Circolari

Circ. n. 14/2016

DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193, convertito con modificazioni dalla LEGGE 1 DICEMBRE 2016, N. 225 (disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) – cd “DECRETO FISCALE COLLEGATO”(G.U. N. 282 del 2 dicembre 2016 – S.O. 53)

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 – S.O. 53, la legge 1 dicembre 2016, n. 225, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

 

 

cd “DECRETO FISCALE COLLEGATO”

 

 

Di seguito svolgiamo le prime osservazioni, rinviando per gli approfondimenti a successive comunicazioni di questo Dipartimento ovvero alle comunicazioni degli altri Dipartimenti e Servizi e delle Federazioni di settore (tra le quali si segnala sin d’ora la Circolare di Fedagri n. 5592/MM/lgf del 14 dicembre 2016).

 

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  1. Riscossione (artt. 1-3)

 

Il decreto contiene una serie di misure rilevanti dedicate alla riscossione dei tributi, prima fra tutte la norma che dispone, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze).

Tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione sono riferiti al nuovo ente.

 

La riforma in esame mira altresì ad un potenziamento dell’attività di riscossione sotto il profilo del più efficiente ed efficace utilizzo delle informazioni sui contribuenti. Sarà infatti consentito all’Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere per legge anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. La medesima Agenzia potrà acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell’Inps per l’attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità.

 

Quanto alla riscossione locale, è prorogata al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate. Gli enti locali possono deliberare, dal 1° luglio 2017 l’affidamento al nuovo ente delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate tributarie o patrimoniali; si precisa che detta attività è riferita anche alle entrate delle società partecipate dagli enti locali.

 

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  1. Recupero dell’evasione (art. 4)

 

A decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA è abrogata la comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (cd spesometro) e sono invece introdotti due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

  1. la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;

  2. la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Sono previste specifiche sanzioni amministrative in caso di omissioni, incompletezza o infedeltà delle suddette comunicazioni.

Come detto, i nuovi obblighi sono introdotti in luogo dell’abrogazione di precedenti incombenti, tra i quali il cd spesometro (previsto dal previgente articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, inizialmente strutturato come obbligo di comunicare per via telematica all’Agenzia delle entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA svolte dagli operatori, purché aventi importo pari o superiore a 3.000 euro).

 

Per quanto concerne specificamente la comunicazione delle fatture [i], per il primo anno di applicazione si prevede una comunicazione semestrale iniziale da effettuarsi entro il 25 luglio 2017. Nel corso dell’esame parlamentare, sono stati esonerati dalla comunicazione delle fatture i produttori agricoli esentati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone montane.

Quanto invece alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA [ii], tale comunicazione dovrà essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono invece esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nel corso dell’anno le condizioni di esonero vengano meno.

 

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  1. Soppressione della disciplina degli studi di settore (art. 7-bis)

 

Il decreto in esame dispone altresì l’abolizione degli studi di settore. In sostituzione di questi, saranno introdotti, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con apposito decreto ministeriale, i cd indici sintetici di affidabilità fiscale, cui verranno collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili (anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti).

Si prevede, dunque, che, contestualmente all’adozione degli indici, cesseranno di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli “studi di settore” previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427); nonché le disposizioni relative ai “parametri” (previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

 

Sul tema degli studi di settore, rammentiamo che, in forza del Decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 2012, è espressamente sancita l’inutilizzabilità degli studi di settore nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente per l’azione di accertamento: gli studi di settore, ad oggi, non possono quindi essere “utilizzati” in sede di accertamento nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente (v. Circolare del Servizio legislativo n. 24/2013).

 

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  1. Definizione agevolata (cd “rottamazione delle cartelle”) [art. 6]

 

Il decreto in esame introduce una complessa operazione di definizione agevolata di carichi tributari. I contribuenti debitori potranno estinguere il debito contenuto nei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 pagando solo le somme iscritte nel ruolo a titolo di capitale e gli interessi legali, nonché le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione.

Più precisamente, ove si aderisca a tale procedura:

  • non saranno corrisposte le somme dovute a titolo di:

    • sanzioni;

    • interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del DPR n. 602 del 1973);

    • sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46);

  • si provvederà invece al pagamento de:

    • le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi legali;

    • l’aggio di riscossione (art. 17, d. l.vo 13 aprile 1999, n. 112) maturato su capitale e interessi;

    • le spese per le procedure esecutive;

    • le spese di notifica della cartella di pagamento.

 

Le somme da pagare potranno essere assolte a rate, fermo restando che:

  • il settanta per cento delle somme complessivamente dovute dovrà essere versato nell’anno 2017 (massimo tre rate);

  • il restante trenta per cento nell’anno 2018 (massimo due rate).

