In data 22 aprile 2024 è stata pubblicata una nuova versione delle Regole Operative GSE in materia di comunità energetiche e autoconsumo diffuso.
Le novità delle Regole, verificate positivamente, per la parte di competenza, anche dall'ARERA, riguardano i seguenti aspetti:
- i requisiti e i vincoli temporali di entrata in esercizio degli impianti di produzione per poter beneficiare del meccanismo transitorio di cui al DM 16 settembre 2020, purché le richieste di incentivazione siano presentate entro il termine del 24 aprile 2024;
- la descrizione dei criteri di calcolo per l'applicazione delle decurtazioni di cui all'Allegato 1, par. 3 del Decreto CACER nel caso di cumulo della tariffa incentivante con contributi e forme di sostengo pubblico specificati nelle Regole Operative;
- le modalità di determinazione del valore soglia di quota di energia condivisa di cui all'Allegato 1, par. 4 del Decreto CACER;
- l'introduzione della cessione del credito e del mandato all'incasso, che potranno essere consentiti nel rispetto, da parte del Soggetto Referente, del principio della destinazione della tariffa premio eccedentaria ai solo consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali.
Nel rappresentare, quindi, come a decorrere dal 24 aprile 2024 è prevista la scadenza del regime transitorio sperimentale sulle comunità energetiche e l’avvio definitivo del nuovo sistema incentivante, si segnala, inoltre, che, parallelamente, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’ambiente 15 marzo 2024 (c.d. Decreto Corrispettivi), con il quale sono stati definiti i corrispettivi che il GSE, nell'ambito della propria attività istituzionale, richiederà ai beneficiari degli incentivi e dei contributi PNRR, secondo le modalità definite nelle Regole operative.
Di seguito alcuni elementi di sintesi delle modifiche intervenute e delle previsioni del nuove decreto in materia di corrispettivi.
Con riferimento alle Linee guida operative del GSE, per una migliore comprensione delle novità introdotte, si allega il testo delle regole aggiornate (in allegato 1) , in cui sono evidenziate le parti oggetto di modifica o di nuova introduzione e si riporta di seguito una tabella di concordanza.
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INDICE
1. TABELLA SINTETICA DELLE PRINCIPALI MODIFICHE DELLA GUIDA OPERATIVA.. 2
2. DECRETO “CORRISPETTIVI” – (udcm decreti ministro – r 106 del 15 marzo 2024) 10
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1. TABELLA SINTETICA DELLE PRINCIPALI MODIFICHE DELLA GUIDA OPERATIVA
OGGETTO
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VERSIONE ORIGINALE GUIDA OPERATIVA
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VERSIONE AGGIORNATA GUIDA OPERATIVA
(22 aprile 2024)
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Impianti di produzione e interventi ammessi
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Par. 1.2.1.2
Nel caso di configurazioni di CER, in aggiunta ai requisiti sopra descritti, ai fini dell’acceso agli incentivi gli impianti/UP non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER ovvero prima che lo statuto/atto costitutivo della CER rispetti tutte le indicazioni contenute al paragrafo 1.2.2.2 Parte II.
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Par. 1.2.1.2.
Nel caso di configurazioni di CER, in aggiunta ai requisiti sopra descritti, ai fini dell’acceso agli incentivi gli impianti/UP non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER. La CER si intende regolarmente costituita laddove lo statuto/atto costitutivo della CER preveda un oggetto sociale conforme a quanto indicato alla lettera a) del paragrafo 1.2.2.2 Parte II delle presenti Regole.
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Atto Costitutivo/Statuto della CER
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Par. 1.2.2.2
Lo Statuto o l’atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:
a. l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
b. i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
c. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
d. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
e. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
f. l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
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Par. 1.2.2.2
Lo Statuto o l’atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:
a. l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
b. i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
c. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
d. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
e. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
f. l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Il perfezionamento dell’accordo avente i contenuti minimi sopra elencati deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
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Ubicazione dei punti di connessione in prelievo e degli impianti di produzione in un Gruppo di autoconsumatori
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Par. 1.2.3.4
Per condominio si intende un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro (c.d. “condominio minimo”) che sono anche comproprietari delle parti comuni. I condomìni possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti “supercondomini”.
