Con la
circolare in oggetto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro affronta nuovamente il
tema del rispetto della contrattazione
collettiva stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale perché un datore di lavoro possa legittimamente fruire di
benefici normativi e contributivi.
Come
noto, tale obbligo è previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006,
disposizione in vigore ormai da molto tempo e sulla quale l’INL torna di nuovo per fornire ulteriori
chiarimenti a vantaggio degli ispettori che operano sul territorio.
In
particolare, si precisa come il rispetto
della contrattazione leader vada
inteso a livello sostanziale, per cui gli ispettori dovranno entrare nel merito dei trattamenti normativi/economici
effettivamente riconosciuti ai lavoratori, verificando che:
-
il
ricorso ad un contratto leader NON sia
meramente formale, ma lo stesso sia puntualmente applicato;
-
pur in presenza
dell’applicazione di un contratto non sottoscritto da parti sociali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il datore di lavoro
riconosca comunque ai lavoratori trattamenti economici e normativi
equivalenti o superiori a quelli previsti dal contratto leader.
Si tratta di
considerazioni che abbiamo già avuto modo di sottolineare in passato
relativamente all’applicazione dei nostri CCNL - leader in quanto sottoscritti
da associazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale - ma che
opportunamente l’INL fa bene a richiamare soprattutto per arginare il problema
di una concorrenza sleale giocata sul costo del lavoro attraverso contratti in
dumping.
Peraltro, seppur non
richiamato dalla circolare, il rispetto non
formale del CCNL leader nei modi sopra indicati, è condizione stabilita ormai
da molti anni su più fronti dal legislatore, che l’ha introdotta nel nostro
ordinamento per una serie di altri motivi: per arginare nel caso dei
soci-lavoratori di cooperativa l’impiego appunto di contratti pirata (art. 7,
comma 4, legge 31/2008); per determinare le retribuzioni su cui calcolare i
minimi contributivi INPS (art. 1, comma 1, legge 338/1998); per determinare il
costo del lavoro nell’ambito degli appalti pubblici (artt. 23, comma 16, e 97
decreto legislativo 50/2016); riconoscere la contrattazione collettiva
legittimata a declinare e/o integrare le disposizioni inerenti le diverse
tipologie contrattuali (art. 51 decreto legislativo 81/2015).
Nel riportare
fedelmente a vantaggio di chi legge la norma specificatamente in esame
sottolineiamo come, il datore di lavoro, per fruire dei benefici sia chiamato a
rispettare tanto il CCNL quanto la
contrattazione di secondo livello (territoriale/aziendale), oltre che a
possedere un DURC positivo.
“A decorrere dal 1°luglio 2007, i benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono
subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di
regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale”.
Pertanto, ribadisce INL
lo scostamento da contrattazione leader
determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti dal
datore di lavoro.
Ciò detto, la
circolare contiene un’interessante precisazione circa l’esclusione dei trattamenti sottoposti anche
solo parzialmente a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (es. welfare
aziendale) dall’eventuale valutazione che gli ispettori saranno chiamati ad
effettuare per accertare se quanto effettivamente riconosciuto ad un lavoratore
sia comunque in linea con quanto previsto dalla contrattazione leader.
In sostanza, si vuole
evitare che un datore di lavoro possa sostenere di garantire il rispetto dei
trattamenti previsti dai contratti semplicemente attraverso l’erogazione di beni
e servizi in luogo del trattamento retributivo previsto dal contratto di
riferimento.
Questa possibilità/fungibilità
non può essere praticata indistintamente, ma per essere legittima deve essere
espressamente disciplinata dalla contrattazione e ai sensi del TUIR può
riguardare esclusivamente un determinato paniere di beni/servizi – art. 51,
commi 2-4.
Rimandiamo ulteriori
commenti al testo della circolare disponibile in allegato.