Circolari

Circ. n. 13/2018

DM Lavoro 23 maggio 2018 OIRA settore “Uffici”: strumento di supporto per la valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezzada parte delle microimprese, piccole e medie imprese (T.U. n. 81/2008, art. 29, comma 6-quater).

Con il decreto in oggetto, pubblicato nei giorni scorsi nell’area pubblicità legale del suo sito, il Ministero del Lavoro sancisce l’entrata in vigore del c.d. applicativo OIRA (Online Interactive Risk Assessment) quale strumento facoltativo di supporto utilizzabile gratuitamente dalle micro, piccole e medie imprese limitatamente all’ambito “Uffici” per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In questo modo, viene data attuazione all’art. 29, comma 6-quater del T.U. 81/2008, così come modificato dal decreto legislativo 151/2015 (Jobs Act).

L’applicativo è stato adottato sulla base di un modello fornito dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, opportunamente adattato per il nostro paese dopo una fase di test/sperimentazione di cui è stata progressivamente informata anche la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro cui partecipano, come noto, anche le principali parti sociali nazionali.

Il software è attualmente reperibile sia sul sito del Ministero che su quello dell’INAIL ai seguenti indirizzi, dove si trovano anche spiegazioni tecniche e approfondite dello strumento con annessi tutorial e brochure: http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/adozione-dello-strumento-di-valutazione-oira.aspx/ oppure https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-oira-approvazione-decreto.html&tipo=news.

La valutazione dei rischi – obbligo previsto dagli artt. 17 e 28 del T.U. - rappresenta un’operazione sempre piuttosto delicata e complessa, per cui questa nuova piattaforma – come detto dedicata per ora solo al comparto “Uffici” – dovrebbe guidare/orientare i datori di lavoro meno strutturati nei diversi passaggi da compiere.

Si tratta di una mera semplificazione informatica, visto che in linea generale nulla cambia a livello normativo.

Ad esempio, come precisato nello stesso DM in oggetto (art. 1, comma 2), l’utilizzo di OIRA vale per le attività di ufficio – dei settori sia privati che pubblici:

  • in cui siano coinvolti lavoratori rispondenti alla definizione dell’art. 2 del T.U. - quindi anche soci-lavoratori di cooperativa, tirocinanti, volontari, allievi coinvolti in percorsi di istruzione/formazione;

  • con le stesse limitazioni di cui all’art. 3 sempre del T.U. - rispetto a queste ci preme richiamare il comma 3-bis, vale a dire le particolari disposizioni in materia di salute e sicurezza valide per le cooperative sociali, soprattutto con riferimento all’impiego dei soggetti diversamente abili, contenute nel D.I. del 13 aprile 2011.(1)

OIRA consente di eseguire la valutazione dei rischi e ottenere il relativo documento per le attività svolte negli uffici più frequentemente come, ad esempio, utilizzo del videoterminale e relativi accessori, segreteria, rapporti con clienti/fornitori, archiviazione documenti.

Tuttavia, se nel singolo ufficio si svolgono attività non contemplate, sarà compito del datore di lavoro di integrare il documento di valutazione dei rischi elaborato utilizzando lo strumento informatico.

L’applicativo è di facile navigazione, ma per permettere ai datori di lavoro interessati di approfondire meglio è possibile esercitarsi in modalità di prova nonché interrompere la procedura salvando i dati e riprendendo successivamente.

Previa apposita registrazione, il percorso di valutazione inizia con la fase di “identificazione” dei pericoli presenti nell’impresa, articolati su dodici specifici ambiti (aspetti organizzativi, luoghi di lavoro, incendio, attrezzature di lavoro, impianto elettrico, sostanze pericolose, rischio chimico, rischio biologico, movimentazione manuale dei carichi, attrezzature munite di videoterminali, stress lavoro correlato, rumore, rischi aggiuntivi).

Sono disponibili apposite schede che facilitano nell’individuazione dei rischi facendo stretto riferimento alle prescrizioni previste dalla normativa. Successivamente, nella fase di “valutazione e misure/programma” vanno indicate le misure di prevenzione obbligatorie adottate ed eventualmente quelle migliorative. Infine, nella fase “report” viene generato il documento di valutazione dei rischi e tutta l’ulteriore documentazione obbligatoria.

Ci preme sottolineare che OIRA può essere utilizzato tanto da una nuova impresa - su cui grava come noto l’obbligo di valutare i rischi entro 90 giorni dall’inizio dell’attività - quanto ai fini di un aggiornamento (a questo punto dinamico) della valutazione dei rischi e del relativo documento, necessario per legge in presenza di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, per evoluzione tecnica oppure a seguito di infortuni significativi o se la sorveglianza sanitaria ne ha evidenziato l’esigenza.

Come indicato nel DM in oggetto, lo strumento verrà aggiornato in caso di necessità ad opera di uno specifico gruppo di lavoro tecnico insediato presso l’INAIL.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo al decreto allegato e ai link riportati in precedenza.










(1) Nostra circolare n. 19 del 12 luglio 2011 - prot. n. 3256.

Documenti da scaricare

Circ132018.docx (572,51 KB)