Nella Gazzetta Ufficiale n.
103 del 5 maggio 2017- S.O. n.22 è stato pubblicato il decreto legislativo in
oggetto, entrato in vigore il 20
maggio 2017.
Il provvedimento è
costituito da 131 articoli che apportano numerose integrazioni
e modifiche al Codice, recependo anche le segnalazioni e le indicazioni
formulate, fra gli altri, dall'ANAC, dal Consiglio di Stato e dalle
associazioni di categoria.
A tale procedura
di consultazione pubblica l’Alleanza delle cooperative italiane ha partecipato
attivamente offrendo un proprio documento di proposte (all. 1).
Di seguito sono riportate alcune
disposizioni ritenute di maggiore interesse per le imprese e le cooperative;
si rinvia, per altri
aspetti di approfondimento, ad eventuali, successive comunicazioni degli altri
Dipartimenti, Servizi e delle Federazioni di settore (si ricorda che in materia
di edilizia ed abitazione è già stata diramata la CIRCOLARE DI FEDERABITAZIONE N. 14/2017)
*
CONTRATTI SOTTO SOGLIA (art.25-Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50).
Tra le novità introdotte:
-
la semplificazione della procedura per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro: sarà possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, o per lavori in
amministrazione diretta;
-
l’aumento, nell'ottica
dell'ampliamento della platea concorrenziale, dei numeri dei soggetti invitati in tutte le procedure sotto
soglia comunitaria. Questa richiesta è stata sostenuta dall’Alleanza delle
cooperative italiane in sede di consultazione pubblica. Ne consegue pertanto che
relativamente alle procedure sotto soglia:
-
per gli affidamenti
di servizi e forniture d’importo superiore a 40.000 Euro ed inferiore alla
soglia comunitaria, sono invitati almeno
cinque operatori;
-
per i lavori
di
importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 150.000 Euro, sarà
possibile procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori
(anziché cinque);
-
per i lavori
di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1.000.000 di Euro, si potrà procedere mediante procedura
negoziata con consultazione di almeno
quindici operatori economici (anziché dieci);
-
il principio
di “rotazione degli inviti e degli affidamenti”: ancora da comprendere
l’esatta operatività del principio e se si stabilirà che, alla successiva
procedura, non potranno essere invitati anche gli operatori economici già
partecipanti alle precedenti selezioni, sebbene non aggiudicatari;
-
ai contratti sotto soglia si applicano i criteri ambientali minimi, il regime
del conflitto di interesse e la clausola sociale sul subentro.
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA (art. 27-Modifiche
all'articolo 38 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50).
Il periodo di riferimento per la
misurazione dei requisiti è di cinque (non
più tre) anni. Tra i parametri
qualificanti, inoltre, rientra anche l’assolvimento degli obblighi di
comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’ANAC.
CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI (art. 31-Modifiche all'articolo
47 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50; art.32 c.1 lett. c)- Modifiche
all'articolo 48, comma 7, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; art. 52, c. 1 lett. c))- Modifiche
all'articolo 83, comma 8, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50)
Sono rivisti i
limiti alle modifiche della compagine
delle ATI (Associazioni Temporanee
di Imprese) e dei consorzi (di
qualunque tipo: ordinari, stabili e consorzi di cooperative di produzione e
lavoro). E’ ammessa pertanto la sostituzione della consorziata esecutrice
indicata in sede di gara con altra consorziata in corso di esecuzione del
contratto (per sopravvenuta crisi della consorziata originariamente indicata,
suo recesso o per altri fatti o atti sopravvenuti).
Torna il principio
del cd “cumulo alla rinfusa” dei
requisiti (economico finanziari e tecnico organizzativi) tra consorzio stabile
e consorzi esecutori. Per i consorziati non esecutori valgono le regole
generali sull’avvalimento.
AVVALIMENTO (art. 56-Modifiche all'articolo
89 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50).
Il contratto di
avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’impresa ausiliaria.
E’ escluso
l’avvalimento per sopperire alla mancanza di attestato SOA.
RATING DI IMPRESA (art. 52,
comma 1, lett. e-Modifiche all'articolo 83, comma 10, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50).
Il rating di
impresa, che serve non solo ai fini di qualificazione degli operatori
economici, ma è ora anche criterio di
aggiudicazione degli appalti, diventa volontario.
Viene concesso su richiesta dell’operatore economico e consiste
nell’attribuzione di premialità ai
fini della valutazione dell’offerta.
I requisiti reputazionali tengono conto,
in particolare, dei
precedenti comportamenti dell'impresa,
con riferimento al
mancato utilizzo del
soccorso istruttorio,
all'applicazione delle disposizioni
sulla denuncia obbligatoria di
richieste estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei costi
nell'esecuzione dei contratti e
dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in
sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di
esecuzione del contratto.