Parimenti in linea generale, nel caso di edifici che costituiscono dei centri commerciali si applicano le norme sul condominio negli edifici, fintantoché non trovano applicazione le clausole contrattuali che disciplinano la gestione degli spazi comuni alle singole unità immobiliari.
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Par. 1.2.3.4
Per condominio si intende un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro (c.d. “condominio minimo”) che sono anche comproprietari delle parti comuni. I condomìni possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell’art. 1117 del Codice civile.
In linea generale, si precisa che ai sensi dell’art. 1117 bis del Codice civile, le disposizioni sul condominio si applicano in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.
Pertanto, a titolo esemplificativo, anche nel caso di edifici che costituiscono il c.d. “supercondominio”, nel caso delle villette a schiera o nel caso dei centri commerciali si applicano, per le parti comuni, le norme sul condominio negli edifici, fintantoché non trovano applicazione eventuali accordi di natura privata che disciplinano diversamente la gestione di tali parti alle singole unità immobiliari.
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Ubicazione dei punti di connessione in prelievo e degli impianti del Gruppo dei clienti attivi
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Par. 1.3.2.4
Per condominio si intende, un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro (c.d. “condominio minimo”) che sono anche comproprietari delle parti comuni. I condomìni possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti “supercondomini”.
Parimenti in linea generale, nel caso edifici che costituiscono dei centri commerciali si applicano le norme sul condominio negli edifici, fintantoché non trovano applicazione le clausole contrattuali che disciplinano la gestione degli spazi comuni alle singole unità immobiliari.
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Par. 1.3.2.4
Per condominio si intende, un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro (c.d. “condominio minimo”) che sono anche comproprietari delle parti comuni. I condomìni possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell’art. 1117 del Codice civile.
In linea generale, si precisa che ai sensi dell’art. 1117 bis del Codice civile, le disposizioni sul condominio si applicano in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni. Pertanto, a titolo esplicativo, anche nel caso edifici che costituiscono il c.d. “supercondominio”, nel caso delle villette a schiera o nel caso dei centri commerciali si applicano, per le parti comuni, le norme sul condominio negli edifici, fintantoché non trovano applicazione eventuali accordi di natura privata che disciplinano diversamente la gestione di tali parti comuni alle singole unità immobiliari.
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Contributi economici
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Par. 2.2.2.
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l’autoconsumo diffuso sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, a partire dalla data di decorrenza dei servizi, come meglio precisato ai paragrafi 2.2.1.1 e 2.2.1.2 Parte II.
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:
• incentivazione dell’energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto CACER (CACI);
• valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera (CACV);
• ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto (RID);
Per ciascun kWh di energia elettrica incentivata viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni un corrispettivo unitario, definito tariffa premio, come specificato al paragrafo 2.2.2.1 Parte II.
Per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata viene riconosciuto dal GSE, sempre per un periodo di 20 anni, un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete, come meglio specificato al paragrafo 2.2.2.2 Parte II.
Si precisa che sull’energia autoconsumata all’interno di un Sistema di Distribuzione Chiuso non viene corrisposto il contributo di valorizzazione.
Nella seguente tabella si riporta uno schema riepilogativo dei contributi economici spettanti per ciascuna delle configurazioni descritte nel paragrafo 2 Parte I.
L’incentivazione avviene attraverso il seguente meccanismo:
l’erogazione in corso d’anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell’energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante (acconto);
il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall’anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete (conguaglio).
Si precisa che, al fine di garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni, il GSE rende disponibili al Referente i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti.
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Par. 2.2.2.
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l’autoconsumo diffuso sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, a partire dalla data di decorrenza dei servizi, come meglio precisato ai paragrafi 2.2.1.1 e 2.2.1.2 Parte II.
