Circolari

Circ. n. 13/2025

: LEGGE 12 SETTEMBRE 2025, N. 131 recante: “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.” [c.d. Legge quadro sulla montagna 2025]. (G.U. n. 218 del 19/09/2025)

Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 è stata pubblicata la Legge 12 settembre 2025, n. 131 recante:” Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e, cioè, il 20 settembre c.a.
Dopo più di 30 anni (l’ultimo aggiornamento normativo, infatti, è avvenuto con la L. n. 97/1994), il quadro normativo sulle zone montane viene finalmente aggiornato.
La legge, che si compone di VI Capi e complessivi 35 articoli, prevede uno stanziamento complessivo di 200 milioni di € l’anno, per il triennio 2025-2027, destinati a istruzione, sanità, turismo, agricoltura, al sostegno dell’imprenditoria e ai servizi nelle aree qualificate come montane (mobilità, infrastrutture digitali ecc.).

 

Legge 12 settembre 2025, n. 131

(Legge-quadro sulla montagna 2025)


 
Il provvedimento ha lo scopo di definire in maniera organica e sistematica le politiche pubbliche destinate ai territori montani.
Tra i principali obiettivi del provvedimento in esame, si evidenzia quello di apportare una contrazione delle condizioni di svantaggio connesse alla posizione geografica, di incoraggiare le attività produttive, di contrastare il problema dello spopolamento e permettere alle popolazioni residenti in tali zone di poter beneficiare di tutti i servizi essenziali (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scuola e sanità) a condizioni di uguaglianza con chi vive nelle altre aree del territorio nazionale.

 
Preme, tuttavia, segnalare che la concreta operatività delle misure introdotte con la legge in oggetto, è subordinata all’adozione di circa 20 decreti attuativi ministeriali e alcuni D.P.C.M., tra cui quello principale (ex articolo 2) deputato a determinare quali comuni sono da qualificare come montani e quali sono quelli beneficiari delle risorse stanziate. 

 

Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-09-19&atto.codiceRedazionale=25G00139&elenco30giorni=true

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi e delle Federazioni interessate [si veda sin d’ora la Circolare di Confcooperative Fedagripesca del 24 settembre 2025, Prot. n. 2688].

 

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capo I. NORME generali

 
Articolo 1. [Finalità]
La ratio legis sottesa al provvedimento in esame, come preannunciato, è quella di riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane la cui crescita economica e sociale rappresenta un obiettivo di interesse nazionale.
In attuazione, infatti, dell’articolo 44, comma 2, della Costituzione[1] (e conformemente agli articoli 174 e succ. del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), il provvedimento introduce nuove misure dirette a riconoscere e promuovere le zone montane e le loro popolazioni, quale obiettivo prioritario di interesse pubblico[2]. 
Analogamente, la legge affida allo Stato, alle regioni e agli enti locali, sempre nel rispetto delle specifiche competenze, il compito di promuovere il riconoscimento della specificità delle zone montane, sia presso l’Unione europea, sia presso le organizzazioni internazionali. 
All’attuazione delle sopra menzionate finalità, si provvede nel rispetto delle convenzioni in­ternazionali ratificate dall’Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile.

 
Articolo 2. [Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi]
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sono definiti i criteri per la classificazione dei “comuni montani” (tenuto conto dei parametri altimetrico e della pendenza) e che costituiscono le zone montane” a cui si applicano le disposizioni del provvedimento in oggetto.
Con il medesimo decreto si provvede alla predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani. Tale elenco sarà aggiornato con DPCM tenuto conto dei dati forniti dall’ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Con ulteriore DPCM, sempre sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, nell’ambito dell’elenco dei comuni montani di cui sopra sono, altresì, definiti i criteri per l’individuazione dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai Capi III (Servizi pubblici), IV (Tutela del territorio) e V (Sviluppo economico) della legge in commento e l’elenco dei comuni montani beneficiari.
La classificazione dei comuni montani disposta secondo la legge in commento, non si applica ai fini dell’applicazione delle misure previste nell'ambito della politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea e ai fini dell’esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani, che continueranno ad essere disciplinate in base alle rispettive normative di settore.
Infine, la disposizione contiene una delega al Governo ai fini del riordino, dell’integrazione e del coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni (anche di natura fiscale) in favore dei comuni montani, affinché risulti conforme alla nuova classificazione e ai nuovi principi introdotti dalla legge-quadro in parola. 

