Come annunciato nel messaggio INPS n. 1118[1], l’Istituto con la circolare in oggetto fornisce un commento analitico delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di indennità per lavoratori non subordinati contenute nel decreto legge n. 9/2020[2] che, come noto, RIGUARDANO PRESSOCHÉ UNICAMENTE LE REALTÀ OPERANTI NEI COMUNI DELLA ZONA ROSSA INDIVIDUATA IN UN PRIMISSIMO TEMPO[3] O AL PIÙ – PER LA SOLA CIG IN DEROGA - NELLE REGIONI LOMBARDIA, VENETO, EMILIA-ROMAGNA.
In realtà la circolare INPS non contiene un particolare valore aggiunto rispetto al commento da noi già fornito su questo provvedimento e avendo, il messaggio n. 1118, provveduto ad istituire le nuove causali “Covid-19 d. l. n. 9/2020” e “Covid-19 interruzione CIGS - d. l. n. 9/2020” per poter ricorrere alla CIGO o chiedere l’assegno ordinario del FIS e a fornire specifiche istruzioni ai fini della presentazione delle domande.
Ciò detto, emergono alcuni aspetti importanti da ribadire insieme ad alcune istruzioni pratico-operative qui di seguito illustrati cercando di rispettare ordine utilizzato dal legislatore nel dettare tali disposizioni nonché dall’INPS nella sua circolare – per ogni capitolo di specifico interesse richiamiamo unicamente gli elementi degni di particolare attenzione.
NORME SPECIALI PER CIGO E ASSEGNO ORDINARIO (FIS) SU ZONA ROSSA
Per la cassa integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario di cui all’art. 13, come già da noi anticipato, viene ribadito che:
- non troveranno applicazione gli obblighi di informazione e consultazione sindacale venendo meno per il FIS anche il vincolo della sottoscrizione dell’accordo sindacale;
- rispetto all’assegno ordinario erogato dal FIS bisogna sottolineare che lo stesso sarà riconoscibile a tutti i datori di lavoro iscritti al FIS e quindi mediamente sopra i 5 addetti, laddove invece la norma generale prevede l’erogazione dell’assegno ordinario per datori di lavoro con almeno 15 addetti;
- sempre in deroga alle regole generali non troverà nemmeno applicazione il tetto di un utilizzo della prestazione fino a 10 volte quanto versato dal datore di lavoro.
- i trattamenti potranno riguardare unicamente lavoratori che a prescindere dalla loro anzianità di servizio (NON applicato il requisito generale delle 90 giornate di effettivo lavoro), siano alle dipendenze del datore di lavoro che richiede l’ammortizzatore alla data del 23 febbraio 2020;
- TRATTANDOSI DI UNA CAUSALE CHE RIENTRA NEL NOVERO DEGLI EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI (C.D. EONE) IN BASE ALLE REGOLE GENERALI NON È DOVUTO IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE CHE DOVREBBE ESSERE VERSATO IN PRESENZA DI ACCESSO AI TRATTAMENTI;
- non applicabili nemmeno gli stringenti termini di presentazione delle domande che, soprattutto per il FIS in via generale sono fissati inderogabilmente ad un massimo di 15 giorni dall’avvio della sospensione delle attività;
- le domande in ogni caso devono essere presentate alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione/riduzione dell’attività (nell’esempio fatto dall’INPS considerando febbraio si arriva quindi entro giugno 2020, anche se a nostro avviso questo esempio contraddice quanto indicato dall’INPS nel messaggio di ieri secondo cui in applicazione di una regola generale di neutralizzazione del periodo antecedente l’istituzione delle causali e la pubblicazione del modello di domanda, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e il 12 marzo 2020, il dies a quo da cui decorrono i termini per inviare le domande coincide con la data di pubblicazione del messaggio);
- la sospensione/riduzione dell’attività non può superare 3 mesi, declinati dall’INPS in 13 settimane;
- tali periodi di integrazione salariale non saranno computati ai fini del raggiungimento dei limiti di durata, in particolare quelli di durata massima degli ammortizzatori, previsti dalla normativa vigente.
La valutazione delle domande che saranno presentate, tenuto conto del carattere eccezionale della causale, non implicano la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento per cui le sedi territoriali dovranno concentrarsi sull’effettiva localizzazione in zona rossa delle unità produttive/plessi organizzativi o in alternativa della residenza/domicilio dei lavoratori interessati.
L’INPS non ne fa cenno, ma ci preme ricordare che l’EVENTUALE PRESENZA DI FERIE PREGRESSE DEI LAVORATORI NON E’ MOTIVO DI RIFIUTO DELLA DOMANDA. PER CUI L’ISTANZA PUO’ ESSERE PRESENTATA SUBITO, SENZA IMPORRE LA FRUIZIONE DELLE FERIE GIA’ MATURATE AL LAVORATORE (stessa regola che vale per la CIGO) - ciò ai sensi di quanto precisato già da tempo dall’INPS con circolare n. 130 del 15 settembre 2017 (in merito al FIS) e con messaggio Hermes n. 3777 del 18 ottobre 2019 (in merito alla CIGO).