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:
incentivazione dell’energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto CACER (CACI);
• valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera (CACV)
ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto (RID);
Per ciascun kWh di energia elettrica incentivata viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni un corrispettivo unitario, definito tariffa premio, come specificato al paragrafo 2.2.2.1 Parte II.
Per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata viene riconosciuto dal GSE, sempre per un periodo di 20 anni, un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete, come meglio specificato al paragrafo 2.2.2.2 Parte II.
Si precisa che sull’energia autoconsumata all’interno di un Sistema di Distribuzione Chiuso non viene corrisposto il contributo di valorizzazione.
Si precisa che, al fine di garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni, il GSE rende disponibili al Referente, attraverso il portale informatico, i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti.
Nel dettaglio, il Referente può scaricare dal portale informatico dei file relativi ai corrispettivi pubblicati, su base mensile, contenente le seguenti informazioni con granularità oraria:
- i dati di energia elettrica immessa in rete e prelevata, come comunicati dai gestori di rete, afferenti a ogni singolo POD e UP presente nella configurazione e utilizzati per il calcolo dei contributi economici;
- l’energia autoconsumata utilizzata per il calcolo del corrispettivo di valorizzazione;
- l’energia condivisa incentivabile e l’energia condivisa incentivabile ripartita per UP utilizzata per il calcolo del contributo di incentivazione;
- il valore della tariffa premio applicata a ogni impianto incentivato.
Al Referente verranno inoltre fornite, in relazione ai contributi di incentivazione erogati a conguaglio, su base annuale, le informazioni di dettaglio relative all’eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell’energia oggetto di incentivazione
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Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di conguaglio
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Par. 2.2.2.1.2
Il parametro F è legato all’eventuale erogazione di un contributo in conto capitale: nella generalità dei casi varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale e un valore pari a 0,5, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.
Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica oggetto di incentivazione (EACI) afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale.
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Par. 2.2.2.1.2
Il parametro F è legato all’eventuale erogazione di un contributo in conto capitale: nella generalità dei casi varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale e un valore pari a 0,5, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.
Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa incentivabile (EACI) afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale.
In particolare, in presenza di almeno un punto di prelievo nella titolarità dei soggetti sopraindicati ed almeno un impianto che ha ricevuto un contributo in conto capitale, verrà eseguita un’ulteriore ripartizione per suddividere l’energia elettrica condivisa incentivabile in esente e non esente, per gli impianti che hanno ricevuto il contributo in conto capitale.
L’energia afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale verrà prioritariamente allocata, nell’ambito della ripartizione, agli impianti che hanno ricevuto il contributo in conto capitale.
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Modalità di regolazione dell’importo della tariffa premio eccedentaria
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par.2.2.2.1.3.
I valori soglia dell’energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:
a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;
La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE, a conguaglio, su base annuale.
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par.2.2.2.1.3.
I valori soglia dell’energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:
a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;
La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE, a conguaglio, su base annuale.
La quota percentuale di energia elettrica eccedentaria annuale è calcolata aggregando gli impianti di produzione incentivati in due insiemi: impianti di produzione che accedono alla sola tariffa premio;
- impianti di produzione che cumulano la tariffa premio con un contributo in conto capitale.
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Modalità per la cessione dei crediti e del mandato all’incasso
(paragrafo di nuovo inserimento)
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Par. 2.2.2.4
Cessione dei crediti
Nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g) di cui al Decreto CACER, i crediti derivanti dal Contratto possono essere oggetto di cessione di credito da parte del Referente.
ll GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
- la cessione dei crediti deve avere ad oggetto la totalità dei crediti vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del Contratto in essere tra le parti, fino alla scadenza dello stesso o alla eventuale retrocessione;
- i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;
- l'atto di cessione del credito:
- deve essere stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del Contratto;
- deve essere redatto utilizzando esclusivamente l'apposito modello standard disponibile sul sito istituzionale del GSE che non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- deve avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio ai sensi dell’articolo 69 del R.D. n. 2440 del 1923;
- riporti in allegato il contratto quale parte integrante e sostanziale dell’accordo di cessione deve essere accompagnato, in occasione della notifica al GSE, dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente – come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 – affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall’art. 48 bis del DPR29 settembre 1973 n. 602, anche al momento della notifica della cessione.
