Facendo seguito a precedenti comunicazioni (da
ultimo la Circolare del Servizio
legislativo 10/2018 del 26 luglio 2018), si inoltra una circolare
congiunta del Servizio legislativo di Confcooperative, di ICN e di
Confcooperative Fedagripesca avente ad oggetto
Ulteriori informazioni in
tema fatturazione elettronica
[prime indicazioni per le cooperative agricole]
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In vista dell’avvio, a partire dal 1° gennaio 2019,
del sistema universale di fatturazione elettronica, l’Amministrazione
finanziaria ha messo a disposizione una Guida pratica per i contribuenti
con spiegazioni concrete ed esemplari (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+fattura+elettronica+pa/Guida_La%2Bfattura_elettroniva_e_i_servizi_gratuiti_dell%27Agenzia_delle_Entrate.pdf).
Il neodirettore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore, ha da ultimo illustrato lo “stato dell’arte” e le attività in corso di studio e di sviluppo in tema di fatturazione elettronica, segnatamente lo scorso mercoledì 3 ottobre innanzi alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati (http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/108/Memoria_Agenzia_entrate_fatturazione_elettronica_.pdf).
Si coglie, ancora una volta, l’occasione della presente comunicazione per rimarcare il carattere straordinario dell’attuazione della riforma sulla fatturazione elettronica e l’opportunità di far emergere con congruo anticipo questioni giuridiche e di prassi da sottoporre all’Amministrazione, la quale sta giustappunto sollecitando le associazioni ad un dialogo critico al fine di preparare gli operatori all’appuntamento del 1 gennaio 2019 nel modo migliore possibile.
A tal proposito, si invitano i destinatari della presente a sollevare tutte le possibili questioni, sì da consentire ai servizi, alle federazioni e a ICN di elaborare eventuali proposte di soluzione da sottoporre all’Amministrazione.
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Qui appresso si rendono talune, specifiche,
prime indicazioni di carattere operativo riguardanti
la cooperazione agricola
Da più parti viene domandato quale sia la prassi che le cooperative agricole dovranno adottare in merito alla fatturazione dei conferimenti che effettueranno per conto dei produttori agricoli soci, a seguito dell’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica.
Premettiamo che stiamo collaborando con lo staff di ICN e interloquendo con l’Agenzia delle Entrate, al fine di pervenire ad una soluzione che sia la più agevole possibile anche se, giova sottolineare, l’assetto normativo vigente è ancora molto vincolato a procedure che erano studiate per una fatturazione cartacea ma che non sono più attuali alla luce dell’introduzione dei nuovi adempimenti digitali (vedi protocollo passivo, numero progressivo di emissione, ecc.).
Procediamo quindi con una prima analisi del problema, identificando una possibile soluzione.
Ricordiamo che è prassi diffusa, pressoché uniforme a livello nazionale, che le cooperative agricole di conferimento, sulla base di quanto disposto dall’art. 34, comma 7 del D.P.R. 633/1972 emettano la fattura per conto dei produttori agricoli soci conferenti, siano essi in regime speciale che ordinario.
La cooperativa, in tal caso, consegna un esemplare della fattura ai soci, ai fini dei successivi adempimenti prescritti dalla normativa IVA.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 6 del 25 gennaio 1994 ha fornito istruzioni operative al riguardo.
In particolare è stata ammessa la seguente procedura semplificata:
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la cooperativa emette la fattura per conto del socio osservando una propria numerazione progressiva;
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l'imprenditore agricolo conferente rinumera, seguendo il proprio numero progressivo, le fatture così ricevute, senza annullare il numero precedentemente impressovi e registrando le stesse.
È evidente che i nuovi sistemi di fatturazione elettronica, pur senza entrare in dettagli tecnici, non consentono più di predisporre la fattura da parte della cooperativa e di inviarla contestualmente al socio che provvederà, poi, ad apporvi una propria numerazione progressiva.
La soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate con la citata circolare n. 6/1994 potrebbe funzionare unicamente qualora venisse accettato che la numerazione progressiva sia unicamente quella in capo alla cooperativa, omettendo la successiva “rinumerazione” da parte del socio. Ma con ogni probabilità ciò sarebbe in contrasto con le regole stabilite dalla normativa interna (art. 21, dPR 633/1972) ed europea in tema di fatturazione che, come noto, impongono richiedono che il documento contenga un numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco per ciascun emittente.