 

Per accedere alla definizione si dovrà rendere un’apposita dichiarazione all’agente della riscossione entro il 31 marzo 2017 (termine così prorogato durante l’esame parlamentare, dall’originario 22 gennaio 2017). La dichiarazione dovrà essere redatta con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet (v. http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html# , ove è possibile trovare anche una guida alla compilazione e una scheda faq).

In tale dichiarazione il debitore dovrà indicare il numero di rate, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. Con la dichiarazione il debitore si assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

La dichiarazione produce l’effetto di:

  • sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi;

  • sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere (con riferimento alle rate in scadenza dopo il 31 dicembre 2016);

  • divieto di nuove azioni esecutive o iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione);

  • divieto di prosecuzione delle procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

 

Entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente ovvero con bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione bancaria o, in alternativa, presso gli sportelli dell’agente della riscossione).

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate) con definizione agevolata, la definizione non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

 

Quanto all’ambito di applicazione dell’istituto, la definizione ha ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. L’applicazione è estesa anche ai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sono invece esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a:

  • le risorse proprie tradizionali UE (dazi doganali, contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero, IVA riscossa all’importazione);

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (articolo 16 del regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio);

  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

  • le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

La definizione agevolata potrà tuttavia riguardare gli interessi sulle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute.

 

È infine stabilita la possibilità di introdurre la definizione agevolata (consistente nell’esclusione delle sanzioni) delle entrate (anche non tributarie) regionali e degli locali. Nello specifico, l’eventuale definizione agevolata consisterà nell’esclusione delle sanzioni relative alle entrate e dovrà essere disposta – entro il 1° febbraio 2017 – con i medesimi atti e le procedure con cui gli enti territoriali disciplinano (per gli aspetti di propria competenza) le medesime entrate. Dell’avvenuta adozione dell’atto con cui si dispone la definizione agevolata delle entrate gli enti impositori sono tenuti a dare notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali, entro i successivi trenta giorni.

 

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  1. Ulteriori disposizioni in materia di definizione di liti pendenti e semplificazione fiscale

 

Il decreto introduce inoltre una serie di ulteriori definizioni di liti pendenti e semplificazioni fiscali (artt. 5, 5-bis e 7-quater), fra le quali:

  • quanto alla definizione di liti pendenti in materia di accise, si autorizza l’Agenzia delle Dogane a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti aventi ad oggetto il recupero dell’accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche (pendenti alla data del 24 ottobre 2016), purché le imposte oggetto del contenzioso si riferiscano a fatti verificatisi anteriormente al 1º aprile 2010. Il soggetto passivo potrà estinguere la pretesa tributaria pagando, entro sessanta giorni dalla transazione, almeno il 20 per cento dell’accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto in contestazione. Sono esclusi interessi, indennità di mora e sanzioni. Il pagamento potrà essere effettuato in un massimo di sette rate annuali. Tale nuova disciplina si applica solo se il procedimento penale, eventualmente instauratosi, non abbia riconosciuto il dolo o la colpa grave per gli stessi fatti (art. 5-bis);

  • in tema di cd dichiarazione integrativa o correttiva, è estesa la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta, Iva) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, purché entro il termine per l’accertamento fiscale (art. 5);

  • in tema di accertamento cd bancario, è eliminata la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti (estensione di un principio già sancito dalla Corte Costituzionale in riferimento ai prelievi);

  • sempre in tema di accertamento cd bancario, con riferimento ai titolari di reddito di impresa (i quali percepiscono “ricavi”: articoli 57 e 85 del TUIR), si indica un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili;

  • in tema di notifica mediante posta certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti a decorrere dal 1 luglio 2017, si specifica che la notifica della cartella di pagamento avviene all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta;

  • si posticipa dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d’imposta (articolo 4, comma 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998), a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016;

  • si prevede la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

  • si prevede la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;

  • si prevede in maniera espressa la cumulabilità dei termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale;

  • è soppresso l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro (articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66);

  • è innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario (a tal fine modificando l’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972).

 

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  1. Altre misure

 

Il decreto reca ulteriori misure, tra le quali:

  • l’incremento di 600 milioni di euro per l’anno 2016 delle spese inerenti all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e destina 100 milioni di euro agli oneri che sostengono i Comuni per l’accoglienza di persone richiedenti la protezione internazionale;

  • l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 895 milioni di euro per l’anno 2016. Si prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2010”, a titolarità del MiSE;

  • l’istituzione, presso l’Ente nazionale per il microcredito, dell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito.

 

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Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

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