Circolari

Circ. n. 13/2017

DECRETO CORRETTIVO NUOVO CODICE APPALTI -IN COLLABORAZIONE con Italia Consulting Network

Nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017- S.O. n.22 è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto, entrato in vigore il 20 maggio 2017.

 

Il provvedimento è costituito da 131 articoli che apportano numerose integrazioni e modifiche al Codice, recependo anche le segnalazioni e le indicazioni formulate, fra gli altri, dall'ANAC, dal Consiglio di Stato e dalle associazioni di categoria.

A tale procedura di consultazione pubblica l’Alleanza delle cooperative italiane ha partecipato attivamente offrendo un proprio documento di proposte (all. 1).

 

Di seguito sono riportate alcune disposizioni ritenute di maggiore interesse per le imprese e le cooperative; si rinvia, per altri aspetti di approfondimento, ad eventuali, successive comunicazioni degli altri Dipartimenti, Servizi e delle Federazioni di settore (si ricorda che in materia di edilizia ed abitazione è già stata diramata la CIRCOLARE DI FEDERABITAZIONE N. 14/2017)

 

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CONTRATTI SOTTO SOGLIA (art.25-Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50).

Tra le novità introdotte:

      • la semplificazione della procedura per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro: sarà possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per lavori in amministrazione diretta;

      • l’aumento, nell'ottica dell'ampliamento della platea concorrenziale, dei numeri dei soggetti invitati in tutte le procedure sotto soglia comunitaria. Questa richiesta è stata sostenuta dall’Alleanza delle cooperative italiane in sede di consultazione pubblica. Ne consegue pertanto che relativamente alle procedure sotto soglia:

  • per gli affidamenti di servizi e forniture d’importo superiore a 40.000 Euro ed inferiore alla soglia comunitaria, sono invitati almeno cinque operatori;

  • per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 150.000 Euro, sarà possibile procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori (anziché cinque);

  • per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1.000.000 di Euro, si potrà procedere mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici (anziché dieci);

  • il principio di “rotazione degli inviti e degli affidamenti”: ancora da comprendere l’esatta operatività del principio e se si stabilirà che, alla successiva procedura, non potranno essere invitati anche gli operatori economici già partecipanti alle precedenti selezioni, sebbene non aggiudicatari;

  • ai contratti sotto soglia si applicano i criteri ambientali minimi, il regime del conflitto di interesse e la clausola sociale sul subentro.

     

    QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA (art. 27-Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50).

    Il periodo di riferimento per la misurazione dei requisiti è di cinque (non più tre) anni. Tra i parametri qualificanti, inoltre, rientra anche l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’ANAC.

     

    CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI (art. 31-Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50; art.32 c.1 lett. c)- Modifiche all'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50; art. 52, c. 1 lett. c))- Modifiche all'articolo 83, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50)

    Sono rivisti i limiti alle modifiche della compagine delle ATI (Associazioni Temporanee di Imprese) e dei consorzi (di qualunque tipo: ordinari, stabili e consorzi di cooperative di produzione e lavoro). E’ ammessa pertanto la sostituzione della consorziata esecutrice indicata in sede di gara con altra consorziata in corso di esecuzione del contratto (per sopravvenuta crisi della consorziata originariamente indicata, suo recesso o per altri fatti o atti sopravvenuti).

    Torna il principio del cd “cumulo alla rinfusa” dei requisiti (economico finanziari e tecnico organizzativi) tra consorzio stabile e consorzi esecutori. Per i consorziati non esecutori valgono le regole generali sull’avvalimento.

     

    AVVALIMENTO (art. 56-Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50).

    Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

    E’ escluso l’avvalimento per sopperire alla mancanza di attestato SOA.

     

    RATING DI IMPRESA (art. 52, comma 1, lett. e-Modifiche all'articolo 83, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50).

    Il rating di impresa, che serve non solo ai fini di qualificazione degli operatori economici, ma è ora anche criterio di aggiudicazione degli appalti, diventa volontario. Viene concesso su richiesta dell’operatore economico e consiste nell’attribuzione di premialità ai fini della valutazione dell’offerta.