Ragion per cui proponiamo una soluzione che, a nostro avviso, è già attuabile con l’impianto normativo vigente anche alla luce dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, utilizzando il Sistema di interscambio, per tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra operatori residenti, stabiliti nel territorio dello Stato (B2B e B2C) a norma dell’art. 1, comma 909, della Legge n. 205/2017.
Soluzione proposta. La cooperativa:
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predispone la fattura per conto del proprio socio conferente inserendo, per ogni singolo socio, il numero progressivo dello stesso, utilizzando a tal fine una numerazione sezionale per ciascun conferente (ad esempio 1/coop, 2/coop, ecc.). In tal modo le fatture emesse dal socio alla cooperativa risulteranno progressive senza alcuna interruzione e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio ad altri clienti. Si consideri che, spesso, le cooperative emettono per conto del socio poche fatture in un anno, ad esempio tre fatture di acconto ed una di saldo, per cui la numerazione progressiva non dovrebbe essere, salvo eccezioni, troppo complicata;
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evidenzia nel corpo della fattura elettronica che la stessa è stata emessa dal Cessionario, così come previsto dal punto 2.2.8 dell’allegato “A” al provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757 (indicazione del codice “CC”);
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invia la stessa al Sistema di Interscambio direttamente o tramite un proprio intermediario. Si ricorda che il sistema di interscambio è il “postino” dell’Agenzia delle Entrate, tramite il quale dovranno obbligatoriamente transitare tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute;
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comunica al produttore agricolo socio (tramite email o altro strumento ritenuto utile) che la fattura è stata emessa ed inviata per suo conto al Sistema di interscambio. Si consiglia di allegare alla mail, o altra comunicazione, anche copia pdf (o altro formato ritenuto adatto) della fattura, avendo cura di indicare nella stessa che non costituisce documento valido ai fini fiscali in quanto l’unico documento valido è quello in formato XML inviato al Sistema di interscambio;
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verifica che la fattura sia correttamente ricevuta (e recapitata) da parte del Sistema di interscambio, provvedendo a riemetterla correttamente qualora risulti scartata.
È evidente che, qualora venisse adottata tale soluzione (che non necessita di conferme ministeriali e, pertanto, già attuabile), occorre interpellare tempestivamente la propria software house per concordare le modifiche da apportare ai software gestionali ovvero, nel caso di acquisto di nuovo prodotto, assicurarsi preventivamente che il software contempli la possibilità di attuare la soluzione proposta.
Tuttavia si sottolinea che l’emissione della fattura per conto del socio, a prescindere da eventuali semplificazioni che verranno consentite in merito alla numerazione, comporta in ogni caso una modifica alle procedure amministrative, in quanto, essendo la cooperativa l’emittente della fattura, vengono posti in capo alla stessa nuovi adempimenti attualmente non previsti.
Tutte le operazioni di dialogo con il Sistema di interscambio devono essere curate (direttamente o tramite intermediario) dalla cooperativa.
La messa a disposizione al socio delle fatture emesse per suo conto non risulta per nulla immediata. Pur non essendo obbligatorio, si ritiene opportuno (almeno per il primo periodo) veicolare copie cartacee o in formato pdf. Il socio non ha in tempo reale un portale sul quale verificare lo stato delle sue fatture emesse, salvo entrare nel proprio cassetto fiscale (direttamente o tramite delegato) e prenderne visione, unitamente alle altre fatture emesse direttamente da lui.
La cooperativa potrebbe risolvere tale disguido mettendo a disposizione del socio un portale sul quale pubblicare tutta la documentazione elettronica e/o accordarsi con la software house di riferimento affinché vi provveda.
Un’ulteriore problematica potrebbe derivare dal fatto che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica. Qualora il socio optasse per la conservazione “gratuita” delle stesse tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate denominato “fatture e corrispettivi” potrebbero non esservi problemi particolari, se non quello legato alla firma digitale delle fatture. In caso contrario la cooperativa dovrebbe esercitare anche questa funzione per il tramite dell’intermediario prescelto.