CIGO CON NORME SPECIALI PER IMPRESE ZONA ROSSA GIÀ IN CIGS
L’INPS ricorda che, ai sensi dell’art. 14, per le imprese site nei Comuni della zona rossa che si trovassero già a beneficiare alla data del 23 febbraio u.s. di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, previa adozione di un apposito decreto da parte del Ministero del Lavoro di interruzione degli effetti della CIGS, c’è la possibilità di presentare una domanda di cassa integrazione ordinaria – causale “Covid-19 interruzione CIGS - d. l. n. 9/2020” - con le stesse regole speciali appena viste.
Il decreto ministeriale – precisa l’INPS – è inserito nella procedura “Sistema Unico”, secondo le ordinarie modalità, ed è propedeutico al rilascio dell’autorizzazione al trattamento di CIGO.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER ZONA ROSSA
Diversi aspetti già sottolineati valgono anche con riferimento alla concessione della CIG in deroga ai sensi dell’art. 15 a tutti i datori di lavoro, compresi quelli operanti nel settore, con unità produttive all’interno dei Comuni della zona rossa per i quali non trova applicazione alcuna tipologia di ammortizzatore in caso di sospensione o riduzione di orario (datori di lavoro sotto 5 addetti non coperti né da CIGO né da FIS). In particolare, NON è richiesto né il requisito dell’anzianità di servizio, né il pagamento del contributo addizionale.
Ricordiamo che lo strumento è sempre riconoscibile anche ad imprese con sede legale o unità produttiva o operativa fuori dalla zona rossa con riferimento a lavoratori residenti/domiciliati nei Comuni interessati e non già coperti dagli altri ammortizzatori sociali (CIGO o FIS).
Oltre alla dotazione di risorse complessivamente a disposizione - che una volta saturata non permetterà più l’accoglimento delle domande e pari a 7,3 milioni di euro, risorse da ripartire tra le regioni interessate (Lombardia e Veneto) con decreto del Ministero del Lavoro – l’INPS richiama la procedura stabilita nel provvedimento per la concessione di tali trattamenti: domande da presentare alla rispettive Regioni che le accoglieranno in ordine cronologico nel limite del budget loro destinato e successivo invio della lista dei beneficiari unitamente al decreto di concessione all’INPS che pagherà le prestazioni direttamente ai soggetti interessati.
La circolare a riguardo puntualizza unicamente alcuni aspetti soprattutto in termini di interlocuzione Regioni-INPS per l’accoglimento, la trasmissione e il pagamento delle istanze, avendo cura di precisare che il datore di lavoro per inviare le domande dovrà utilizzare il modello “SR100” congiuntamente al “modello SR41” per fornire all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale.
Stante la delicata situazione, l’INPS sottolinea alle strutture territoriali la necessità di procedere con sollecitudine rispetto alle operazioni di autorizzazione e pagamento.
CIG IN DEROGA LOMBARDIA VENETO EMILIA-ROMAGNA
Molti dei meccanismi appena descritti riguardano anche la concessione della CIG in deroga ai sensi dell’articolo 17 per tutti i datori di lavoro, compresi quelli operanti nel settore agricolo, con unità produttive nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – sempreché non già ricompresi nelle misure di cui sopra relative alla Zona Rossa, fatto salvo che in questo caso, come noto, la concessione della cassa in deroga vale fino ad un massimo di 1 mese, implica necessariamente la sottoscrizione di un accordo sindacale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e sono già state ripartite le risorse (135 MILIONI di euro per LOMBARDIA, 40 MILIONI per VENETO e 25 MILIONI per EMILIA-ROMAGNA).
Anche qui, infatti, la circolare puntualizza alcuni aspetti soprattutto in termini di interlocuzione Regioni-INPS per l’accoglimento, la trasmissione e il pagamento delle istanze, avendo cura di precisare che il datore di lavoro per inviare le domande dovrà utilizzare il modello “SR100” congiuntamente al “modello SR41” per fornire all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale.
L’INPS, inoltre, sottolinea nuovamente alle strutture territoriali la necessità di procedere con sollecitudine rispetto alle operazioni di autorizzazione e pagamento.
INDENNITÀ COLLABORATORI, AGENTI, AUTONOMI E PROFESSIONISTI DI ZONA ROSSA
Quanto a questo istituto previsto dall’articolo 16, l’INPS ne ripercorre sinteticamente la disciplina (indennità mensile pari a 500 euro non imponibile fiscalmente, per un massimo di 3 mesi e rapportata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività) ricordando il limite di spesa complessivo pari a 5,8 milioni di euro entro cui potrà essere fruita la misura e che sarà ripartito tra le regioni interessate (Lombardia e Veneto) con apposito decreto del Ministero del Lavoro.
La procedura è di fatto analoga a quanto già illustrato per la concessione della CIG in deroga nella zona rossa, aggiungendo in questo caso anche un apposito tracciato dati – disponibile in allegato – che le Regioni dovranno impiegare per trasferire le relative informazioni all’Istituto (il tracciato costituisce sicuramente il punto di riferimento per le singole Regioni su come acquisire a loro volta le domande dei soggetti interessati).
[1] Nostra circolare n. 11 del 12 marzo 2020 – prot. n. 805.
[2] Nostra circolare n. 8 del 3 marzo 2020 – prot. n. 679.
[3] Gli 11 Comuni sono: 1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vò.