Con Regolamento n.852 del 18 giugno 2020 (in
GUUE 22 giugno 2020, L 198/13 – Allegato 1), l’Unione europea ha
stabilito i criteri per determinare se e quando un’attività economica possa
considerarsi eco-sostenibile, al fine di individuare il grado di sostenibilità
degli investimenti.
Il Regolamento integra le disposizioni e gli
obblighi di informativa previsti nel regolamento (UE) 2019/2088, relativo
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, che stabilisce
norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari ed
i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di
sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità
nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla
sostenibilità relative ai prodotti finanziari.
Il sistema di classificazione adottato a
livello europeo con il nuovo Regolamento ha lo scopo di contribuire ad un'economia
climaticamente neutra, ma, soprattutto, fornendo una "tassonomia"
comune per individuare le attività che determinano una ricaduta positiva sotto
il profilo ambientale, di orientare gli investimenti verso attività, tecnologie
ed imprese più sostenibili, rappresentando al contempo uno strumento importante
per combattere il fenomeno del green washing.
Secondo quanto chiarito nel Regolamento, l’istituzione
di un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili
costituisce l’azione più importante ed urgente prevista dal Piano d’azione per
finanziare la crescita sostenibile (pubblicato dalla Commissione con Comunicazione
dell’8 marzo 2018), considerando che uno degli obiettivi fissati nel Piano
d’azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti
sostenibili e che, a tale scopo, risulta strategica la formulazione di linee
guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli
obiettivi ambientali.
Al riguardo, nei considerata del
Regolamento è precisato che se i partecipanti ai mercati finanziari non
forniscono nessuna spiegazione agli investitori rispetto a come le attività in
cui investono contribuiscono agli obiettivi ambientali oppure se, per spiegare
quel che costituisce un’attività economica «ecosostenibile», usano concetti
differenti, per gli investitori è troppo gravoso controllare e confrontare i
vari prodotti finanziari. È stato constatato, quindi, che tali pratiche
scoraggiano gli investitori dall’investire nei prodotti finanziari
ecosostenibili e che, d’altra parte, la mancanza di fiducia degli investitori
penalizza gravemente il mercato di tali investimenti. Una chiara e trasparente
informazione, inoltre, agevola gli investitori nel confronto tra le diverse opportunità
di investimento oltrefrontiera e incentiva le imprese a rendere più
ecosostenibili i loro modelli aziendali.
Nel Regolamento si auspica l’adozione di ulteriori
linee guida su attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità,
compresi quelli sociali, da sviluppare in una fase successiva.
Con riferimento ai criteri adottati, nel
rinviare alla lettura del Regolamento in allegato per i dettagli, si riportano
di seguito alcuni elementi di sintesi.
Il Regolamento si applica:
a) alle misure adottate dagli Stati membri o
dall’Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari
o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie
resi disponibili come ecosostenibili;
b) ai partecipanti ai mercati finanziari che
mettono a disposizione prodotti finanziari;
c) alle imprese soggette all’obbligo di
pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione
consolidata di carattere non (rif. artt.19-bis e 29-bis della direttiva
2013/34/UE [1]).
Al fine di stabilire il grado di eco-sostenibilità
di un investimento, un’attività economica è considerata positiva per l’ambiente
se:
1) CONTRIBUISCE IN MODO SOSTANZIALE AL RAGGIUNGIMENTO DI UNO O PIÙ DEI
SEGUENTI OBIETTIVI AMBIENTALI
(indicati nell’articolo 9 del Regolamento) e non arreca un danno significativo
a nessuno degli stessi:
a) mitigazione dei cambiamenti climatici
Si
considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla
mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a
stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera al livello
che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema
climatico in linea con l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’accordo
di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando
l’assorbimento dei gas a effetto serra;
b) adattamento ai cambiamenti climatici
Si
considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’adattamento
ai cambiamenti climatici se:
1)
comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio
di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro
sull’attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi,
senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o
sugli attivi; o
2)
fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni
stabilite all’articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o
ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto
per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il
rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi;
c) uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine
Si
considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’uso
sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine
se contribuisce in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi
idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a
prevenire il deterioramento di corpi idrici che sono già in buono stato, oppure
dà un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle
acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in
buono stato ecologico;
d) transizione verso un’economia circolare
Si
considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla
transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo
e il riciclaggio dei rifiuti, se:
1)
utilizza in modo più efficiente le risorse naturali, compresi i materiali a
base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione,
anche attraverso la riduzione dell’uso di materie prime primarie o aumentando
l’uso di sottoprodotti e materie prime secondarie o misure di efficienza
energetica e delle risorse;
2)
aumenta la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento o della
riutilizzabilità dei prodotti, in particolare nelle attività di progettazione e
di fabbricazione;
3)
aumenta la riciclabilità dei prodotti, compresa la riciclabilità dei singoli
materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l’impiego di prodotti e
materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di