 

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capo II. progrAMMAZIONE STRATEGICA, RISORSE E MONITORAGGIO

 

Articolo 3. [Strategia per la montagna italiana]

La disposizione – che recepisce un emendamento promosso da Confcooperative Consumo e Utenza – reca la definizione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI), mediante la quale sono attuate le politiche di sviluppo delle aree montane, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, disciplinato dall’articolo 4, già menzionato[3].

La SMI rientra, infatti, tra gli interventi oggetto di finanziamento da parte del Fondo per il 2025, come si dirà a breve. 

La Strategia ha durata periodica triennale ed è definita con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e intesa in sede di Conferenza Unificata[4].

 

Articolo 4. [Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane]

Come preannunciato, l’articolo disciplina, per il 2025, le modalità di finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) istituito dall’articolo 1, comma 593, Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), distinguendo tra gli interventi di competenza dello Stato e quelli di competenza delle regioni e degli enti locali[5].

La definizione delle risorse da riservare agli interventi di competenza statale e a quelli di competenza regionale e degli enti locali, avviene con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il medesimo decreto ministeriale, nel disporre sulla ripartizione delle risorse, dovrà anche considerare

la classificazione dei comuni montani di cui al già menzionato articolo 2 del provvedimento in oggetto e anche della loro appartenenza alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, ovvero le province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola (articolo 1, comma 3, secondo periodo, Legge n. 56 del 2014)[6].

La disposizione chiarisce, inoltre, che le risorse erogate dal Fondo hanno un carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei, conformemente con quanto disposto dall’articolo 119, comma 5, della Costituzione.

Infine, si precisa che le misure disposte dalla legge in oggetto, che si configurino come aiuti di Stato, sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) indicando la Presidenza del Consiglio dei ministri quale soggetto responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato all’imprenditoria operante nelle zone montane (di cui si dirà in seguito)[7].

 

Articolo 5. [Relazione annuale]

La disposizione attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il compito di monitorare sull’attuazione e sull’impatto delle disposizioni recate dalla Strategia per la montagna italiana (articolo 3) e dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (articolo 4).

Si prevede, inoltre, la presentazione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, (da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata) alle Camere di una Relazione annuale sullo stato della montagna e sull’attuazione della Strategia per la montagna italiana, con particolare riguardo al complesso delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

 

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capo III. SERVIZI PUBBLICI

 

Articolo 6. [Sanità di montagna]

Al fine di valorizzare l’attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di aiuto previste dal provvedimento in oggetto, l’articolo, in primis, prevede:

  • che nella valutazione dei titoli di carriera (per la partecipazione a procedure concorsuali presso aziende ed enti del SSN), all'attività prestata dai già menzionati esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso tali strutture è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio;
  • una valorizzazione anche nella sfera dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del SSN;
  • che l'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e sociosanitarie sopra citate, per tre anni, costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, pe gli incarichi di direttore sanitario.

L’articolo, inoltre, introduce, a decorrere dall’anno 2025, un credito d’imposta, (in misura pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2.500 €) per coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali di montagna (ovvero ivi effettuano il servizio di medico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale) che, per ragioni di servizio, stipulano un contratto di locazione per un immobile ad uso abitativo.

Tale beneficio è riconosciuto anche a coloro che, per le medesime ragioni di servizio, acquistano nel comune ove prestano servizio, ovvero in un comune limitrofo, un immobile ad uso abitativo con sottoscrizione di un finanziamento/mutuo.

Per tali soggetti il credito di imposta spetta annualmente, a decorrere dal 2025, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60% dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di 2.500 €[8].

Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, saranno definiti i criteri, (compresi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi e le modalità di concessione del credito d’imposta di cui sopra) nonché le disposizioni inerenti i controlli e il recupero del beneficio eventualmente indebitamente fruito.

