Con riferimento al decreto legge in
oggetto – così detta manovrina -
segnaliamo 3 norme sul fronte lavoro e
previdenza degne di attenzione e già in vigore, rinviando per una disamina
generale del provvedimento alla circolare del Servizio Legislativo–Legale–Fiscale
n. 12 del 2 maggio 2017 – prot. n. 2197.
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PREMI DI
PRODUTTIVITA’
La disposizione sicuramente più significativa è quella contenuta
nell’art. 55 con cui si ripristina il meccanismo premiale per le
imprese di DECONTRIBUZIONE dei PREMI DI PRODUTTIVITA’ erogati ai lavoratori.
La misura, come noto, non era più in vigore dal 2016 e,
quindi, sarà applicabile a tutti i contratti di 2 livello siglati
dall’entrata in vigore del decreto, ma non a quelli riferiti a periodi
precedenti.
Nel merito, questa nuova formula di decontribuzione
assume dei connotati diversi rispetto al
passato sia per quanto riguarda presupposti applicativi, sia per l’entità dello
sgravio, comportando contestualmente una modifica al regime di tassazione
agevolata (aliquota secca al 10%) in favore dei lavoratori, come noto già
in vigore ai sensi della legge di stabilità 2016, sebbene recentemente modificato
dall’ultima legge di bilancio 2017(1).
In particolare, per tutti i lavoratori subordinati che
nell’anno precedente hanno avuto un reddito fino a 80.000 euro e con
riferimento a premi di risultato - di ammontare variabile legati a incrementi
di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e
verificabili – erogati in esecuzione
di contratti di II livello sottoscritti a partire dal 24 aprile 2017, si
prevede:
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un unico tetto per la
tassazione agevolata del 10% fermo a 3 mila euro, senza più alcun innalzamento
a 4 mila in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione
del lavoro;
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in caso di
coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro uno
sgravio contributivo sui primi 800 € di premio corrisposti, che si concretizza
rispettivamente in un:
Alla riduzione dei contributi pagati, e in considerazione
del regime contributivo vigente, corrisponde una riduzione di pari importo valida ai fini pensionistici del lavoratore. Questa
minore contribuzione non è compensata dallo Stato.
Rispetto alla nozione
di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro
- c.d. partecipazione organizzativa – bisognerà per ora continuare a riferirsi alle indicazioni
ricavabili dal combinato disposto del Decreto Interministeriale del 25 marzo
2016 e della Circolare Agenzia dell’Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016(2). Ricordiamo che tale
coinvolgimento dovrà essere espressamente previsto nel contratto di secondo
livello e che non si ritengono sufficienti né una mera consultazione né
gruppi/comitati di semplice addestramento/formazione dei lavoratori,
richiedendosi invece la “necessità che i
lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico
contesto, siano di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai
responsabili aziendali ...”.
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DURC
Con l’art. 54 viene
sanata una criticità relativa alla possibilità per un datore di lavoro
che avesse deciso di aderire alla c.d.
rottamazione delle cartelle di cui alla legge 225/2016 di ottenere comunque un DURC positivo avendo presentato
la sola domanda, se pur in attesa della risposta dell’agente deputato alla
riscossione (risposta che di norma richiede un tempo significativo prima di
arrivare).
Ricordato che la possibilità per un datore di lavoro di
presentare la dichiarazione di definizione agevolata dei propri debiti
contributivi è scaduta il 21 aprile u.s., evidenziamo che si dovrà comunque
procedere con un comportamento virtuoso anche nelle fasi successive, in quanto
il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di quanto dovuto (in un’unica o
più rate) comporterà l’annullamento di tale DURC positivo.
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Anticipazione
Pensionistica APE
Infine, in materia pensionistica, l’art. 53 contiene 3 correttivi alle disposizioni di flessibilità pensionistica in uscita introdotte
dall’ultima legge di bilancio 2017(3) e ormai prossime
alla loro attuazione. In particolare:
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al comma 1, il riconoscimento del diritto
di accesso all’APE SOCIALE, fermi
restando tutti gli altri requisiti,
ai lavoratori impegnati da almeno 6 anni continuativi in attività particolarmente
rischiose e faticose, come specificate nell’allegato C della legge 232/2016
(tra cui, ad esempio, personale sanitario/infermieristico, facchini, addetti
pulizie e operatori ecologici, maestre asili nido e scuola materna), considerando – è questa la novità – che eventuali
interruzioni dell’attività in questi ultimi 6 anni per un periodo
complessivamente non superiore a 12 mesi NON rilevano, qualora siano compensate dallo svolgimento della medesima
attività per un periodo corrispondente nel 7° anno precedente la decorrenza
dell’APE;
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al
comma 2, analogamente, la possibilità
di andare in pensione con soli 41 anni di anzianità contributiva (prescindendo
dall’età anagrafica) in qualità di c.d. LAVORATORI
PRECOCI, fermi restando tutti gli altri requisiti, ai lavoratori impegnati da almeno 6 anni
continuativi in attività particolarmente rischiose e faticose, come
specificate nell’allegato E della legge 232/2016 (identico all’allegato C di
cui sopra), anche qui considerando – è
questa la novità – che eventuali interruzioni dell’attività in questi ultimi 6
anni per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi NON rilevano,
qualora siano compensate dallo
svolgimento della medesima attività per un periodo corrispondente nel 7° anno
precedente la decorrenza dell’APE;
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al
comma 3, la possibilità che per l’APE VOLONTARIA i finanziamenti coperti
dal previsto Fondo di garanzia del MEF possano essere cartolarizzati dai gruppi
bancari aderenti al previsto accordo quadro.
(1)
Rispettivamente
nostre circolari n. 1 dell’11 gennaio 2016
e n. 1 del 4 gennaio 2017.
(2)
Rispettivamente
nostre circolare n. 25 del 20 maggio 2016 – prot. n.2579 – e n. 27 del 24
giugno 2016 – prot. n.3131.
(3) Nostra circolare n. 1 del 4 gennaio 2017.