È stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 – S.O. 53, la legge 1 dicembre 2016, n. 225, con la quale è stato
convertito, con modificazioni, il decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
cd “DECRETO FISCALE COLLEGATO”
Di seguito
svolgiamo le prime osservazioni, rinviando per gli approfondimenti a successive comunicazioni di questo Dipartimento ovvero alle
comunicazioni degli altri Dipartimenti e Servizi e delle Federazioni di settore
(tra le quali si segnala sin d’ora la Circolare di Fedagri n. 5592/MM/lgf del 14 dicembre 2016).
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Riscossione (artt. 1-3)
Il decreto contiene una serie di misure
rilevanti dedicate alla riscossione dei tributi,
prima fra tutte la norma che dispone, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l’istituzione
dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione (ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e
alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze).
Tutti i riferimenti contenuti in
norme vigenti agli ex concessionari
del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione sono
riferiti al nuovo ente.
La riforma in esame mira altresì ad un potenziamento
dell’attività di riscossione sotto il profilo del più efficiente ed
efficace utilizzo delle informazioni sui contribuenti. Sarà infatti consentito
all’Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle
quali è autorizzata ad accedere per legge anche ai fini dell’esercizio delle
funzioni relative alla riscossione nazionale. La medesima Agenzia potrà
acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti
nelle banche dati dell’Inps per l’attivazione mirata delle norme relative al
pignoramento di stipendi, salari o altre indennità.
Quanto alla riscossione locale, è
prorogata al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di
Equitalia per la riscossione delle proprie entrate. Gli enti locali possono
deliberare, dal 1° luglio 2017 l’affidamento al nuovo ente delle attività di
accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie
entrate tributarie o patrimoniali; si precisa che detta attività è riferita
anche alle entrate delle società partecipate dagli enti locali.
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Recupero dell’evasione (art.
4)
A decorrere dal 1° gennaio 2017, per i
soggetti passivi IVA è abrogata la comunicazione
dell’elenco clienti e fornitori (cd spesometro)
e sono invece introdotti due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente
ogni tre mesi:
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la comunicazione
analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
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la comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Sono previste specifiche sanzioni
amministrative in caso di omissioni, incompletezza o infedeltà delle suddette
comunicazioni.
Come detto, i nuovi obblighi sono
introdotti in luogo dell’abrogazione di precedenti incombenti, tra i quali il
cd spesometro (previsto dal
previgente articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, inizialmente
strutturato come obbligo di comunicare per via telematica all’Agenzia delle
entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA svolte dagli operatori,
purché aventi importo pari o superiore a 3.000 euro).
Per quanto concerne specificamente la comunicazione delle fatture [i],
per il primo anno di applicazione si prevede una comunicazione semestrale
iniziale da effettuarsi entro il 25 luglio 2017. Nel corso dell’esame
parlamentare, sono stati esonerati dalla comunicazione delle fatture i produttori agricoli esentati dal
versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone
montane.
Quanto invece alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA [ii],
tale comunicazione dovrà essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione
con eccedenza a credito. Sono invece esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla
presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle
liquidazioni periodiche, a meno che nel corso dell’anno le condizioni
di esonero vengano meno.
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Soppressione della disciplina
degli studi di settore (art. 7-bis)
Il decreto in esame dispone altresì l’abolizione
degli studi di settore. In sostituzione di questi, saranno
introdotti, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con apposito decreto
ministeriale, i cd indici sintetici di affidabilità fiscale, cui verranno
collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili (anche in
termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti).
Si prevede, dunque, che, contestualmente
all’adozione degli indici, cesseranno di avere effetto, al fine dell’accertamento
dei tributi, le disposizioni relative agli “studi di settore” previsti dall’articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427); nonché le disposizioni relative ai “parametri”
(previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549).
Sul tema degli studi di settore,
rammentiamo che, in forza del Decreto del Ministero delle Finanze 28
dicembre 2012, è espressamente sancita l’inutilizzabilità degli studi di settore nei confronti delle società
cooperative a mutualità prevalente per l’azione di accertamento: gli
studi di settore, ad oggi, non possono quindi essere “utilizzati” in sede di
accertamento nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente (v.
Circolare
del Servizio legislativo n. 24/2013).
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Definizione agevolata (cd “rottamazione
delle cartelle”) [art. 6]
Il decreto in esame introduce una
complessa operazione di definizione agevolata di carichi
tributari. I contribuenti debitori potranno estinguere il debito
contenuto nei carichi affidati agli
agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 pagando solo le
somme iscritte nel ruolo a titolo di capitale e gli interessi legali,
nonché le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione.
Più precisamente, ove si aderisca a tale
procedura:
Le somme da pagare potranno essere
assolte a rate, fermo restando che:
Per accedere alla definizione si dovrà
rendere un’apposita dichiarazione all’agente della riscossione entro il 31
marzo 2017 (termine così prorogato durante l’esame parlamentare, dall’originario
22 gennaio 2017). La dichiarazione dovrà essere redatta con le modalità e in
conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione ha
pubblicato sul proprio sito internet (v. http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html# , ove è possibile trovare anche una guida alla compilazione
e una scheda faq).
In tale dichiarazione il debitore dovrà
indicare il numero di rate, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
carichi cui si riferisce la dichiarazione. Con la dichiarazione il debitore si
assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
La dichiarazione produce l’effetto di:
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sospensione dei
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi;
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sospensione degli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere (con
riferimento alle rate in scadenza dopo il 31 dicembre 2016);
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divieto di nuove
azioni esecutive o iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti
salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di
presentazione della dichiarazione);
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divieto di
prosecuzione delle procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.
