appello
delle Istituzioni e della comunità scientifica e contempera l’interesse
generale alla tutela della salute di tutti i cittadini e l’interesse delle
nostre aderenti e di tutto il sistema Confcooperative alla continuità della
rappresentanza, dell’assistenza e della tutela delle nostre imprese.
Ci impegneremo al massimo, anche con
le nuove modalità, per rendere ancor più esaustivi ed efficaci servizi e
rappresentanza, delle imprese, dei cooperatori e delle loro famiglie, cercando
da subito di rappresentare al meglio le loro difficoltà e contribuire all’elaborazione
ed all’accoglimento delle proposte normative migliori possibili per superare
questo momento drammatico e finalmente ripartire (anzitutto in sede di esame
parlamentare dei decreti legge per le misure di sostegno e la crescita).
*
Il nuovo decreto intensifica le misure
restrittive e di contenimento previste dal DPCM 9 marzo 2020 (v.
Circc. 11, 12 e 13 del Serv. Legisl.) per l’intero territorio nazionale.
Non sono
quindi integralmente sostituite le misure precedentemente adottate, ma solo
quelle incompatibili con il nuovo decreto. Gran parte delle misure, dei
divieti, degli obblighi e delle raccomandazioni dei precedenti decreti restano
quindi in vigore e devono essere rigorosamente rispettate sino al 3 aprile. In caso contrario, i trasgressori sono
esposti alle sanzioni penali richiamate all’art. 4 del dPCM 8 marzo 2020[1].
Le nuove e più intense misure varate
con il dPCM 11 marzo, a differenza di quelle già in vigore, avranno effetto dalla
data di oggi, 12 marzo 2020, fino al 25 marzo 2020.
Venendo al contenuto delle misure, su tutto il territorio nazionale è stabilita:
-
la sospensione
delle attività commerciali al dettaglio[2],
fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima
necessità specificamente individuate[3].
Restano aperte le edicole, i
tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita
la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
-
la sospensione
delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su
base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale
di un metro[4]. Resta
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie;
-
la sospensione delle attività inerenti i
servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)[5].
Restano invece garantiti, nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie, i servizi
bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico
di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e
servizi.
Quanto al trasporto pubblico:
-
anzitutto, il Presidente della Regione con
ordinanza[6]
potrà disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto
pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla
soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per
contenere l’emergenza e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
-
inoltre il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, potrà disporre la
programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici
interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, al solo fine di
assicurare i servizi minimi essenziali.
Quanto all’attività delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le
attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le PA hanno l’obbligo
di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma
agile del proprio personale dipendente[7]
e a tal fine individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali non specificamente vietate o sospese,
il decreto comunque dispone la sospensione delle attività dei reparti aziendali
non indispensabili alla produzione e raccomanda il massimo utilizzo della modalità
di lavoro agile oltre che l’incentivo alle ferie, ai congedi retribuiti o agli
altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva[8].
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo
delle modalità di lavoro agile.
*
Delle precedenti misure previste dai
decreti del PCM dell’8 e del 9 marzo, in attesa di chiarimenti, si ritiene che
non cessino di produrre effetti e restino in vigore le disposizioni che
stabiliscono
-
di evitare ogni spostamento di persone
fisiche, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative (i), situazioni
di necessità (ii), ovvero spostamenti per motivi di salute (iii). È
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
(iv). In attesa di chiarimenti, si
confermano le indicazioni già rese con riferimento a tale disposizione,
avvertendo tuttavia che non potranno costituire più “esigenze lavorative”
idonee alla giustificazione dello spostamento quelle che fanno riferimento ad
attività sospese dal nuovo Dpcm 11 marzo;
-
la raccomandazione a rimanere presso il
proprio domicilio e limitare i contatti ai soggetti con sintomatologia di
infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) e il divieto assoluto
di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti positivi al virus
o sottoposti a quarantena;
-
il divieto
di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico;
-
la sospensione di tutte le manifestazioni o
eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti
al pubblico;
-
la sospensione (FINO AL 3 APRILE) dei
servizi educativi per l’infanzia[9]
e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché
della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese
le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani (ferma in
ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza). Va
esclusa ogni forma di aggregazione alternativa e sospese le riunioni degli
organi collegiali in presenza;
-
la chiusura di musei, altri luoghi e
istituti di cultura;
-
la sospensione generalizzata degli eventi e le
competizioni sportive (anche nelle modalità a “porte chiuse” o “all’aperto in
assenza di pubblico”)[10],
nonché la sospensione dell’attività delle palestre, dei centri sportivi, delle
piscine, dei centri benessere e termali, centri culturali, sociali e ricreativi
e, infine, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
-
la sospensione dei congedi del personale
sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a
gestire le unità di crisi;
-
la sospensione dei viaggi d’istruzione,
delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado;
-
la raccomandazione, rivolta anche alle
associazioni di categoria, di promuovere la diffusione delle informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie;
-
varie prescrizioni e raccomandazioni, tra le
quali quelle specifiche per le persone anziane o affette da patologie
croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita[11]; per il
personale sanitario e gli operatori di sanità pubblica.
*
Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it)
resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
[1]
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi
dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6.
[2] Sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato,
sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri
commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
[3] L’allegato 1 al decreto enumera tassativamente le
seguenti attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO che si considerano non sospese:
-
Ipermercati
-
Supermercati
-
Discount di
alimentari
-
Minimercati ed
altri esercizi non specializzati di alimentari vari
-
Commercio al
dettaglio di prodotti surgelati
-
Commercio al
dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici
-
Commercio al
dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
(codici ateco: 47.2)
-
Commercio al
dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
-
Commercio al
dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
specializzati (codice ateco: 47.4)
-
Commercio al
dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico
-
Commercio al
dettaglio di articoli igienico-sanitari
-
Commercio al
dettaglio di articoli per l’illuminazione
-
Commercio al
dettaglio di giornali, riviste e periodici
-
Farmacie
-
Commercio al dettaglio
in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione
medica
-
Commercio al
dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
-
Commercio al
dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene
personale
-
Commercio al
dettaglio di piccoli animali domestici
-
Commercio al
dettaglio di materiale per ottica e fotografia
-
Commercio al
dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
-
Commercio al
dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
-
Commercio al
dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
-
Commercio al
dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
-
Commercio al dettaglio
di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
-
Commercio
effettuato per mezzo di distributori automatici
[4] Restano, altresì, aperti gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno
delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
[5] Non sono sospese esclusivamente i servizi alla persona
indicati all’allegato 2 del decreto, vale a dire: lavanderia e pulitura di
articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre
lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse.
[6] Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6.
[7] Anche in deroga agli accordi individuali e agli
obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81. Resta ferma la raccomandazione a promuovere la fruizione da parte
dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
[8] Rispetto a queste attività si raccomandano altresì l’assunzione
di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro, l’adozione di strumenti di
protezione individuale; l’incentivo alle operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; la
limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei siti e il
contingentamento all’accesso agli spazi comuni; di favorire le intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
[9] Di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, vale a dire nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di età, le sezioni primavera, che accolgono
bambine e bambini tra 24 e 36 mesi di età; i servizi integrativi.
[10] Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte
chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione
ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta
consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive
organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio
personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il
rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti
e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti
all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire
il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
[11] È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone
anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati
di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque
luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.