In considerazione delle peculiari condizioni di lavoro l’articolo, infine, prevede uno speciale compenso, di natura accessoria e  variabile, (nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi collettivi nazionali), a vantaggio del personale dirigente e non dirigente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale che ricadono nei comuni montani individuati con il DPCM di cui all’articolo 2 già menzionato, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti negli stessi comuni[9].

 

Articolo 7. [Scuole di montagna]

In primo luogo, la disposizione definisce le “scuole di montagna” circoscrivendole a quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni individuati con DPCM ai sensi dell’articolo 2 già menzionato e quelle con almeno un plesso situato in uno dei già menzionati comuni, che beneficiano delle misure di sostegno previste dalla legge in parola relativamente a tale plesso.

La disposizione, poi, prevede l’applicazione rispettivamente, dell'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del D.L. n. 98/2011 e del DPR n. 81/2009 (recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola).

È fatta salva la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe prevista dall'articolo 10-bis del D.L. n. 123/2023 (come modificato dall’articolo in commento e di cui si dirà a breve) allo scopo di garantire, (nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente), il servizio scolastico anche nelle scuole di montagna.

Viene, quindi, modificato l’articolo 10-bis, D.L. n 123/2023:

  1. sopprimendo il riferimento alla limitazione territoriale, per quanto attiene all’abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe[10];
  2. cassando, altresì, il riferimento territoriale esistente al comma 1, del medesimo articolo 10-bis (alle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia) in merito alla possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe ammessa nelle istituzioni scolastiche e educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti;
  3. riconoscendo tale possibilità di deroga anche rispetto ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado[11].

Infine, la disposizione in esame riconosce, anche per il personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prenda in locazione ovvero acquisti (contraendo un contratto di locazione/finanziamento/mutuo), un immobile ad uso abitativo per fini di servizio, l’agevolazione del credito d’imposta (analoga a quella già evidenziata nell’esame dell’articolo 6 sopra menzionato per il personale sanitario e per gli operatori sociosanitari) a decorrere dall’anno 2025, avente le medesime caratteristiche già decantate nell’esame dell’articolo 6, cui si rinvia[12].

 

Articolo 8. [Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani]

Allo scopo di agevolare la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a 36 mesi di età nei comuni montani, la disposizione prevede la possibilità che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possano promuovere  servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, (compresi i nidi e i micronidi aziendali)[13],  mediante soluzioni esaurienti per i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, considerando le specificità delle zone montane e delle condizioni produttive e socio-economiche  del territorio, l’esigenza di promuovere la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e la necessità che sia  garantita l'equilibrata esistenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali, nonché l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.

Conseguentemente, nell’ambito della SMI (Strategia nazionale per le montagne italiana di cui al sopra menzionato articolo 3 della legge in commento), una quota, non superiore al 20% delle risorse destinate agli interventi di competenza statale (articolo 4, comma 1, lettera b), legge in esame) può essere utilizzata per finanziare progetti innovativi diretti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l’infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani[14].

 

Articolo 10. [Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montagne]

L’articolo, oltre a prevedere che le università e le istituzioni AFAM (di alta formazione artistica, musicale e coreutica), aventi sede nei territori dei comuni montani, possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell’università e della ricerca, (allo scopo di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane), dispone che può essere autorizzata l’erogazione di finanziamenti destinati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei predetti territori dei comuni montani, ai fini della realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (ex articolo 1, comma 1, L. n. 338/2000), tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale adottato ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, L. n. 338/2000.

Inoltre, si prevede che le medesime università situate nei territori dei comuni montani, promuovano un programma di partenariato per l’innovazione con gli operatori privati, avente la finalità di erigere rapporti fra ricerca e imprese, favorendo le applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale in settori come quelli delle tecnologie per l’agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalità.