Occorrerebbe un accordo tra la cooperativa, l’intermediario ed il socio. Peraltro, in conservazione andrebbero separatamente le fatture emesse tramite la cooperativa rispetto a tutte le fatture emesse e ricevute dal socio.
Oltre ai disguidi legati all’emissione non è possibile sottacere ad un problema che potrebbe evidenziarsi in modo importante soprattutto nella fase iniziale.
Oggi, per prassi diffusa, le fatture vengono emesse in una data (ad esempio 30 settembre) ed inviate agli agricoltori in data successiva (ad esempio nei primi giorni di ottobre). Questo non sarà più possibile, in quanto la fattura fiscalmente valida è unicamente quella inviata in formato XML al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, infatti che, sulla base di quanto disposto dall’art. 21 del decreto IVA, la fattura deve essere emessa non oltre il momento impositivo (nel caso delle cooperative agricole: pagamento del prezzo per i soci in regime speciale e/o determinazione dello stesso per i soci in regime ordinario), e si considera emessa unicamente quando viene consegnata al cessionario.
Tale problema si evidenzia non solo nel mondo agricolo ma in tutti i casi in cui la fattura deve essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui si determina il momento impositivo ai fini IVA (consegna dei beni, pagamento di acconti, pagamento di servizi, ecc.).
Inoltre, la cooperativa, con il sistema attuale, detrae l’iva nella data in cui la fattura è emessa in quanto, essendo l’emittente per conto del socio, ne viene immediatamente in possesso.
Dal 1° gennaio 2019 le fatture ricevute si potranno portare in detrazione unicamente quando sono recapitate al cessionario (cooperativa) da parte del Sistema di interscambio.
Dal che risulta evidente che, qualora si emettano le fatture a fine mese e magari si riesca anche ad inviarle al sistema di interscambio in pari data, le stesse potrebbero essere recapitate alla cooperativa nel mese successivo, con conseguente slittamento di un mese della detrazione dell’IVA. È ormai noto che l’Agenzia delle Entrate potrebbe impiegare fino a cinque giorni per consegnarle.
Per tentare di risolvere il problema nella prima fase di rodaggio l’Agenzia delle entrate, con la circolare 13/E/2018, pur ribadendo che le citate regole sono immodificate anche a seguito dell’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica, ha precisato che, si badi bene, solo in fase di prima applicazione, ed in funzione di un necessario adeguamento tecnologico, il file fattura inviato con un minimo di ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisce una violazione non punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997.
Alla luce di questo importante chiarimento, è possibile affermare che, nella prima fase, le fatture emesse per conto del socio a fine mese ed inviate con qualche giorno di ritardo nel mese successivo non comportino sanzioni, a patto che il socio non versi tardivamente l’IVA (ma è difficile che la cooperativa abbia la certezza che i soci versino l’IVA nei termini). Per evitare problemi legati all’emissione per conto terzi ed al fine di detrarre tempestivamente l’IVA da parte delle cooperative agricole, considerando che, di norma, sono le cooperative che decidono la data di pagamento degli acconti e della determinazione del prezzo, si potrebbe suggerire di stabilire questi momenti in una data anteriore all’ultima del mese. In tal caso, esemplificando, le fatture potrebbero essere emesse in data 20 ottobre ed essere comodamente inviate al sistema di interscambio il 25 ottobre. Con questa soluzione non vi sarebbero problemi di ritardo da parte del socio (che verserebbe comunque l’IVA con riferimento ad ottobre) e neppure di detrazione in capo alla cooperativa (che riceverebbe in ogni caso la fattura entro il 30 di ottobre: cinque giorni successivi al 25).
Tutto questo evidenzia l’importanza di dotarsi di strumenti utili per poter adempiere ai novellati obblighi e, per quanto possibile, di modificare alcune delle prassi attualmente in essere.
Date le evidenti e documentate difficoltà che potrebbero incontrare le cooperative, la Federazione terrà costantemente aggiornato le proprie associate sulle eventuali semplificazioni che venissero introdotte e rimane a disposizione, anche in collaborazione con ICN, per le risposte a quesiti, anche di carattere operativo.