Con la circolare in oggetto l’INPS torna nuovamente sul tema dell’erogazione delle mensilità ASpI e mini-ASpI, spettanti e non ancora percepite, RICHIEDIBILI in unica soluzione al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo e, in particolare, PER ASSOCIARSI AD UNA COOPERATIVA GIÀ ESISTENTE O PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA COOPERATIVA.
In primo luogo, l’INPS specifica che l’erogazione in un’unica soluzione dell’ASpI finalizzata all’avvio di un’attività economica ha connotazione ben diversa da quella tipica della prestazione sociale, assumendo - di fatto - natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità.
Alla luce di questo regime di autonomia di cui gode l’istituto dell’anticipazione rispetto all’istituto dell’ASpI o mini-ASpI percepita in forma mensile (orientamento peraltro condiviso dal Ministero del Lavoro), la circolare precisa che chi ha richiesto l’erogazione in un’unica soluzione non è soggetto all’obbligo di comunicazione stabilito dall’art. 2, comma 17, della legge 92/2012, vale a dire quello previsto per conservare la fruizione della prestazione in caso di svolgimento di lavoro autonomo dal quale, come noto, non deve necessariamente derivare un reddito superiore al limite per mantenere lo stato di disoccupazione.
Date le precedenti indicazioni dell’INPS, infatti, si perveniva ad una situazione per cui tale comunicazione era posta come obbligo, pena la decadenza dal beneficio, anche a chi optava per l’istituto dell’erogazione anticipata, vanificando nella pratica la logica sottesa allo strumento.
Ora l’Istituto rimuove questo equivoco confermando che le domande di anticipazione, in presenza di tutti i requisiti generali, dovranno essere regolarmente accolte e liquidiate, se presentate entro la tempistica attualmente in vigore: 60 giorni dal momento in cui ci si associa in cooperativa (in generale dall’inizio dell’attività autonoma) o dalla data di presentazione della domanda di indennità ASpI/mini-ASpI per coloro che si sono associati in cooperativa (o hanno dato inizio alla loro nuova attività) durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione in questione.
E’ chiaro – precisa l’INPS – che qualora un soggetto non ottemperi all’obbligo di comunicazione di cui sopra (ex art. 2, comma 17, della legge 92/2012) prima di presentare la domanda di anticipazione della prestazione ASpI in un’unica soluzione, si vedrà negata tale possibilità in quanto considerato decaduto dalla prestazione (analogo discorso vale nel caso in cui, come previsto dal legislatore, abbia comunicato un reddito maggiore a quello funzionale al mantenimento dello status di disoccupato).
Considerando che la comunicazione andrebbe fatta entro un mese da quando si diventa soci o si inizia l’attività autonoma, se il soggetto presenta la domanda di anticipazione entro questo periodo non si pone alcun problema.
La circolare offre quindi indicazioni procedurali per le sedi territoriali INPS, per le quali resta ferma l’opera di verifica dei requisiti per beneficiare dell’ASpI e della relativa erogazione anticipata in un’unica soluzione in capo ai soggetti che ne fanno domanda.
Tali sedi procederanno ad erogare gli importi a titolo di anticipazione sottraendo dall’indennità complessivamente spettante i ratei già eventualmente pagati.
A questo proposito, sebbene non espressamente richiamato dall’INPS, e in sostanza per le stesse motivazioni addotte sopra (natura di contributo finanziario e non di prestazione sociale), vale sottolineare che in caso di liquidazione anticipata delle mensilità in un’unica soluzione la prestazione sarà comunque riconosciuta in misura intera (e non ridotta all’80%, come previsto sempre dall’art. 2, comma 17, della legge 92/2012, per quei beneficiari che continuano a fruirne mensilmente in presenza di un’attività lavorativa autonoma da cui derivi un reddito inferiore al limite valido per conservare lo status di disoccupazione, soggetti come visto ad obbligo di comunicazione).
Si tratta di una precisazione già contenuta nella circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013, a cui l’Istituto rimanda per quanto non diversamente disposto dalle nuove indicazioni.
Infine, si ritiene opportuno ricordare le novità apportate dal JOBS ACT in materia di trattamenti di disoccupazione con il Dlgs. n. 22/2015 (nostra circolare n. 9 del 9 marzo u.s. – prot. n. 969) che, introducendo dal 1° maggio 2015 la nuova ASpI (NASpI), conferma la possibilità per il beneficiario di richiedere in via anticipata e in un’unica soluzione la sua corresponsione per costituire una cooperativa o associarsi ad una cooperativa già esistente sottoscrivendo una quota di capitale sociale come socio-lavoratore.