Circolari

Circ. n. 13/2016

Ministero Lavoro NOTA n. 33/970 del 17-02-2016.Presentazione del prospetto informativo legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Con la nota in oggetto, il Ministero del Lavoro illustra il nuovo prospetto informativo che i datori di lavoro devono presentare rispetto agli obblighi occupazionali dei disabili per l’anno 2016.

Il prospetto andrà inviato ENTRO il 15 MAGGIO 2016 una scadenza che, rispetto agli anni precedenti, determina per i soggetti interessati ampi margini di tempo per adempiere.

La proroga della scadenza – altrimenti fissata alla fine di questo mese – si spiega soprattutto con le novità sul collocamento mirato introdotte dal Dlgs. n.151/2015(1) e con la necessaria conseguenza di dover adeguare i relativi servizi informatici, disponibili solo a partire dal 15 aprile prossimo.

Vale sempre ricordare che la legge n. 68/1999 detta le regole per l’inserimento al lavoro dei disabili attraverso quote obbligatorie e riservate a questi lavoratori, escludendo il socio lavoratore dal computo della quota di riserva, che andrà quindi calcolata solo sui lavoratori dipendenti (articolo 4).

Tra le NOVITA’ normative, rispetto alle quali la nota ministeriale fornisce ulteriori istruzioni operative, ci preme richiamare:

  • Par. 1: l’esclusione dalla base di computo dei lavoratori ammessi al telelavoro, anche in proporzione all’orario svolto con questa modalità qualora il ricorso al telelavoro sia solo parziale (sono altresì esclusi sia i lavoratori somministrati presso l’utilizzatore sia gli apprendisti, ma in questo caso si tratta di conferme);

  • Par. 2: l’eventuale conteggio nella quota di riserva di lavoratori già disabili prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sempre che siano affetti da una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% (45% se intellettiva o psichica) o da specifiche minorazioni come disciplinate dalle norme in materia di pensioni di guerra (dalla 1° alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978);

  • Par. 4: l’applicazione in forma automatica, tramite autocertificazione e non su specifica istanza, dell’esonero parziale ai datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille (datori tenuti comunque a versare il contributo giornaliero per ciascun disabile non assunto pari a 30,64 €);

  • Par. 6: la promozione a regola generale dell’assunzione dei disabili attraverso la richiesta nominativa in alternativa alla c.d. richiesta numerica, con specifiche e distinte modalità/tempistiche di comunicazione e di compilazione del prospetto. In base alle nuove disposizioni, se il datore di lavoro non procederà entro 60 giorni all’assunzione diretta, saranno gli uffici competenti del collocamento mirato ad avviare i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o in base ad altri parametri concordati con l’impresa.










(1) Nostra circolare n. 51 del 1° ottobre 2015 prot. n. 4303