Circolari

Circ. n. 13/2020

CIRCOLARE INPS n. 37 del 12 marzo 2020 SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI ASSICURATIVI.

Dopo l’INAIL, anche l’INPS dirama specifiche istruzioni rispetto alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti relativi a contributi e premi prevista dal decreto-legge 9/2020[1] relativamente AI SOLI COMUNI DEFINITI NELLA ZONA ROSSA INDIVIDUATA IN UN PRIMISSIMO TEMPO[2] (ART. 5) NONCHÉ AGLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO (IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO, TOUR OPERATOR)  DI TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (ART. 8).

Abbiamo protestato vivacemente con l’Istituto chiedendo istruzioni per tutto il territorio, ma al momento l’unico atto normativo da loro preso in considerazione è il Decreto Legge n. 9 con tutti i limiti che contiene. Il prossimo passo sarà sulle Regioni ivi richiamate per le casse integrazione in deroga.

Tornando alla Circolare n. 37 INPS, la sospensione decorre fino al 30 APRILE 2020 e per i Comuni della zona rossa riguarda adempimenti e versamenti in scadenza dal 23 febbraio u.s., mentre per le imprese del settore turistico-alberghiero in scadenza dal 2 marzo u.s..

Valgono per l’INPS le stesse sottolineature già fatte sulla sospensione dei premi INAIL, e cioè su quali siano le imprese del settore turistico alberghiero da considerare ai fini dell’applicazione dell’istituto.

 tal proposito anche in questa circolare sono richiamati puntualmente tutti i codici ATECO per i quali trova applicazione l’articolo 8.

Ciò detto, l’Istituto chiarisce che la sospensione riguarda datori di lavoro privati – compresi quelli del settore agricolo - che versano peraltro all’Istituto anche i premi assicurativi - lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli) nonché committenti e liberi professionisti obbligati alla Gestione Separata.

Sui datori di lavoro privati, bisogna evidenziare che la sospensione dei versamenti contributivi si applica tanto alla quota a proprio carico quanto a quella a carico del lavoratore ed è soggetto a sospensione anche l’eventuale termine di richiesta di rimborso di prestazioni (es. ammortizzatori) corrisposte direttamente al lavoratore, rimborso che di norma deve essere effettuato entro 6 mesi dalla fine del trattamento concesso.

Nelle situazioni di accentramento degli adempimenti contributi in caso di aziende plurilocalizzate l’art. 5 è applicabile soltanto ai contributi riferibili alle unità produttive, cantieri e o filiali ubicate nei Comuni della zona rossa di cui al DPCM del 1° marzo 2020, visto che in generale è alle attività svolte in tali zone che bisogna unicamente riferirsi.

Ulteriori istruzioni riguardano la casistica particolare di lavoratori cessati durante il periodo di sospensione, mentre invece in termini operativi l’INPS provvederà ad attribuire appositi codici autorizzativi (“7H” per Comuni zona rossa e “7L” per imprese settore turistico-alberghiero) che potranno essere visualizzate sul Cassetto previdenziale aziende.

Ricordiamo i meccanismi di recupero dei contributi sospesi:

Ø le imprese che operano nei territori degli 11 Comuni della zona rossa riprenderanno i versamenti, anche mediante rateizzazione, fino a 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dal prossimo mese di maggio;

Ø le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator attivi su tutto il territorio nazionale riprenderanno i versamenti, senza alcuna rateizzazione né interessi/sanzioni, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Risultano altresì sospesi la contribuzione delle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria nonché gli adempimenti circa la trasmissione delle denunce contributive (UNIEMENS).

Per quanto riguarda in particolare il SETTORE AGRICOLO, vale a dire le aziende agricole assuntrici di manodopera, la sospensione interesserà la trasmissione dei flussi DMAG relativi ai periodi retribuitivi del primo trimestre 2020 e i versamenti con scadenza 16 marzo 2020, riconducibili al 3° trimestre 2019.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento e in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell’INPS, si segnala, infine, che l’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni sulla sospensione, sempre ai sensi del D.L. 9/2020 e con riferimento ai soli Comuni della zona rossa, dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti di riscossione nonché di notifica dei verbali di accertamento e di illeciti amministrativi.



[1] Nostra circolare n. 8 del 3 marzo 2020 – prot. n. 679.

[2] Gli 11 Comuni sono: 1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vò.

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