L’efficacia della cessione del credito nei confronti del GSE è subordinata all’accettazione da parte del GSE che avverrà a mezzo raccomandata o a mezzo pec inviata a cedente e cessionario.
La cessione del credito ha validità fino alla scadenza del contratto oppure, nei casi in cui venga notificato un atto di retrocessione del credito, fino all'accettazione da parte del GSE dello stesso.
L’eventuale retrocessione dell’intero credito residuo al cedente originario deve avvenire rispettando le medesime condizioni sopra riportate per la cessione del credito ed avere la stessa forma dell’atto di cessione a cui si riferisce, nello specifico:
- dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- essere sottoscritta da entrambe le parti;
- essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata inviata ad entrambe le parti
Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.
L'accettazione, sia della cessione, sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
MANDATO ALL’INCASSO
Il mandato all’incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo in forza del mandato conferito.
Il conferimento del mandato all’incasso ad un soggetto terzo è ammesso esclusivamente per la totalità dei crediti, presenti e futuri, a favore di un unico mandatario sino ad eventuale revoca espressa. Le modalità di attivazione del mandato sono le stesse previste per la cessione del credito sopra riportate.
Il mandato all’incasso è efficace nei confronti del GSE a seguito dell’accettazione da parte del GSE che avverrà tramite raccomandata inviata al Mandante e al Mandatario.
Il Mandato ha validità fino alla scadenza del Contratto oppure fino all'accettazione da parte del GSE dell'eventuale atto di revoca. La revoca del mandato a firma congiunta deve avvenire nella stessa forma del mandato a cui si riferisce e rispettando le medesime condizioni sopra riportate riferite al Mandato.
In caso di revoca il GSE provvederà a pagare i crediti residui al Referente a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della revoca del mandato. Il GSE non è responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.
I modelli standard e la documentazione informativa sono disponibili sul sito istituzionale del GSE.
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Schema di contratto relativo al servizio di autoconsumo diffuso
CESSIONE E RETROCESSIONE DEI CREDITI
(paragrafo di nuovo inserimento)
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Allegato 5.
CESSIONE E RETROCESSIONE DEI CREDITI
- Possono essere oggetto di cessione di credito/mandato all’incasso da parte dell’Operatore le somme rinvenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui al paragrafo “Pagamenti e Fatturazione”.
- La cessione dei crediti è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso che sarà effettuata mediante le modalità previste nel successivo paragrafo “Comunicazioni” inviata a cedente e cessionario.
- L’accettazione di cui al comma precedente da parte del GSE è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni
- che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del presente Contratto, fino alla scadenza dello stesso o alla eventuale retrocessione;
- che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- che l’atto di cessione dei crediti:
a. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del presente Contratto;
b. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
c. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata;
d. riporti in allegato il presente Contratto, quale parte integrante e sostanziale dell’accordo di cessione.
L’accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
Le disposizioni di cui ai punti precedenti trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi.
In caso di conferimento a terzi di mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti, trovano applicazione le disposizioni indicate ai precedenti commi.
È fatto divieto di costituire in pegno, sotto qualsiasi forma, i crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto.
L’eventuale retrocessione all’originario cedente dell’intero credito residuo, dovrà avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l’atto di cessione dei crediti a cui si riferisce, ovvero con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e sarà efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso che sarà effettuata mediante Raccomandata A.R. o PEC inviata a cedente e cessionario.
L’accettazione di cui sopra è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- l’atto di retrocessione deve essere redatto utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- la retrocessione deve essere sottoscritta da entrambe le parti;
- la retrocessione deve essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.
L’accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al retrocessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al retrocedente.