fabbricazione;
4)
riduce in misura sostanziale il contenuto di sostanze pericolose e sostituisce
le sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo
di vita, in linea con gli obiettivi indicati nel diritto dell’Unione, anche
rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la
tracciabilità dei prodotti;
5)
prolunga l’uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione
per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione,
la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei
prodotti;
6)
aumenta l’uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro
qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;
7)
previene o riduce la produzione di rifiuti, anche la produzione di rifiuti
derivante dall’estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di
edifici;
8)
aumenta la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;
9)
potenzia lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie
per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio,
garantendo al contempo che i materiali di recupero siano riciclati nella
produzione come apporto di materie prime secondarie di elevata qualità,
evitando così il downcycling;
10)
riduce al minimo l’incenerimento dei rifiuti ed evita lo smaltimento dei
rifiuti, compresa la messa in discarica, conformemente ai principi della
gerarchia dei rifiuti;
11)
evita e riduce la dispersione di rifiuti; o
12)
sostiene una attività elencate nei punti precedenti;
e) prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
Si
considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla
prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se contribuisce in modo
sostanziale alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento mediante
1)
la prevenzione o, qualora ciò non sia possibile, la riduzione delle emissioni
inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, diverse dai gas a effetto serra;
2)
il miglioramento del livello di qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo nelle
zone in cui l’attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al
minimo gli effetti negativi per la salute umana e l’ambiente o il relativo
rischio;
3)
la prevenzione o la riduzione al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla
salute umana e sull’ambiente legati alla produzione e all’uso o allo smaltimento
di sostanze chimiche;
4)
il ripulimento delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti; o
5)
il sostegno di una delle attività elencate;
f) protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
Si
considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla
protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se
contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare o ripristinare la
biodiversità o a conseguire la buona condizione degli ecosistemi, o a
proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni.
Con
specifico riferimento al raggiungimento degli obiettivi ambientale ed alla
necessità di non arrecare pregiudizio al raggiungimento degli stessi, il
Regolamento, per ognuno degli obiettivi individuati, individua i necessari
elementi di analisi.
2) È SVOLTA NEL RISPETTO DELLE GARANZIE MINIME DI SALVAGUARDIA (procedure attuate da un’impresa che svolge
un’attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida
OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni
Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti
dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione
dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti
fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo);
3) È CONFORME AI CRITERI DI VAGLIO TECNICO FISSATI DALLA COMMISSIONE ai sensi del Regolamento. Sotto tale profilo,
è previsto che la Commissione, all’atto di fissare e aggiornare i criteri di
vaglio tecnico, assicuri che sia tenga conto della necessaria transizione in
corso verso un’economia climaticamente neutra e che i criteri adottati siano
basati sulle prove scientifiche disponibili e siano elaborati tenendo conto
delle considerazioni relative al ciclo di vita, comprese le valutazioni
esistenti del ciclo di vita, e siano aggiornati periodicamente. Nel caso in cui
la valutazione scientifica non permetta di determinare il rischio con
sufficiente certezza, si chiarisce che deve essere applicato il principio di
precauzione in conformità dell’articolo 191 TFUE.
Gli articoli da 5 a 8 del Regolamento
indicano, quindi, le regole per assicurare la trasparenza degli investimenti
ecosostenibili, dei prodotti finanziari che promuovo caratteristiche ambientali
e degli altri prodotti finanziari nelle informative precontrattuali e nelle
relazioni periodiche e nelle dichiarazioni di carattere non finanziario.
[1] Ai sensi dell’articolo 19-bis della direttiva 2013/34/UE, le imprese di grandi dimensioni che
sono enti di interesse pubblico e che superano, alla data di chiusura del
bilancio, il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l'esercizio,
includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non
finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al
personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione
attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento
dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua
attività, tra cui:
a) una breve descrizione del modello aziendale
dell'impresa;
b) una descrizione delle politiche applicate
dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta
diligenza applicate;
c) il risultato di tali politiche;
d) i principali rischi connessi a tali aspetti
legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e
proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono
avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di
gestione adottate dall'impresa;
e) gli indicatori fondamentali di prestazione di
carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa”
L’articolo 29-bis, quindi, della medesima direttiva,
dispone che gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo
di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, superano, su
base consolidata, il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante
l'esercizio, includono nella relazione consolidata sulla gestione una
dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente almeno
informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti
umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria
alla comprensione dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati, della sua
situazione e dell'impatto della sua attività.