 

Articolo 11. [Servizi di comunicazione] 
La disposizione, che ha natura programmatica, è finalizzata a incoraggiare lo sviluppo delle infrastrutture per la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali (Strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani), garantire l’accesso a internet in banda ultra-larga, nonché sostenere la digitalizzazione della popolazione, resistendo al divario digitale e culturale, quali priorità per lo sviluppo socioeconomico dei comuni montani, con particolare riguardo ai comuni assoggettati a un maggiore rischio di spopolamento.
A tale scopo, sono promosse forme di partenariato pubblico-privato tra enti locali, operatori privati, start-up e centri di ricerca dirette a ridurre il già menzionato divario digitale.
La Strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani può prevedere il consolidamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle Amministrazioni ed Enti pubblici, (compreso, ad esempio, il servizio di telemedicina) nonché l’implementazione di sportelli accessibili nei quali erogare il servizio in presenza con particolare riguardo ai comuni soggetti a più ampio rischio di spopolamento.

 

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capo IV. tutela del territorio

 

Per la disamina dettagliata delle disposizioni relative al presente Capo IV, si rinvia alla Circolare di Confcooperative Fedagripesca del 24 settembre 2025, Prot. 2688, già citata.

In questa sede preme, tuttavia, evidenziare che in sede di esame in Parlamento del provvedimento in parola, sono stati recepiti alcuni emendamenti proposti da Confcooperative Fedagripesca, al comma 1, dell’articolo 19 (Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna).

Si tratta, in primis, della precisazione per cui, tra le imprese che possono beneficiare del credito di imposta previsto per servizi ecosistemici, sono ricomprese anche le cooperative forestali ed i loro consorzi.

In secondo luogo, tenuto conto che la previsione originaria era eccessivamente restrittiva nel prevedere che i possibili beneficiari del già menzionato credito di imposta dovessero esercitare la loro attività di impresa esclusivamente nei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, si è voluto precisato che tra i requisiti per l’accesso ai benefici, vi è quello di avere la sede legale e di svolgere prevalentemente (e non esclusivamente) la propria attività nei comuni montani, lasciando quindi la possibilità di integrare il proprio reddito anche con servizi ed attività effettuate fuori dal predetto territorio.

 

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capo V. SVILUPPO ECONOMICO

 

Articolo 23. [Finalità]

La disposizione enuclea le finalità del Capo V della legge in esame, prevedendo che le disposizioni ivi incluse hanno lo scopo di attuare, anche sul piano fiscale, gli obiettivi della legge in parola, come enunciati dall’articolo 1, già menzionato.

Ciò, come detto, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l’occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche tenuto conto della condizione particolare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.

Viene, poi, enunciata la c.d. “clausola di salvaguardia europea”, statuendo che le misure di sostegno di cui al Capo V sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardanti, come noto, la disciplina europea degli aiuti di Stato.

 

Articolo 24. [Professioni della montagna]

L’articolo riconosce le professioni della montagna quali custodi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

A tal fine si prevede che (fatte salve le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di maestro di sci nonché la professione di gestore di rifugio), la già menzionata Strategia nazionale per la montagna (SMI) può individuare ulteriori professioni di montagna, ai fini della introduzione, in raccordo con la legislazione regionale, di apposite misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

 

Articolo 25. [Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani]

La disposizione introduce una misura di sostegno, sotto forma di credito d’imposta[15], per le piccole imprese e microimprese[16] che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame (20 settembre 2025), intraprendano una nuova attività nei comuni montani (individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 2 sopra citato) e il cui titolare, alla data di avvio dell’attività stessa, non abbia compiuto il 41° anno di età.

La stessa agevolazione è riconosciuta, altresì, alle società, anche cooperative, che abbiano iniziato nello stesso periodo una nuova attività nei medesimi comuni montani, purché i soci siano per più del 50% persone fisiche e, all’avvio dell'attività, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che alla medesima data non abbiano compiuto il 41° anno di età, per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta successivi.

Il credito d’imposta in parola è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di € annui a decorrere dall’anno 2025.

L’agevolazione è concessa a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento[17].

Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo), saranno definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d’imposta anche per ciò che attiene all’accertamento del requisito anagrafico e il rispetto del limite di spesa disposto, nonché le disposizioni inerenti i controlli e il recupero del beneficio eventualmente indebitamente fruito.