    I requisiti reputazionali tengono conto, in  particolare,  dei  precedenti comportamenti dell'impresa,  con  riferimento  al  mancato  utilizzo  del  soccorso istruttorio,  all'applicazione  delle  disposizioni  sulla   denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e  dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia  in  sede  di  partecipazione  alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.

     

    QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI (Art. 52, c.1 lett. d- Modifiche all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50).

    Si riproduce una disciplina analoga a quella vigente prima dell’entrata in vigore del Codice per valutare i requisiti di qualificazione per gli appalti di lavori di importo non inferiore a 20 milioni di euro, prevedendo la possibilità di scegliere i 5 migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi.

     

    CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (art. 60- Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50).

    Si introducono:

  • modifiche alle ipotesi di esclusivo utilizzo dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) che si traducono nell’obbligo per l’operatore economico di indicare nell’offerta economica (ad eccezione degli affidamenti fino a 40.000 Euro) non più soltanto i costi per la sicurezza sul lavoro, ma anche i costi della manodopera  che non devono essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministero del lavoro sulla base dei CCNL comparativamente più rappresentativi dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

  • modifiche alle ipotesi del criterio del minor prezzo, che si concretizzano nell’ampliamento della possibilità di ricorrere all’aggiudicazione al prezzo più basso:

            • per i lavori, tale facoltà è ammessa per affidamenti fino a 2 milioni di Euro purché  vengano utilizzate procedure ordinarie (non procedure negoziate) sulla  base del  progetto  esecutivo. Inoltre, il criterio del prezzo più basso deve essere subordinato all’adozione dell’esclusione automatica delle offerte con percentuali di ribasso troppo inferiori o superiori alla media, sorteggiando solo in sede di gara il criterio matematico per individuarle;

            • per i servizi e le forniture, tale facoltà è ammessa per affidamenti fino a 40.000  Euro senza condizioni;

            • per i servizi e  le forniture di importo superiore a 40.000 Euro ed inferiore alla soglia comunitaria, tale facoltà è ammessa solo per quelli caratterizzati da elevata ripetitività (salvo contenuto tecnologico o elevata innovatività);

  • un tetto massimo stabilito dalla stazione appaltante per il punteggio economico rispetto all’offerta tecnica entro il limite del 30 per cento. Questa nuova disposizione è stata fortemente richiesta dall’Alleanza delle cooperative italiane.

     

    GARANZIE (art. 59- Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50).

    Oltre alla facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 Euro, è introdotta la facoltà, a scelta dell’offerente, di costituire la garanzia provvisoria anche a mezzo assegno o bonifico bancario.

    Viene ridotto del 50 per cento l’importo della garanzia per MPMI (e relativi raggruppamenti), non cumulabile con la riduzione prevista per il possesso di certificazioni di qualità; inoltre è ridotto del 30 per cento l’importo della garanzia per l’offerente che sia in possesso di rating di legalità e rating di impresa.

     

    SUBAPPALTO (art. 69- Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50).

    Diventa operativo il divieto di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto ad un operatore economico che abbia preso parte alla procedura di gara per l’affidamento del medesimo contratto e viene eliminato l’obbligo generale di indicazione della terna dei subappaltatori (permane esclusivamente per le procedure sopra soglia ovvero anche per procedure sotto soglia qualora le prestazioni abbiano ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). In caso di appalti con più tipologie di prestazioni, la terna andrà indicata per ciascuna tipologia di prestazione omogenea.

    Il ricorso al subappalto è sempre ammesso a prescindere dalla previsione di specifica clausola del bando.

     

    SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI (art. 88- Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50).

