Con il
decreto in oggetto, pubblicato nei giorni scorsi nell’area pubblicità legale
del suo sito, il Ministero del Lavoro sancisce l’entrata in vigore del c.d. applicativo OIRA (Online Interactive Risk
Assessment) quale strumento facoltativo
di supporto utilizzabile gratuitamente dalle micro, piccole e medie imprese
limitatamente all’ambito “Uffici” per la valutazione dei rischi per la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
In
questo modo, viene data attuazione all’art. 29, comma 6-quater del T.U.
81/2008, così come modificato dal decreto legislativo 151/2015 (Jobs Act).
L’applicativo
è stato adottato sulla base di un modello fornito dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro,
opportunamente adattato per il nostro paese dopo una fase di test/sperimentazione di cui è stata progressivamente
informata anche la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro cui partecipano, come noto, anche le principali parti sociali
nazionali.
Il software è attualmente reperibile sia sul
sito del Ministero che su quello dell’INAIL ai seguenti indirizzi, dove si
trovano anche spiegazioni tecniche e approfondite dello strumento con annessi
tutorial e brochure: http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/adozione-dello-strumento-di-valutazione-oira.aspx/ oppure https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-oira-approvazione-decreto.html&tipo=news.
La valutazione dei
rischi – obbligo previsto dagli artt. 17 e 28 del T.U. - rappresenta
un’operazione sempre piuttosto delicata e complessa, per cui questa nuova
piattaforma – come detto dedicata per ora solo al comparto “Uffici” – dovrebbe guidare/orientare
i datori di lavoro meno strutturati nei diversi passaggi da compiere.
Si tratta di una mera semplificazione informatica, visto
che in linea generale nulla cambia a livello normativo.
Ad esempio, come
precisato nello stesso DM in oggetto (art. 1, comma 2), l’utilizzo di OIRA vale
per le attività di ufficio – dei settori sia privati che pubblici:
-
in cui siano
coinvolti lavoratori rispondenti alla definizione dell’art. 2 del T.U. - quindi
anche soci-lavoratori di cooperativa, tirocinanti, volontari, allievi
coinvolti in percorsi di istruzione/formazione;
-
con le stesse
limitazioni di cui all’art. 3 sempre del T.U. - rispetto a queste ci preme
richiamare il comma 3-bis, vale a dire le particolari disposizioni in
materia di salute e sicurezza valide per le cooperative sociali, soprattutto
con riferimento all’impiego dei soggetti diversamente abili, contenute nel D.I.
del 13 aprile 2011.(1)
OIRA consente di eseguire la valutazione dei rischi e
ottenere il relativo documento per le attività svolte negli uffici più
frequentemente come,
ad esempio, utilizzo del videoterminale e relativi accessori, segreteria,
rapporti con clienti/fornitori, archiviazione documenti.
Tuttavia, se nel singolo ufficio si svolgono attività non
contemplate, sarà compito del datore di lavoro di integrare il documento di
valutazione dei rischi elaborato utilizzando lo strumento informatico.
L’applicativo è di
facile navigazione, ma per permettere ai datori di lavoro interessati di
approfondire meglio è possibile esercitarsi in modalità di prova nonché
interrompere la procedura salvando i dati e riprendendo successivamente.
Previa apposita
registrazione,
il percorso di valutazione inizia con la fase
di “identificazione” dei pericoli presenti nell’impresa, articolati su
dodici specifici ambiti (aspetti organizzativi, luoghi di lavoro, incendio,
attrezzature di lavoro, impianto elettrico, sostanze pericolose, rischio
chimico, rischio biologico, movimentazione manuale dei carichi, attrezzature
munite di videoterminali, stress lavoro correlato, rumore, rischi aggiuntivi).
Sono disponibili
apposite schede che facilitano nell’individuazione dei rischi facendo stretto riferimento alle prescrizioni previste dalla
normativa. Successivamente, nella fase di “valutazione
e misure/programma” vanno indicate le misure di prevenzione obbligatorie
adottate ed eventualmente quelle migliorative. Infine, nella fase “report” viene generato il
documento di valutazione dei rischi e tutta l’ulteriore documentazione
obbligatoria.
Ci preme sottolineare
che OIRA può essere utilizzato tanto da
una nuova impresa - su cui grava come noto l’obbligo di valutare i rischi
entro 90 giorni dall’inizio dell’attività - quanto ai fini di un aggiornamento (a questo punto dinamico) della valutazione dei rischi e del relativo
documento, necessario per legge in presenza di modifiche del processo
produttivo o dell’organizzazione del lavoro, per evoluzione tecnica oppure a
seguito di infortuni significativi o se la sorveglianza sanitaria ne ha
evidenziato l’esigenza.
Come indicato nel DM
in oggetto, lo strumento verrà aggiornato in caso di necessità ad opera di uno
specifico gruppo di lavoro tecnico insediato presso l’INAIL.
Per ulteriori
approfondimenti rimandiamo al decreto allegato e ai link riportati in
precedenza.
(1)
Nostra circolare n. 19 del 12 luglio 2011 - prot. n. 3256.