Entro il 31 maggio 2017, l’agente
della riscossione comunicherà ai debitori l’ammontare complessivo delle somme
dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno
e il mese di scadenza di ciascuna di esse (il pagamento delle somme dovute per
la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente
ovvero con bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad
allegare alla comunicazione delle somme da pagare, se il debitore non ha
richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione bancaria o, in
alternativa, presso gli sportelli dell’agente della riscossione).
In caso di mancato, insufficiente
o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole
rate) con definizione agevolata, la definizione non produrrà effetti e riprenderanno
a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero
dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati saranno
acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Quanto all’ambito di applicazione
dell’istituto, la definizione ha ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000
al 2016. L’applicazione è estesa anche ai debitori che hanno già pagato
parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, a
condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1°
ottobre al 31 dicembre 2016.
Sono invece esclusi dalla definizione
agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a:
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le risorse
proprie tradizionali UE (dazi doganali, contributi provenienti dall’imposizione
di diritti alla produzione dello zucchero, IVA riscossa all’importazione);
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le somme dovute a
titolo di recupero di aiuti di Stato (articolo 16 del regolamento UE n.
2015/1589 del Consiglio);
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i crediti
derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
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le multe, le
ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna;
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le altre
sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti
previdenziali.
La definizione agevolata potrà tuttavia
riguardare gli interessi sulle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, compresi gli interessi
per ritardato pagamento delle somme dovute.
È infine stabilita la possibilità di
introdurre la definizione agevolata (consistente nell’esclusione delle
sanzioni) delle entrate (anche non
tributarie) regionali e degli locali. Nello specifico, l’eventuale
definizione agevolata consisterà nell’esclusione delle sanzioni relative alle
entrate e dovrà essere disposta – entro il 1° febbraio 2017 – con i medesimi
atti e le procedure con cui gli enti territoriali disciplinano (per gli aspetti
di propria competenza) le medesime entrate. Dell’avvenuta adozione dell’atto
con cui si dispone la definizione agevolata delle entrate gli enti impositori
sono tenuti a dare notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet
istituzionali, entro i successivi trenta giorni.
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Ulteriori disposizioni in
materia di definizione di liti pendenti e semplificazione fiscale
Il decreto introduce inoltre una serie
di ulteriori definizioni di liti pendenti e semplificazioni fiscali
(artt. 5, 5-bis e 7-quater), fra le quali:
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quanto alla definizione
di liti pendenti in materia di accise, si autorizza l’Agenzia delle
Dogane a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti
fiscali pendenti aventi ad oggetto il recupero dell’accisa su prodotti
energetici, alcol e bevande alcoliche (pendenti alla data del 24 ottobre
2016), purché le imposte oggetto del contenzioso si riferiscano a fatti
verificatisi anteriormente al 1º aprile 2010. Il soggetto passivo potrà
estinguere la pretesa tributaria pagando, entro sessanta giorni dalla
transazione, almeno il 20 per cento dell’accisa e della relativa imposta
sul valore aggiunto in contestazione. Sono esclusi interessi, indennità di mora
e sanzioni. Il pagamento potrà essere effettuato in un massimo di sette
rate annuali. Tale nuova disciplina si applica solo se il procedimento penale,
eventualmente instauratosi, non abbia riconosciuto il dolo o la colpa grave per
gli stessi fatti (art. 5-bis);
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in tema di cd dichiarazione
integrativa o correttiva, è estesa la possibilità
per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore
(Irpef, Irap, sostituti d’imposta, Iva) anche oltre il termine prescritto per
la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, purché
entro il termine per l’accertamento fiscale (art. 5);
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in tema di accertamento
cd bancario, è eliminata la presunzione legale di evasione relativa
ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con
riguardo ai versamenti (estensione di
un principio già sancito dalla Corte Costituzionale in riferimento ai prelievi);
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sempre in tema di
accertamento cd bancario, con
riferimento ai titolari di reddito di impresa (i quali percepiscono “ricavi”:
articoli 57 e 85 del TUIR), si indica un parametro
quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i
prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a
5.000 euro mensili;
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in tema di notifica
mediante posta certificata degli avvisi di accertamento e degli
altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società
o ai professionisti a decorrere dal 1 luglio 2017, si specifica che la
notifica della cartella di pagamento avviene all’indirizzo del destinatario
risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC) ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta,
diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica
certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della
richiesta;
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si posticipa
dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno il termine per la consegna, ai
soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d’imposta
(articolo 4, comma 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998), a decorrere dal 2017
con riferimento alle certificazioni relative al 2016;
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si prevede la sospensione
dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e
informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da
altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel
corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure
di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
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si prevede la sospensione,
dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il
pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli
automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui
redditi assoggettati a tassazione separata;
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si prevede in
maniera espressa la cumulabilità dei termini di sospensione relativi alla
procedura di accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell’attività
giurisdizionale;
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è soppresso l’obbligo
dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro (articolo 11,
comma 2, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66);
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è innalzato da
15.000 a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di
apposita garanzia da parte del beneficiario (a tal fine modificando l’articolo
38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972).
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Altre misure
Il decreto reca ulteriori misure, tra le
quali:
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l’incremento di
600 milioni di euro per l’anno 2016 delle spese inerenti all’attivazione, alla
locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per
stranieri e destina 100 milioni di euro agli oneri che sostengono i Comuni
per l’accoglienza di persone richiedenti la protezione internazionale;
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l’incremento
della dotazione del Fondo di garanzia
per le PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 895 milioni di euro per l’anno 2016.
Si prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere
individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale “Imprese
e competitività 2014-2010”, a titolarità del MiSE;
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l’istituzione,
presso l’Ente nazionale per il microcredito, dell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non
finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito.
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Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.