Circolari

Circ. n. 14/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 DA COVID-2019 (DPCM 11 marzo 2020 – Ulteriori misure di contenimento per l’intero territorio nazionale)

Nella notte è stato pubblicato (GU n.64 del 11-3-2020), il DPCM 11 marzo 2020 (all.) che contiene ulteriori, urgenti disposizioni per l’intero territorio nazionale in tema di

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

(DPCM 11 marzo 2020 – Ulteriori misure di contenimento per l’intero territorio nazionale)

 

Si tratta di un’intensificazione dei divieti, degli obblighi e delle raccomandazioni contenute nei decreti del PCM dell’8 e del 9 marzo 2020 (v. Circolare n. 13 del Serv. Leg.), che nella sostanza sospende fino al 25 marzo tutte le attività, pubbliche e private, non essenziali; misure alle quali Confcooperative ha immediatamente aderito per limitare spostamenti e occasioni di incontro e rallentare la diffusione del contagio.

È una misura organizzativa – prima che obbligatoria per legge – doverosa sotto il profilo civico, che risponde all’appello delle Istituzioni e della comunità scientifica e contempera l’interesse generale alla tutela della salute di tutti i cittadini e l’interesse delle nostre aderenti e di tutto il sistema Confcooperative alla continuità della rappresentanza, dell’assistenza e della tutela delle nostre imprese.

Ci impegneremo al massimo, anche con le nuove modalità, per rendere ancor più esaustivi ed efficaci servizi e rappresentanza, delle imprese, dei cooperatori e delle loro famiglie, cercando da subito di rappresentare al meglio le loro difficoltà e contribuire all’elaborazione ed all’accoglimento delle proposte normative migliori possibili per superare questo momento drammatico e finalmente ripartire (anzitutto in sede di esame parlamentare dei decreti legge per le misure di sostegno e la crescita).

 

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Il nuovo decreto intensifica le misure restrittive e di contenimento previste dal DPCM 9 marzo 2020 (v. Circc. 11, 12 e 13 del Serv. Legisl.) per l’intero territorio nazionale.

Non sono quindi integralmente sostituite le misure precedentemente adottate, ma solo quelle incompatibili con il nuovo decreto. Gran parte delle misure, dei divieti, degli obblighi e delle raccomandazioni dei precedenti decreti restano quindi in vigore e devono essere rigorosamente rispettate sino al 3 aprile. In caso contrario, i trasgressori sono esposti alle sanzioni penali richiamate all’art. 4 del dPCM 8 marzo 2020[1].

Le nuove e più intense misure varate con il dPCM 11 marzo, a differenza di quelle già in vigore, avranno effetto dalla data di oggi, 12 marzo 2020, fino al 25 marzo 2020.

 

Venendo al contenuto delle misure, su tutto il territorio nazionale è stabilita:

  • la sospensione delle attività commerciali al dettaglio[2], fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità specificamente individuate[3]. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

  • la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro[4]. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

  • la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)[5].

     

    Restano invece garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

     

    Quanto al trasporto pubblico:

  • anzitutto, il Presidente della Regione con ordinanza[6] potrà disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

  • inoltre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, potrà disporre la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

     

    Quanto all’attività delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le PA hanno l’obbligo di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente[7] e a tal fine individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

     

    In ordine alle attività produttive e alle attività professionali non specificamente vietate o sospese, il decreto comunque dispone la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione e raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile oltre che l’incentivo alle ferie, ai congedi retribuiti o agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva[8].

     

    Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

     

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    Delle precedenti misure previste dai decreti del PCM dell’8 e del 9 marzo, in attesa di chiarimenti, si ritiene che non cessino di produrre effetti e restino in vigore le disposizioni che stabiliscono

  • di evitare ogni spostamento di persone fisiche, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative (i), situazioni di necessità (ii), ovvero spostamenti per motivi di salute (iii). È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (iv). In attesa di chiarimenti, si confermano le indicazioni già rese con riferimento a tale disposizione, avvertendo tuttavia che non potranno costituire più “esigenze lavorative” idonee alla giustificazione dello spostamento quelle che fanno riferimento ad attività sospese dal nuovo Dpcm 11 marzo;

  • la raccomandazione a rimanere presso il proprio domicilio e limitare i contatti ai soggetti con sintomatologia di infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) e il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti positivi al virus o sottoposti a quarantena;

  • il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

  • la sospensione di tutte le manifestazioni o eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;

  • la sospensione (FINO AL 3 APRILE) dei servizi educativi per l’infanzia[9] e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani (ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza). Va esclusa ogni forma di aggregazione alternativa e sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;

  • la chiusura di musei, altri luoghi e istituti di cultura;

  • la sospensione generalizzata degli eventi e le competizioni sportive (anche nelle modalità a “porte chiuse” o “all’aperto in assenza di pubblico”)[10], nonché la sospensione dell’attività delle palestre, dei centri sportivi, delle piscine, dei centri benessere e termali, centri culturali, sociali e ricreativi e, infine, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;

  • la sospensione dei congedi del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le unità di crisi;

  • la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

  • la raccomandazione, rivolta anche alle associazioni di categoria, di promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;

  • varie prescrizioni e raccomandazioni, tra le quali quelle specifiche per le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita[11]; per il personale sanitario e gli operatori di sanità pubblica.

     

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    Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.










[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

[2] Sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

[3] L’allegato 1 al decreto enumera tassativamente le seguenti attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO che si considerano non sospese:

-          Ipermercati

-          Supermercati

-          Discount di alimentari

-          Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

-          Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

-          Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

-          Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

-          Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

-          Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

-          Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

-          Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

-          Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

-          Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

-          Farmacie

-          Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

-          Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

-          Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

-          Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

-          Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

-          Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

-          Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

-          Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

-          Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

-          Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

-          Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

[4] Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

[5] Non sono sospese esclusivamente i servizi alla persona indicati all’allegato 2 del decreto, vale a dire: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse.

[6] Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

[7] Anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Resta ferma la raccomandazione a promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

[8] Rispetto a queste attività si raccomandano altresì l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, l’adozione di strumenti di protezione individuale; l’incentivo alle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; la limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei siti e il contingentamento all’accesso agli spazi comuni; di favorire le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

[9] Di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, vale a dire nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età, le sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra 24 e 36 mesi di età; i servizi integrativi.

[10] Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

[11] È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.