 

Articolo 26. [Misure per l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani]

Al fine di combattere lo spopolamento dei comuni montani e incoraggiare l’integrazione economica e sociale della popolazione residente, l’articolo in commento introduce uno sgravio contributivo nei limiti di spesa annuali dettagliati[18], per gli anni dal 2026 al 2030, a vantaggio dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il 41° anno di età e che svolga in modo permanente la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Ciò, a condizione che il lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento da un comune non montano allo stesso comune montano, l’abitazione principale e il domicilio stabile[19].

 

Articolo 27. [Agevolazione per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna]

La disposizione introduce un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, per le persone fisiche che acquistino ovvero ristrutturino abitazioni principali nei comuni classificati come montani ai sensi dell’articolo 2, comma 2, già menzionato della legge in commento.

In dettaglio, il legislatore riconosce alle persone fisiche infra quarantunenni (che non hanno, cioè, compiuto il 41° anno di età) che stipulano un contratto di finanziamento ipotecario o fondiario, per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, (compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo) collocata in uno dei comuni montani di cui sopra (per il periodo d'imposta nel corso del quale è contratto il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi e  nei limiti delle risorse disponibili), un credito d'imposta commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso[20].

La disposizione specifica che il credito d’imposta in parola non spetta per immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (relativi, rispettivamente: alle abitazioni di tipo signorile, a ville, a castelli, a palazzi di eminente pregio artistico o storico)[21].

 

Articolo 29. [Incentivi per la natalità nei comuni montani]

Al fine di favorire il ripopolamento dei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5000 abitanti, la disposizione in esame introduce una misura agevolativa (contributo una tantum) per ogni figlio nato (o adottato) e iscritto all'anagrafe di uno dei già menzionati comuni, dopo la data di entrata in vigore della legge in parola[22].

Il medesimo decreto determina i criteri, i parametri e le modalità per la concessione del beneficio, compreso il requisito di residenza del minore e i connessi meccanismi di monitoraggio.

Nel valore del contributo una tantum in esame, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al D.lgs. n. 230/2021[23].

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CAPO VI. DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 31. [Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano]

L’articolo reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le disposizioni del provvedimento in commento (legge/fonte di rango primario) non si applicano alle Autonomie speciali qualora siano in contrasto con gli statuti delle stesse (che, si rammenta, sono adottati con legge costituzionale/fonte di grado superiore) e le relative norme di attuazione.

 

Articolo 32. [Sostegno finanziario locale]

La disposizione, infine, riconosce alle regioni e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il potere di determinare ulteriori forme di agevolazione, di riduzione di tasse, tributi e imposte di loro pertinenza per gli ambiti territoriali ricompresi nella legge in oggetto.

 

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[1] Articolo 44 della Costituzione:

  1. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
  2. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

[2] Si rimarca il valore strategico delle già menzionate zone, per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell’identità e della coesione delle comunità locali, anche quali ambiti necessari per il  contrasto alla crisi climatica e demografica, a vantaggio delle future generazioni e del progresso sostenibile degli interventi economici.

Il legislatore affida allo Stato, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, ciascuno in base alle proprie competenze, (auspicando una risposta equa finalizzata alla rimozione delle diseguaglianze determinate dalla situazione di oggettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’articolo 119 della Costituzione, fermo restando il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, disciplinato dall’articolo 4 della legge in esame), il compito di concretizzare gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane. Il tutto finalizzato a:

  • promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità delle già menzionate zone, limitando gli squilibri sociali ed economici rispetto ai territori non montani, anche tenuto conto del principio di insularità sancito dall'articolo 119, comma 6, della Costituzione;
  • favorire il ripopolamento delle già menzionate aree;
  • garantire ai residenti il concreto esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e semplificato accesso ai servizi pubblici essenziali, (in primis nei settori della sanità, dell’istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche attraverso strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l’accessibilità degli stessi da parte delle persone disabili);
  • promuovere, con un metodo compatibile con la tutela ambientale, l'agricoltura e la gestione forestale, il commercio, l'artigianato, l'industria e il turismo;
  • tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale delle zone montane, anche attraverso misure finalizzate alla riduzione del consumo di nuovo suolo, (conformemente alle direttive adottate in materia dall’Unione europea) e alla promozione della rigenerazione urbana.