QUALIFICAZIONE
DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI (Art. 52,
c.1 lett. d- Modifiche all'articolo
83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50).
Si riproduce una
disciplina analoga a quella vigente prima dell’entrata in vigore del Codice per
valutare i requisiti di qualificazione per gli appalti di lavori di importo non
inferiore a 20 milioni di euro, prevedendo la possibilità di scegliere i 5
migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (art.
60- Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50).
Si introducono:
-
modifiche alle
ipotesi di esclusivo utilizzo dell’OEPV
(Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) che si traducono nell’obbligo per
l’operatore economico di indicare nell’offerta economica (ad eccezione degli
affidamenti fino a 40.000 Euro) non più soltanto i costi per la sicurezza sul
lavoro, ma anche i costi della manodopera che non devono essere inferiori ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministero del lavoro
sulla base dei CCNL comparativamente più rappresentativi dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali;
-
modifiche alle
ipotesi del criterio del minor prezzo, che si concretizzano nell’ampliamento della possibilità di
ricorrere all’aggiudicazione al prezzo più basso:
-
per i lavori, tale facoltà è
ammessa per affidamenti fino a 2 milioni di Euro purché vengano utilizzate procedure ordinarie (non
procedure negoziate) sulla base del progetto
esecutivo. Inoltre, il criterio del prezzo più basso deve essere
subordinato all’adozione dell’esclusione automatica delle offerte con
percentuali di ribasso troppo inferiori o superiori alla media, sorteggiando
solo in sede di gara il criterio matematico per individuarle;
-
per i servizi e le
forniture, tale facoltà è ammessa per affidamenti fino a 40.000 Euro senza condizioni;
-
per i servizi
e le forniture di importo superiore
a 40.000 Euro ed inferiore alla soglia comunitaria, tale facoltà è ammessa solo
per quelli caratterizzati da elevata ripetitività (salvo contenuto tecnologico
o elevata innovatività);
-
un tetto
massimo stabilito dalla stazione appaltante per il punteggio economico rispetto
all’offerta tecnica entro il limite del 30 per cento. Questa nuova disposizione è stata fortemente
richiesta dall’Alleanza delle cooperative italiane.
GARANZIE (art. 59- Modifiche all'articolo
93 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50).
Oltre alla facoltà
di non richiedere la garanzia provvisoria per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 Euro, è introdotta la
facoltà, a scelta dell’offerente, di costituire la garanzia provvisoria anche a mezzo assegno o bonifico bancario.
Viene ridotto del 50 per cento l’importo della
garanzia per MPMI (e relativi raggruppamenti), non cumulabile con la
riduzione prevista per il possesso di certificazioni di qualità; inoltre è
ridotto del 30 per cento l’importo della garanzia per l’offerente che sia in
possesso di rating di legalità e rating di impresa.
SUBAPPALTO (art. 69- Modifiche all'articolo
105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50).
Diventa operativo
il divieto di affidare in subappalto le
prestazioni oggetto del contratto ad un operatore economico che abbia preso
parte alla procedura di gara per l’affidamento del medesimo contratto e
viene eliminato l’obbligo generale di
indicazione della terna dei subappaltatori (permane esclusivamente per le
procedure sopra soglia ovvero anche per procedure sotto soglia qualora le
prestazioni abbiano ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa). In caso di appalti con più tipologie di prestazioni, la
terna andrà indicata per ciascuna tipologia di prestazione omogenea.
Il ricorso al
subappalto è sempre ammesso a
prescindere dalla previsione di specifica clausola del bando.
SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI
ORDINARI (art. 88- Modifiche
all'articolo 142 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50).