Le novità introdotte riguardano:

  • il riconoscimento della specialità e la semplificazione delle procedure di affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi contemplati nell’Allegato IX,  tramite  modifica della rubrica del Capo II (alla indicazione di appalti di servizi sociali si aggiungono anche gli appalti di altri servizi nei settori ordinari). Pertanto, il nuovo ambito di applicazione cd “alleggerito”, riguarda una serie di servizi nei settori ordinari, ossia: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative;

  • le integrazioni in materia di servizi sanitari e sociali che introducono misure quanto alla loro programmazione, aggregazione ed aggiudicazione (anche sotto soglia):

  • in materia di Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, è contemplata l’obbligatorietà per le amministrazioni aggiudicatrici di approvare gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore;

  • in materia di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze e qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, le finalità sono perseguite tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ad ambiti/distretti sociali e sanitari e a istituzioni analoghe;

  • per gli appalti elettronici, si possono applicare le procedure di aggiudicazione  elencate dagli articoli da 54 a 58 del Codice (accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici e procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione);

  • rispetto alle procedure di aggiudicazione, si applicano le previsioni di cui agli articoli da 60 a 65 del Codice (procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoziata senza pubblicazione del bando e dialogo competitivo);

  • per le procedure di scelta del contraente, si devono applicare le disposizioni di cui agli articoli 68 (Specifiche tecniche), 69 (Etichettature), 72 (Inviti ai candidati), 79 (Fissazioni termini), 80 (Motivi di esclusione), 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) e 95 (Criteri di aggiudicazione), adottando il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

  • gli appalti di servizi sotto la soglia comunitaria (750.000 Euro), sono affidati nel rispetto di quanto previsto dall’art.36, in materia di contratti sotto soglia.

 

CRITERI DI SELEZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 52- Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50).

Viene reintrodotto l’obbligo per la mandataria di possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in caso di RTI.

Eliminato il soccorso istruttorio per le irregolarità formali e le carenze “non essenziali. Inoltre, come già detto, è previsto che il soccorso istruttorio rilevi nell’attribuzione del rating di impresa.

 

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (art. 62- Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50).

Nelle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la valutazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, potrà essere effettuata solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

 

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Altre disposizioni di particolar interesse riguardano:

 

APPALTO INTEGRATO (art. 38-Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50).

Risultano ampliate le ipotesi di ricorso all’appalto integrato nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. Si introduce un periodo transitorio di dodici mesi che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza.

 

OBBLIGO DI SUBENTRO (art.33- Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50).

Il subentro del nuovo appaltatore nei rapporti di lavoro dell’aggiudicatario uscente è previsione obbligatoria per tute le procedure, indipendentemente da specifiche previsioni del bando.

 

CAUSE DI ESCLUSIONE (art.49- Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.50).

Sono integrate le cause di esclusione con la rilevanza della condanna per false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile. Si introduce poi la verifica dell’assenza di clausole di esclusione rispetto anche procuratori generali ed institori (oltre ai membri del Consiglio di amministrazione) in  ragione dell’attribuzione loro di potere di rappresentanza legale della società.

 

Il Decreto interviene poi, tra i vari  aspetti di interesse, sulla progettazione (è previsto l'uso obbligatorio dei parametri di cui al D.M. 143/2013 per il calcolo dei compensi a base di gara); sulle varianti (si specifica che la variante per errore progettuale è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis); sulle manutenzioni (un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà disciplinare la progettazione semplificata per le manutenzioni fino a 2.500.000 di Euro); sulle garanzie di pagamento dei compensi dei progettisti (divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei compensi dei professionisti all'ottenimento del finanziamento per l'opera progettata; nei contratti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura -non attinenti agli interventi sui beni culturali- la stazione appaltante non potrà più prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso); sui costi della manodopera e costi della sicurezza (distinzione chiara della definizione dei due importi: la stazione appaltante, allorché  determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera ed i costi della sicurezza che devono essere scorporati dal costo complessivo e non sono assoggettati al ribasso d'asta); sul partenariato pubblico privato (sale da 30% al 49% il contributo pubblico per la realizzazione di opere in partenariato pubblico privato); sull’accesso agli atti (è dato avviso ai concorrenti e candidati dei provvedimenti di ammissione ed esclusione corredati dalle relative motivazioni);  inoltre, sui  poteri dell’Anac (l'Autorità non potrà più prescrivere alle stazioni appaltanti la correzione di eventuali atti di gara ritenuti illegittimi, mentre restano vincolanti i pareri precontenzioso richiesti dalla stazione appaltante o da una delle parti).

 

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