Con la circolare in esame INPS dà attuazione all’art.
1, cc. 161-168, della Legge di Bilancio 2021(1) con cui è stato esteso dal 2021 fino al 2029 L’ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 30% SUI
RAPPORTI ATTIVI DI LAVORO DIPENDENTE (premi INAIL da pagare) già
applicabile nei mesi scorsi ai sensi del D.L. 104/2020(2) in alcuni contesti
regionali particolarmente svantaggiati quali Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il beneficio riguarda tutta la forza lavoro occupata, non
solo i nuovi assunti, sebbene dallo stesso, per espressa previsione normativa,
sia escluso il settore agricolo.
Come si ricorderà, la misura
è stata assoggettata specifica autorizzazione europea arrivata solo nei giorni
scorsi. Questo il motivo per cui solo ora l’INPS fornisce le relative
istruzioni, comprese quelle per recuperare gli arretrati legati ai mesi di
gennaio e febbraio appena passati.
Detto ciò, proprio per i meccanismi di preventiva
autorizzazione della misura in sede comunitaria e visto che la decisione per
ora assunta a livello UE copre il solo anno 2021, la circolare in esame si
riferisce unicamente a questa annualità, rinviando a successive comunicazioni le
istruzioni riconducibili al periodo 2022-2029.
In attesa di tale approvazione anche per i prossimi
anni, ricordiamo che la legge di bilancio 2021 mantiene inalterato un regime di
esonero pari al 30% fino al 2025,
riducendolo poi al 20% fino al 2027 e, infine, abbassandolo ulteriormente al
10% fino al 2029 anno in cui a legislazione vigente l’agevolazione
contributiva cesserà.
Operativamente, per quest’anno 2021 i datori di lavoro esporranno fino al prossimo mese di dicembre
i dati richiesti per la fruizione a conguaglio dell’esonero nei flussi Uniemens, con la possibilità, come
precisato anche con il successivo messaggio INPS n. 831 del 25 febbraio u.s. –
anch’esso allegato - di recuperare unicamente nei prossimi flussi di competenza
del mese di febbraio e marzo gli arretrati relativi al mese di gennaio e
febbraio 2021.
Per il resto, le indicazioni
fornite ricalcano sostanzialmente le istruzioni fornite da INPS con propria
circolare n. 122 del 22 ottobre u.s.,(3) allorquando l’Istituto aveva avviato la procedura per la fruizione del
medesimo esonero nei mesi ottobre-dicembre 2020.
In particolare, tra i principali chiarimenti:
-
la misura è
praticabile da datori di lavoro anche non imprenditori, per cui, laddove ne
ricorrano le condizioni, anche da Organizzazioni datoriali come
Confcooperative;
-
a livello geografico rileva la sede di lavoro o più precisamente la collocazione dell’unità produttiva presso cui sono denunciati i
lavoratori in Uniemens,
fatte salve le specifiche regole valide
-
sui rapporti di somministrazione,
per i quali farà fede la collocazione della sede legale o operativa
dell’agenzia di somministrazione in una delle regioni svantaggiate a
prescindere da dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività
lavorativa (par. 2.2);
-
per i lavoratori marittimi,
relativamente ai quali il presupposto consiste nell’essere imbarcati su navi
iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate (par. 2.3) ;
-
nell’ipotesi di un datore
di lavoro con sede legale in un’area ritenuta non svantaggiata, ma con unità
operative e quindi rapporti di lavoro riconducibili alle regioni interessate
dalla misura, lo stesso dovrà richiedere alla sede territoriale INPS
competente specifica autorizzazione al beneficio (codice “OL” che sarà attribuito dall’Istituto dopo i dovuti controlli);
-
l’agevolazione contributiva del 30% spetta unicamente con riferimento alla contribuzione previdenziale a
carico del datore di lavoro e, ovviamente, nel limite della contribuzione dovuta;
-
l’esonero è cumulabile
con altri esoneri o riduzioni di aliquote contributive nonché con altri
incentivi di tipo economico già previsti dal legislatore (ad esempio per
l’assunzione di disabili o di soggetti beneficiari di NASpI), sempreché non vi
sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione e sempreché sussista
un residuo di contribuzione sgravabile;
-
in linea con le regole generali, NON tutte le componenti della contribuzione datoriale sono soggette ad
esonero visto che, oltre ai premi
e contributi INAIL, sono escluse e quindi da versare specifiche voci quali ad esempio la contribuzione per il FIS e il contributo
dello 0,30% per i fondi interprofessionali (FONCOOP);
-
non essendo un incentivo all’assunzione, l’esonero non è
soggetto all’applicazione dei principi
generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo,
dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ma
configurandosi comunque come beneficio contributivo, se ne potrà godere alle condizioni
poste dall’art. 1, comma 1175, Legge 296/2006, vale a dire:
-
regolarità
contributiva (DURC);
-
assenza
di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di
lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
-
rispetto
della contrattazione leader, sottoscritta cioè dalle parti sociali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
-
da ultimo, ma non meno importante, i
soggetti interessati avranno accesso al beneficio compatibilmente con la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - come da ultima
riformulata nel c.d. “Quadro temporaneo” - per cui la misura sarà inserita a
cura dell’INPS nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai fini delle necessarie verifiche (es. limite
complessivo di aiuti di Stato per impresa pari a 1,8 milioni di euro).
* * *
Nel rimandare alla documentazione allegata per
ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n.3 del 13 gennaio 2021 – prot. n. 41.
(2) Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 64 del 17 agosto 2020 - prot. n. 2712.
(3)
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.79 del 27 ottobre 2020 –
prot. n. 3512