Le novità introdotte riguardano:
-
il riconoscimento della
specialità e la semplificazione delle procedure di affidamento dei servizi
sociali e degli altri servizi contemplati nell’Allegato IX, tramite
modifica della rubrica del Capo II (alla indicazione di appalti di
servizi sociali si aggiungono anche gli appalti di altri servizi nei settori
ordinari). Pertanto, il nuovo ambito di applicazione cd “alleggerito”, riguarda
una serie di servizi nei settori ordinari, ossia: servizi sanitari, servizi
sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi
pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni
sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri
servizi di organizzazioni associative;
-
le integrazioni in materia di
servizi sanitari e sociali che introducono misure quanto alla loro programmazione, aggregazione ed
aggiudicazione (anche sotto soglia):
-
in materia di Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti, è contemplata l’obbligatorietà per le amministrazioni
aggiudicatrici di approvare gli strumenti di programmazione nel
rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore;
-
in materia di aggregazioni
e centralizzazioni delle committenze e qualificazione delle stazioni appaltanti
e centrali di committenza, le finalità sono perseguite tramite le forme di
aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ad ambiti/distretti
sociali e sanitari e a istituzioni analoghe;
-
per gli appalti
elettronici, si possono applicare le procedure di aggiudicazione elencate dagli articoli da 54 a 58 del Codice (accordi quadro, sistemi dinamici di
acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici e procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione);
-
rispetto alle procedure
di aggiudicazione, si applicano le previsioni di cui agli articoli da 60 a 65 del Codice (procedura
aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoziata senza pubblicazione
del bando e dialogo competitivo);
-
per le procedure di scelta
del contraente, si devono applicare le disposizioni di cui agli articoli
68 (Specifiche tecniche), 69 (Etichettature), 72 (Inviti ai candidati), 79 (Fissazioni termini), 80 (Motivi di esclusione), 83 (Criteri di selezione e soccorso
istruttorio) e 95 (Criteri di
aggiudicazione), adottando il criterio dell’Offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
-
gli appalti di servizi sotto la
soglia comunitaria (750.000 Euro), sono affidati nel rispetto di quanto
previsto dall’art.36, in materia di contratti sotto soglia.
CRITERI DI SELEZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO (art.
52- Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50).
Viene reintrodotto l’obbligo per la
mandataria di possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in caso di RTI.
Eliminato il
soccorso istruttorio per le irregolarità
formali e le carenze “non essenziali. Inoltre, come già detto, è previsto
che il soccorso istruttorio rilevi nell’attribuzione del rating di impresa.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (art. 62-
Modifiche all'articolo
97 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50).
Nelle ipotesi in
cui il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la valutazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, potrà essere
effettuata solo ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
*
Altre disposizioni di particolar interesse
riguardano:
APPALTO INTEGRATO (art. 38-Modifiche all'articolo
59 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50).
Risultano ampliate le ipotesi di ricorso all’appalto integrato nei casi
in cui l’elemento tecnologico o
innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente
rispetto all’importo complessivo dei lavori. Si introduce un periodo transitorio di dodici mesi che
prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti
preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in
vigore del codice e nei casi di urgenza.
OBBLIGO DI SUBENTRO (art.33-
Modifiche all'articolo
50 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50).
Il subentro del
nuovo appaltatore nei rapporti di lavoro dell’aggiudicatario uscente è previsione obbligatoria per tute le
procedure, indipendentemente da specifiche previsioni del bando.
CAUSE DI ESCLUSIONE (art.49-
Modifiche all'articolo
80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50).
Sono integrate le
cause di esclusione con la rilevanza della condanna per false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile. Si introduce poi la verifica dell’assenza di clausole di
esclusione rispetto anche procuratori generali ed institori (oltre ai membri
del Consiglio di amministrazione) in
ragione dell’attribuzione loro di potere di rappresentanza legale della
società.
Il Decreto
interviene poi, tra i vari aspetti di
interesse, sulla progettazione (è previsto l'uso obbligatorio dei
parametri di cui al D.M. 143/2013 per il calcolo dei compensi a base di gara);
sulle varianti (si specifica che la variante per errore
progettuale è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis); sulle manutenzioni (un
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà disciplinare
la progettazione semplificata per le manutenzioni fino a 2.500.000 di Euro);
sulle garanzie
di pagamento dei compensi dei progettisti (divieto per le
stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei compensi dei
professionisti all'ottenimento del finanziamento per l'opera progettata; nei
contratti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura -non
attinenti agli interventi sui beni culturali- la stazione appaltante non potrà
più prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso); sui
costi
della manodopera e costi della sicurezza (distinzione chiara della
definizione dei due importi: la stazione appaltante, allorché determina l'importo posto a base d'asta,
individua nel progetto i costi della manodopera ed i costi della sicurezza che
devono essere scorporati dal costo complessivo e non sono assoggettati al
ribasso d'asta); sul partenariato pubblico privato (sale
da 30% al 49% il contributo pubblico per la realizzazione di opere in
partenariato pubblico privato); sull’accesso agli atti (è dato
avviso ai concorrenti e candidati dei provvedimenti di ammissione ed esclusione
corredati dalle relative motivazioni); inoltre,
sui poteri dell’Anac (l'Autorità
non potrà più prescrivere alle stazioni appaltanti la correzione di eventuali
atti di gara ritenuti illegittimi, mentre restano vincolanti i pareri precontenzioso
richiesti dalla stazione appaltante o da una delle parti).
*