Con la nota in oggetto, il Ministero del
Lavoro illustra il nuovo prospetto
informativo che i datori di lavoro devono presentare rispetto agli obblighi occupazionali dei disabili per
l’anno 2016.
Il prospetto andrà inviato ENTRO il 15 MAGGIO 2016 una scadenza
che, rispetto agli anni precedenti, determina per i soggetti interessati ampi
margini di tempo per adempiere.
La proroga della scadenza – altrimenti
fissata alla fine di questo mese – si spiega soprattutto con le novità sul
collocamento mirato introdotte dal Dlgs. n.151/2015(1) e con la necessaria
conseguenza di dover adeguare i relativi servizi
informatici, disponibili solo a partire dal 15 aprile prossimo.
Vale sempre ricordare che la legge n.
68/1999 detta le regole per l’inserimento al lavoro dei disabili attraverso
quote obbligatorie e riservate a questi lavoratori, escludendo il socio lavoratore dal computo
della quota di riserva, che andrà quindi calcolata solo sui lavoratori
dipendenti (articolo 4).
Tra le NOVITA’
normative, rispetto alle quali la
nota ministeriale fornisce ulteriori istruzioni operative, ci preme richiamare:
-
Par. 1: l’esclusione dalla
base di computo dei lavoratori ammessi al telelavoro, anche in
proporzione all’orario svolto con questa modalità qualora il ricorso al
telelavoro sia solo parziale (sono altresì esclusi sia i lavoratori
somministrati presso l’utilizzatore sia gli apprendisti, ma in questo caso si
tratta di conferme);
-
Par. 2: l’eventuale
conteggio nella quota di riserva di lavoratori già disabili prima
dell’instaurazione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il
collocamento obbligatorio, sempre che siano affetti da una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 60% (45% se intellettiva o psichica) o da specifiche minorazioni
come disciplinate dalle norme in materia di pensioni di guerra (dalla 1°
alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978);
-
Par. 4: l’applicazione in
forma automatica, tramite autocertificazione e non su specifica istanza,
dell’esonero parziale ai datori di lavoro che occupano addetti impegnati in
lavorazioni con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille (datori tenuti
comunque a versare il contributo giornaliero per ciascun disabile non
assunto pari a 30,64 €);
-
Par. 6: la promozione a regola generale dell’assunzione dei disabili attraverso la richiesta nominativa in alternativa alla
c.d. richiesta numerica, con specifiche e distinte modalità/tempistiche di
comunicazione e di compilazione del prospetto. In base alle nuove disposizioni,
se il datore di lavoro non procederà entro 60 giorni all’assunzione diretta,
saranno gli uffici competenti del collocamento mirato ad avviare i lavoratori
secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o in base ad altri
parametri concordati con l’impresa.
(1)
Nostra
circolare n. 51 del 1° ottobre 2015 prot. n. 4303