L’eventuale revoca del mandato dovrà essere redatta utilizzando il modello standard presente sul sito internet del GSE (www.gse.it) e notificata al GSE mediante Raccomandata A.R. o PEC.
L’efficacia della revoca del mandato, nei confronti di GSE, è subordinata all’esplicita accettazione da parte dello stesso.
Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti delle Parti nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell’atto di retrocessione dei crediti o della revoca del mandato.
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2. DECRETO “CORRISPETTIVI” – (udcm decreti ministro – r 106 del 15 marzo 2024)
Con il decreto in oggetto indicato si procede all’integrazione delle tariffe previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 adottato ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., al fine di introdurre specifiche tariffe per le misure di incentivazione previste dal decreto ministeriale che reca gli incentivi alle configurazioni di autoconsumo diffuso (cd “decreto CACER”).
Con il decreto sono quindi approvati i corrispettivi e le relative modalità di corresponsione a valere su risorse proprie dei soggetti:
a) ammessi alle tariffe incentivanti, a copertura dei costi gestionali ed operativi sostenuti dal GSE per il riconoscimento delle tariffe;
b) beneficiari del contributo PNRR, a copertura dei costi sostenuti dal GSE connessi all’accordo stipulato tra Ministero dell’ambiente e GSE stesso;
c) richiedenti la verifica preliminare di ammissibilità al GSE.
Al fine di risolvere un equivoco interpretativo, con riferimento alla disposizione relativa al contributo PNRR in conto capitale, per impianti realizzati in Comuni sotto i 5000 abitanti, il nuovo decreto sostituisce l’articolo 10 comma 1 del decreto Cacer modificando la frase: “Il GSE eroga il contributo spettante, secondo criteri e modalità definite nelle regole operative di cui all’art. 11, nel rispetto dei seguenti principi” con la seguente: “Il Ministero eroga il contributo spettante, secondo criteri e modalità definite nelle regole operative di cui all’art. 11, nel rispetto dei seguenti principi”.
- Corrispettivi richiesti per l’accesso ai benefici previsti dal decreto 7 dicembre 2023 n. 414
a) Incentivi per la condivisione dell’energia (Titolo II del D.M.)
Ai fini della copertura dei costi GSE, è prevista l’applicazione di una tariffa annua binomia, composta da un corrispettivo fisso e da un corrispettivo variabile sulla base della potenza del singolo impianto facente parte della configurazione, richiesto ai soggetti ammessi alle tariffe incentivanti, come riportato di seguito:
- Nessun corrispettivo in caso di potenza fino a 3 kW;
- 15 euro/anno in caso di potenza superiore a 3 kW e fino a 20 kW;
- 15 euro/anno per impianti di potenza superiore a 20 kW + un corrispettivo variabile di 1 euro/kW/anno per ogni kW aggiuntivo oltre i primi 20 kW.
b) Concessione benefici PNRR (Titolo III del D.M.)
Ai fini della copertura dei costi GSE, è definita la misura di uno specifico corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi al beneficio, con la seguente valorizzazione:
- 50 euro per impianti fino a 20 kW;
- 450 euro per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.300 euro per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 2.300 euro per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
- Verifica preliminare di ammissibilità (art. 12 del D.M)
Per le sole richieste di verifica preliminare di ammissibilità si prevede un corrispettivo una tantum di 100 euro.
- Modalità di corresponsione dei corrispettivi di cui all’art. 1 del D.M
Il GSE rende disponibile annualmente a ciascun soggetto beneficiario la fattura relativa ai corrispettivi dovuti.
Per i corrispettivi richiesti per l’accesso agli incentivi per la condivisione dell’energia, gli importi fatturati saranno oggetto di compensazione sugli incentivi che verranno erogati al soggetto beneficiario;
Per i corrispettivi relativi alla verifica di ammissibilità e la concessione del contributo PNRR, il soggetto beneficiario dovrà procedere al pagamento della fattura, tramite il canale PagoPA.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.