 

 

 

 

 

[3] La Strategia ha il fine di sostenere:

  1. la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani;
  2. la possibilità di accesso:
    1. alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli sociosanitari e dell’istruzione, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
    2. alle farmacie, al servizio postale universale e ai servizi bancari;
    3. agli ulteriori servizi di interesse economico generale e ai negozi multiservizi;
  3. la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani;
  4. la residenzialità;
  5. le attività commerciali, le attività turistiche e gli insediamenti produttivi;
  6. il ripopolamento dei territori.

[4] Lo schema di decreto sulla SMI è trasmesso alle Camere per l'espressione del relativo parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Essa è coordinata con le politiche della Strategia forestale nazionale -SFN- (articolo 6 del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali/D. Lgs. n. 34/2018) e con la Strategia nazionale delle Green community (articolo 72, Legge n. 221/2015).

[6] È fatta salva l’applicazione dell’articolo 1, comma 595, L. n. 234/2021 sopra menzionata, che rinvia ad un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la ripartizione della quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, la materia degli interventi a favore delle zone montane rientra tra le c.d. competenze legislative residuali delle regioni.

Come noto, il già menzionato articolo 117, elenca, al comma 2, le materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato.

Al comma 3, le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni.

Al comma 4 viene, invece, definita la c.d. “potestà legislativa residuale” spettante alle Regioni per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

La montagna e le aree montane non rientrano né tra le competenze esclusive statali, né tra le competenze legislative concorrenti Stato/Regioni.

Ne deriva, conseguentemente, che le stesse siano assorbite nelle competenze legislative residuali delle Regioni.

[7] Ci si riferisce probabilmente alle agevolazioni previste dalla legge in commento, rispettivamente dall’articolo 19, comma 1 (contributo sotto forma di credito di imposta agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna); articolo 25 (contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese montane esercitate da giovani); articolo 26 (esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani per combattere lo spopolamento).

 

 

 

[8] Il credito d’imposta per i comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, in cui sussista una delle minoranze linguistiche storiche, ex lege n. 482/99, è riconosciuto nella misura pari al minor importo tra il 75% del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di € 3.500.

Il credito d’imposta in commento è utilizzabile esclusivamente in dichiarazione dei redditi.

Esso viene concesso nel limite di spesa di 20 milioni di € annui e non è cumulabile con:

  1. il credito di imposta spettante alle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del provvedimento in parola, per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna;
  2. la detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui “prima casa” prevista, come noto, dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (D.P.R. n. 917/86);
  3. la detrazione Irpef spettante sui canoni di locazione c.d. concordati, di all’articolo 16 del TUIR.

[9] Tale compenso, considerato il carattere accessorio e variabile, va erogato in ragione dell'effettiva presenza in servizio, ed è riconosciuto nel limite di spesa annuo lordo complessivo di 20 milioni di €, a decorrere dal 2025 da ripartire, tra i già menzionati contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore dei decreti per l’individuazione dei comuni montani.

Conseguentemente, è incrementato il finanziamento del SSN per il corrispondente importo di 20 milioni di € annui a decorrere dal 2025, alla cui copertura si provvede secondo quanto previsto dalle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 34 del provvedimento in esame, compreso l’utilizzo del FOSMIT (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) di cui all’articolo 4 sopra citato.

[10] In dettaglio, dalla rubrica all’articolo 10-bis, (Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno- “Agenda Sud”) viene espunta la locuzione “del Mezzogiorno– “Agenda Sud”.

[11] La disposizione, inoltre, deferisce ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il compito di determinare un punteggio aggiuntivo (ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza) a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente esplicato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado (individuate dal medesimo decreto) sulla base degli elenchi dei comuni montani, (determinati ai sensi dell’articolo 2 sopra menzionato), per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani ai sensi del provvedimento in parola e un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all’anzianità di servizio nelle medesime scuole.

