Circolari

Circ. n. 13/2020

Finanza sostenibile - Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

Con Regolamento n.852 del 18 giugno 2020 (in GUUE 22 giugno 2020, L 198/13 – Allegato 1), l’Unione europea ha stabilito i criteri per determinare se e quando un’attività economica possa considerarsi eco-sostenibile, al fine di individuare il grado di sostenibilità degli investimenti.

Il Regolamento integra le disposizioni e gli obblighi di informativa previsti nel regolamento (UE) 2019/2088, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, che stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari ed i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari.

Il sistema di classificazione adottato a livello europeo con il nuovo Regolamento ha lo scopo di contribuire ad un'economia climaticamente neutra, ma, soprattutto, fornendo una "tassonomia" comune per individuare le attività che determinano una ricaduta positiva sotto il profilo ambientale, di orientare gli investimenti verso attività, tecnologie ed imprese più sostenibili, rappresentando al contempo uno strumento importante per combattere il fenomeno del green washing.

Secondo quanto chiarito nel Regolamento, l’istituzione di un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili costituisce l’azione più importante ed urgente prevista dal Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (pubblicato dalla Commissione con Comunicazione dell’8 marzo 2018), considerando che uno degli obiettivi fissati nel Piano d’azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili e che, a tale scopo, risulta strategica la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali.

Al riguardo, nei considerata del Regolamento è precisato che se i partecipanti ai mercati finanziari non forniscono nessuna spiegazione agli investitori rispetto a come le attività in cui investono contribuiscono agli obiettivi ambientali oppure se, per spiegare quel che costituisce un’attività economica «ecosostenibile», usano concetti differenti, per gli investitori è troppo gravoso controllare e confrontare i vari prodotti finanziari. È stato constatato, quindi, che tali pratiche scoraggiano gli investitori dall’investire nei prodotti finanziari ecosostenibili e che, d’altra parte, la mancanza di fiducia degli investitori penalizza gravemente il mercato di tali investimenti. Una chiara e trasparente informazione, inoltre, agevola gli investitori nel confronto tra le diverse opportunità di investimento oltrefrontiera e incentiva le imprese a rendere più ecosostenibili i loro modelli aziendali.

Nel Regolamento si auspica l’adozione di ulteriori linee guida su attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali, da sviluppare in una fase successiva.

Con riferimento ai criteri adottati, nel rinviare alla lettura del Regolamento in allegato per i dettagli, si riportano di seguito alcuni elementi di sintesi.

Il Regolamento si applica:

a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;

b) ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari;

c) alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non (rif. artt.19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE [1]).

 

Al fine di stabilire il grado di eco-sostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata positiva per l’ambiente se:

1) CONTRIBUISCE IN MODO SOSTANZIALE AL RAGGIUNGIMENTO DI UNO O PIÙ DEI SEGUENTI OBIETTIVI AMBIENTALI (indicati nell’articolo 9 del Regolamento) e non arreca un danno significativo a nessuno degli stessi:

a) mitigazione dei cambiamenti climatici

Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l’assorbimento dei gas a effetto serra;

b) adattamento ai cambiamenti climatici

Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici se:

1) comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull’attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi; o

2) fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi;

c) uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine

Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se contribuisce in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a prevenire il deterioramento di corpi idrici che sono già in buono stato, oppure dà un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in buono stato ecologico;

d) transizione verso un’economia circolare

Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se:

1) utilizza in modo più efficiente le risorse naturali, compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione, anche attraverso la riduzione dell’uso di materie prime primarie o aumentando l’uso di sottoprodotti e materie prime secondarie o misure di efficienza energetica e delle risorse;

2) aumenta la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento o della riutilizzabilità dei prodotti, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;

3) aumenta la riciclabilità dei prodotti, compresa la riciclabilità dei singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l’impiego di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;

4) riduce in misura sostanziale il contenuto di sostanze pericolose e sostituisce le sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, in linea con gli obiettivi indicati nel diritto dell’Unione, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità dei prodotti;

5) prolunga l’uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti;

6) aumenta l’uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;

7) previene o riduce la produzione di rifiuti, anche la produzione di rifiuti derivante dall’estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici;

8) aumenta la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;

9) potenzia lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, garantendo al contempo che i materiali di recupero siano riciclati nella produzione come apporto di materie prime secondarie di elevata qualità, evitando così il downcycling;

10) riduce al minimo l’incenerimento dei rifiuti ed evita lo smaltimento dei rifiuti, compresa la messa in discarica, conformemente ai principi della gerarchia dei rifiuti;

11) evita e riduce la dispersione di rifiuti; o

12) sostiene una attività elencate nei punti precedenti;

e) prevenzione e la riduzione dell’inquinamento

Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento mediante

1) la prevenzione o, qualora ciò non sia possibile, la riduzione delle emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, diverse dai gas a effetto serra;

2) il miglioramento del livello di qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo nelle zone in cui l’attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute umana e l’ambiente o il relativo rischio;

3) la prevenzione o la riduzione al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana e sull’ambiente legati alla produzione e all’uso o allo smaltimento di sostanze chimiche;

4) il ripulimento delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti; o

5) il sostegno di una delle attività elencate;

f) protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità o a conseguire la buona condizione degli ecosistemi, o a proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni.

Con specifico riferimento al raggiungimento degli obiettivi ambientale ed alla necessità di non arrecare pregiudizio al raggiungimento degli stessi, il Regolamento, per ognuno degli obiettivi individuati, individua i necessari elementi di analisi.

2) È SVOLTA NEL RISPETTO DELLE GARANZIE MINIME DI SALVAGUARDIA (procedure attuate da un’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo);

3) È CONFORME AI CRITERI DI VAGLIO TECNICO FISSATI DALLA COMMISSIONE ai sensi del Regolamento. Sotto tale profilo, è previsto che la Commissione, all’atto di fissare e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, assicuri che sia tenga conto della necessaria transizione in corso verso un’economia climaticamente neutra e che i criteri adottati siano basati sulle prove scientifiche disponibili e siano elaborati tenendo conto delle considerazioni relative al ciclo di vita, comprese le valutazioni esistenti del ciclo di vita, e siano aggiornati periodicamente. Nel caso in cui la valutazione scientifica non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza, si chiarisce che deve essere applicato il principio di precauzione in conformità dell’articolo 191 TFUE.

Gli articoli da 5 a 8 del Regolamento indicano, quindi, le regole per assicurare la trasparenza degli investimenti ecosostenibili, dei prodotti finanziari che promuovo caratteristiche ambientali e degli altri prodotti finanziari nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche e nelle dichiarazioni di carattere non finanziario.


































































[1] Ai sensi dell’articolo 19-bis della direttiva 2013/34/UE, le imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico e che superano, alla data di chiusura del bilancio, il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l'esercizio, includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

a)  una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;

b)  una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;

c)  il risultato di tali politiche;

d)  i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

e)  gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa”

L’articolo 29-bis, quindi, della medesima direttiva, dispone che gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, superano, su base consolidata, il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l'esercizio, includono nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività.