Nella notte è stato pubblicato
in GU (n.62 del 9-3-2020), il DPCM 9
marzo 2020 (all.)
che estende all’intero territorio nazionale
le ultime misure urgenti previste dal DPCM 8 marzo 2020 per le “aree a
contenimento rafforzato” in tema di
EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(DPCM 9 marzo
2020 – Estensione delle misure di contenimento all’intero territorio nazionale
– e altri provvedimenti)
Si tratta di una decisione
senza precedenti che chiama i cittadini, le famiglie, le imprese, i corpi
sociali e tutte le istituzioni di questo Paese ad un grande sacrificio, per il
bene di tutti e, soprattutto, dei più deboli. Il movimento delle cooperative e
delle imprese sociali italiane, le sue associazioni e articolazioni varie, ormai
da settimane stanno trovando il modo di essere accanto al Paese e alle sue
istituzioni, come è avvenuto nei momenti più importanti della nostra storia. Come
ci ha ricordato giusto ieri il Presidente Gardini, Confcooperative resta al
fianco delle imprese, dei cooperatori, delle loro famiglie e del Paese tutto,
continuando ad operare nelle restrizioni, anzitutto per rappresentare le
difficoltà di persone e imprese e la necessità di vagliare ed accogliere le
proposte avanzate in questi giorni per il contenimento dell’epidemia e il
rilancio del sistema.
Al momento resta fondamentale
sostenere il Governo e le Istituzioni, concorrendo al rispetto rigoroso e
puntuale delle prescrizioni di contenimento che, senza la convinzione e la
sollecitudine delle persone e delle associazioni, non produrranno gli effetti
sperati.
*
A. DPCM 9 marzo 2020 – Estensione
delle misure di contenimento all’intero territorio nazionale
Il nuovo decreto estende
le misure restrittive e di contenimento previste dall’art. 1 del DPCM 8
marzo 2020 per la sola Lombardia e 14 province del nord del Paese[1]
(v. Circ. 11 e 12 del Serv. Legisl.) all'intero territorio nazionale.
Il provvedimento è stato
adottato nella serata di ieri in considerazione dell’evolversi della situazione
epidemiologica, del suo carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei
casi sul territorio nazionale.
Avrà effetto dalla data
di oggi, 10 marzo 2020, e fino al 3 aprile 2020. Da oggi cessano di
produrre effetti le misure originariamente previste per l’intero territorio
nazionale (dagli articoli 2 e 3 del DPCM 8 marzo 2020) ove incompatibili con le
nuove misure di contenimento.
Su tutto il territorio
nazionale è dunque stabilito:
-
di evitare
ogni spostamento di persone fisiche, salvo quelli motivati da comprovate
esigenze lavorative (i), situazioni di necessità (ii), ovvero spostamenti per
motivi di salute (iii). È consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza.
La disposizione evidentemente non pone un
divieto assoluto, ma autorizza le autorità e le forze dell’ordine e di polizia
a chiedere giustificazioni di ogni forma di spostamento e, se del caso, ad
inibirlo.
(i) Le esigenze lavorative giustificano lo
spostamento. Quindi è in astratto consentito lo spostamento per recarsi nei
posti di lavoro, salva l’esortazione ad accedere a tutti gli istituti in grado
di evitare in concreto lo spostamento, quali ad es. il lavoro agile, il congedo
ordinario, le ferie. Dunque, lo spostamento per motivi di lavoro (non
necessariamente basato su esigenze lavorative straordinarie o indifferibili) è
consentito e non richiede speciali autorizzazioni, salva la necessità di comprovare
le esigenze lavorative. Il transito e
il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il
personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi spostarsi, limitatamente
alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
(ii)
Quanto alle situazioni di necessità certamente vi rientra l’uscita dal proprio
domicilio o dimora e per l’acquisto di generi di prima necessità.
(iii)
Quanto ai motivi di salute, certamente vi rientrano la visita o un controllo medico,
se non è disdettato dalla struttura sanitaria.
