Circolari

Circ. n. 14/2017

Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi perle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Con riferimento al decreto legge in oggetto – così detta manovrina - segnaliamo 3 norme sul fronte lavoro e previdenza degne di attenzione e già in vigore, rinviando per una disamina generale del provvedimento alla circolare del Servizio Legislativo–Legale–Fiscale n. 12 del 2 maggio 2017 – prot. n. 2197.

   

  1. PREMI DI PRODUTTIVITA’

La disposizione sicuramente più significativa è quella contenuta nell’art. 55 con cui si ripristina il meccanismo premiale per le imprese di DECONTRIBUZIONE dei PREMI DI PRODUTTIVITA’ erogati ai lavoratori.

La misura, come noto, non era più in vigore dal 2016 e, quindi, sarà applicabile a tutti i contratti di 2 livello siglati dall’entrata in vigore del decreto, ma non a quelli riferiti a periodi precedenti.

Nel merito, questa nuova formula di decontribuzione assume dei connotati diversi rispetto al passato sia per quanto riguarda presupposti applicativi, sia per l’entità dello sgravio, comportando contestualmente una modifica al regime di tassazione agevolata (aliquota secca al 10%) in favore dei lavoratori, come noto già in vigore ai sensi della legge di stabilità 2016, sebbene recentemente modificato dall’ultima legge di bilancio 2017(1).

In particolare, per tutti i lavoratori subordinati che nell’anno precedente hanno avuto un reddito fino a 80.000 euro e con riferimento a premi di risultato - di ammontare variabile legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili – erogati in esecuzione di contratti di II livello sottoscritti a partire dal 24 aprile 2017, si prevede:

  • un unico tetto per la tassazione agevolata del 10% fermo a 3 mila euro, senza più alcun innalzamento a 4 mila in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;

  • in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro uno sgravio contributivo sui primi 800 € di premio corrisposti, che si concretizza rispettivamente in un:

    • riduzione di 20 punti percentuali della contribuzione a carico del datore di lavoro

    • azzeramento della contribuzione a carico del lavoratore (in media circa 9 punti percentuali).

 

Alla riduzione dei contributi pagati, e in considerazione del regime contributivo vigente, corrisponde una riduzione di pari importo valida ai fini pensionistici del lavoratore. Questa minore contribuzione non è compensata dallo Stato.

Rispetto alla nozione di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro - c.d. partecipazione organizzativa – bisognerà per ora continuare a riferirsi alle indicazioni ricavabili dal combinato disposto del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e della Circolare Agenzia dell’Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016(2). Ricordiamo che tale coinvolgimento dovrà essere espressamente previsto nel contratto di secondo livello e che non si ritengono sufficienti né una mera consultazione né gruppi/comitati di semplice addestramento/formazione dei lavoratori, richiedendosi invece la “necessità che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali ...”.

   

  1. DURC

Con l’art. 54 viene sanata una criticità relativa alla possibilità per un datore di lavoro che avesse deciso di aderire alla c.d. rottamazione delle cartelle di cui alla legge 225/2016 di ottenere comunque un DURC positivo avendo presentato la sola domanda, se pur in attesa della risposta dell’agente deputato alla riscossione (risposta che di norma richiede un tempo significativo prima di arrivare).

Ricordato che la possibilità per un datore di lavoro di presentare la dichiarazione di definizione agevolata dei propri debiti contributivi è scaduta il 21 aprile u.s., evidenziamo che si dovrà comunque procedere con un comportamento virtuoso anche nelle fasi successive, in quanto il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di quanto dovuto (in un’unica o più rate) comporterà l’annullamento di tale DURC positivo.

   

  1. Anticipazione Pensionistica APE

Infine, in materia pensionistica, l’art. 53 contiene 3 correttivi alle disposizioni di flessibilità pensionistica in uscita introdotte dall’ultima legge di bilancio 2017(3) e ormai prossime alla loro attuazione. In particolare:

  • al comma 1, il riconoscimento del diritto di accesso all’APE SOCIALE, fermi restando tutti gli altri requisiti, ai lavoratori impegnati da almeno 6 anni continuativi in attività particolarmente rischiose e faticose, come specificate nell’allegato C della legge 232/2016 (tra cui, ad esempio, personale sanitario/infermieristico, facchini, addetti pulizie e operatori ecologici, maestre asili nido e scuola materna), considerando – è questa la novità – che eventuali interruzioni dell’attività in questi ultimi 6 anni per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi NON rilevano, qualora siano  compensate dallo svolgimento della medesima attività per un periodo corrispondente nel 7° anno precedente la decorrenza dell’APE;

  • al comma 2, analogamente, la possibilità di andare in pensione con soli 41 anni di anzianità contributiva (prescindendo dall’età anagrafica) in qualità di c.d. LAVORATORI PRECOCI, fermi restando tutti gli altri requisiti, ai lavoratori impegnati da almeno 6 anni continuativi in attività particolarmente rischiose e faticose, come specificate nell’allegato E della legge 232/2016 (identico all’allegato C di cui sopra), anche qui considerando – è questa la novità – che eventuali interruzioni dell’attività in questi ultimi 6 anni per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi NON rilevano, qualora siano  compensate dallo svolgimento della medesima attività per un periodo corrispondente nel 7° anno precedente la decorrenza dell’APE;

  • al comma 3, la possibilità che per l’APE VOLONTARIA i finanziamenti coperti dal previsto Fondo di garanzia del MEF possano essere cartolarizzati dai gruppi bancari aderenti al previsto accordo quadro.






(1) Rispettivamente nostre circolari n. 1 dell’11 gennaio 2016  e n. 1 del 4 gennaio 2017.

(2) Rispettivamente nostre circolare n. 25 del 20 maggio 2016 – prot. n.2579 – e n. 27 del 24 giugno 2016 – prot. n.3131.

(3) Nostra circolare n. 1 del 4 gennaio 2017.

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