[12] Con successivo  decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, saranno definiti i criteri, (compresi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi e le modalità di concessione del credito d’imposta di cui sopra) nonché le disposizioni inerenti i controlli e il recupero del beneficio eventualmente indebitamente fruito.

[13] Per le modalità di articolazione dei servizi educativi per l’infanzia, ex articolo 2, comma 3, D.lgs. n. 65/2017 sopra menzionato: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig

[14] Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, L. n. 234/2021 già menzionato, nella parte in cui dispone con riferimento alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sono ripartite le risorse (sentito il Ministro dell'istruzione e del merito), nel rispetto delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei adottate con decreto del Ministro dell'istruzione 22 novembre 2021, n. 334 e degli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia adottati con decreto del Ministro dell'istruzione il 24 febbraio 2022, n. 43.

[15] Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, nella misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della menzionata attività nei già menzionati comuni montani, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000 € e l’imposta calcolata applicando allo stesso reddito l’aliquota del 15%.

Qualora nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sussista una delle minoranze linguistiche storiche (ex lege n. 482/1999) e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento delle già menzionate attività, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 €, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15%, fermo restando il limite complessivo di 20 milioni di € annui a decorrere dall’anno 2025.

In base alla sopra citata Legge n. 482/1989, (in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e conformemente ai princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali), la Repubblica italiana tutela la lingua e la cultura delle popolazioni catalane, germaniche, albanesi, greche, slovene e croate, nonché di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

[16] Per la definizione di piccole imprese e microimprese, la disposizione rinvia alla raccomandazione 2003/CE della Commissione (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32003H0361), del 6 maggio 2003, secondo cui, ai sensi dell’articolo 2:

  • la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di € oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di € (paragrafo 1);
  •  nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di € (paragrafo 2);
  • nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

[17] La disposizione in parola, specifica che l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, inerente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, riguardante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

[18] La misura agevolativa, che si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis, è concessa nei seguenti limiti massimi:

  • 18,5 milioni di € nell’anno 2026;
  • 21,8 milioni di € nell’anno 2027;
  • 12,5 milioni di € nell’anno 2028;
  • 10,9 milioni di € nell’anno 2029;
  • 5,4 milioni di € nell’anno 2030;
  • 0,7 milioni di € nell’anno 2031.

Essa non è cumulabile con l’agevolazione a regime di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, consistente nella riduzione nella misura del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro (ex art. 1, comma 45, L. 220/2010).

[19] La misura dell’esonero, rimodulata in base alle diverse annualità di fruizione, è così articolata:

  • per gli anni 2026 e 2027, è pari al 100% dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore;
  • per gli anni 2028 e 2029, pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 4.000 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore;
  • per l’anno 2030, pari al 20% dei contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 1.600 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore.

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, (di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze,  delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dell’agevolazione in parola, anche tenuto conto del rispetto del limite di spesa fissato.

[20] L’agevolazione, che è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con altre agevolazioni e, in particolare, con i crediti d’imposta di cui ai sopra menzionati articoli 6, commi 2, 3 e 4 (credito d’imposta riconosciuto a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio sanitarie e assistenziali, per contratti di locazione ovvero per l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale nei comuni classificati come montani ai sensi della legge in esame) e 7, commi 5, 6 e 7 (credito d’imposta riconosciuto ai dipendenti delle scuole di montagna per contratti di locazione ovvero per finanziamenti diretti all’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale situati nei già menzionati comuni montani), nonché con la detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui “prima casa” prevista, come noto, dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (D.P.R. n. 917/86).

[21] Le disposizioni si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della legge in oggetto (20 settembre 2025), nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di € annui, a decorrere dall’anno 2025.
Con successivo decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in parola, saranno determinati i criteri e le modalità per la concessione dell’agevolazione in parola, anche tenuto conto del rispetto del limite di spesa fissato, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio eventualmente indebitamente fruito. 

[22] Pertanto, a decorrere dall'anno 2025 (e nel limite complessivo di 5 milioni di € annui), si prevede un contributo una tantum la cui entità è determinata con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in oggetto, (di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie).

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