Quanto
ai profili dei controlli, delle sanzioni e delle modalità di giustificazione
degli spostamenti, si rinvia alla Direttiva del Ministro dell’Interno ai prefetti (all. 2 alla Circolare n. 13 del Serv. Leg.). Le giustificazioni allo
spostamento, in particolare, potranno essere comprovate mediante
autodichiarazione[2],
che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di
moduli forniti dalle forze di polizia. Beninteso, la veridicità dell’autodichiarazione
potrà essere verificata anche con successivi controlli;
-
il divieto di ogni forma di assembramento
di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Si
tratta di un divieto nuovo, non previsto dal DPCM 8 marzo 2020, e più generale,
che riguarda ogni forma di adunanza, assembramento, riunione, convegno,
congresso, meeting, assemblea;
-
la sospensione
di tutte le manifestazioni o eventi in luogo pubblico o privato, anche se
svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
-
la sospensione
(FINO AL 3 APRILE) dei servizi educativi per l’infanzia[3]
e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché
della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese
le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani (ferma in
ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza). Va
esclusa ogni forma di aggregazione alternativa e sospese le riunioni degli
organi collegiali in presenza;
-
la chiusura
di musei, altri luoghi e istituti di cultura;
-
la limitazione
delle attività di ristorazione e bar, esercitabili esclusivamente dalle 6:00
alle 18:00, con obbligo di garantire il rispetto della distanza di almeno un
metro a pena sospensione dell’attività;
-
la limitazione
delle altre attività commerciali, con obbligo di garantire accessi
contingentati e comunque idonei ad evitare assembramenti e tali da assicurare
il rispetto della distanza di almeno un metro a pena sanzione della sospensione
dell’attività[4].
L’impossibilità di assicurare le condizioni di sicurezza importa l’obbligo di
chiusura dell’attività;
-
la sospensione generalizzata degli eventi e le
competizioni sportive (anche nelle modalità a “porte chiuse” o “all’aperto in
assenza di pubblico”)[5],
nonché la sospensione dell’attività delle palestre, dei centri sportivi, delle
piscine, dei centri benessere e termali, centri culturali, sociali e ricreativi
e, infine, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
-
la sospensione dei congedi del personale
sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a
gestire le unità di crisi.
Le altre misure
originariamente previste per l’intero territorio nazionale (dagli articoli 2 e
3 del DPCM 8 marzo 2020) ove incompatibili con le nuove misure di contenimento,
non producono più effetti se incompatibili. Dunque si aggiungono certamente ai
divieti e alle limitazioni appena elencati:
-
la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado;
-
la previsione secondo la quale la modalità di lavoro
agile potrà essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai
datori di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
-
la raccomandazione, rivolta anche alle
associazioni di categoria, di promuovere la diffusione delle informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie;
-
varie prescrizioni e raccomandazioni, tra le
quali quelle specifiche per le persone anziane o affette da patologie
croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita[6];
per il personale sanitario e gli operatori di sanità pubblica.
*
B. Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14,
Potenziamento SSN
Nella notte è stato altresì
pubblicato il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante Disposizioni
urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione
all'emergenza COVID-19 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020).
Il provvedimento – per il cui
contenuto si rinvia al testo di legge (all. 2) e alle successive
comunicazioni dei servizi e delle federazioni interessate – potenzia la rete di
assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute in
considerazione dell’emergenza e della sua diffusività sul territorio nazionale.
*
C. Sospensione attività di vigilanza
Si
comunica, infine, che il Ministero dello Sviluppo economico – a seguito di
quanto disposto dal DPCM del 9 marzo 2020 – ha disposto la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutte le attività di vigilanza
sulle cooperative di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Servizio Revisione darà in
proposito dettagliate indicazioni.
*
Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it)
resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
[1] Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
Padova, Treviso, Venezia.
[2] Artt. 46 e 47, DPR 445/2000.
[3] Di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, vale a dire nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di età, le sezioni primavera, che accolgono
bambine e bambini tra 24 e 36 mesi di età; i servizi integrativi.
[4] Nei giorni festivi e prefestivi sono comunque chiusi
le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi presenti
all’interno di centri commerciali e dei mercati, salve le parafarmacie, le
farmacie, e i punti vendita di generi alimentari (ma sempre con obbligo del
rispetto della distanza di almeno un metro a pena sanzione della sospensione
dell’attività).
[5] Gli impianti sportivi
sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli
atleti, professionisti e
non professionisti, riconosciuti
di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano
(CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista
della loro partecipazione ai
giochi olimpici o a manifestazioni nazionali
ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi
e delle competizioni
sportive organizzati da
organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto
senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società
sportive, a mezzo del proprio personale
medico, sono tenute
ad effettuare i
controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
COVID-19 tra gli atleti, i
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie
svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che
sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di
un metro.
[6] È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone
anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati
di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque
luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.