E’ stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016, il Decreto
Legislativo (all. 1) avente ad
oggetto il
RIORDINO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Il decreto entra in vigore il 10 dicembre 2016.
In sede di
esame parlamentare dello schema di decreto, tra i vari soggetti chiamati a
fornire un contributo in merito, è intervenuta anche l’Alleanza delle Cooperative Italiane partecipando al ciclo di
audizioni tenutosi presso la Commissione Industria del Senato il 21 settembre
u.s. e presso la Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati il 3
ottobre u.s. (all. 2).
Si ricorda
che il tema delle Camere di commercio si inserisce nel quadro complessivo della
riforma della Pubblica Amministrazione (Legge n.124/2015, cd “legge Madia”, v. Circolare
del Servizio legislativo n.17/2015) e che contestualmente all’approvazione
di tale provvedimento sono stati approvati in via definitiva altri quattro
decreti attuativi della riforma della PA (disciplina della dirigenza della
Repubblica; Testo unico sui servizi pubblici locali; Scia; Enti di ricerca).
Il
provvedimento in esame attua l’art. 10 della legge124/2015.
Tra le principali disposizioni del testo normativo, si
segnalano:
-
la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con
conseguente riduzione del numero delle Camere dalle attuali 105 a 60;
-
la riduzione del diritto annuale
a carico delle imprese del 50%;
-
la limitazione delle partecipazioni
societarie;
-
la riduzione del 30% del numero dei
consiglieri;
-
la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei
revisori.
*
-
RIORGANIZZAZIONE
Nello
specifico, il provvedimento prevede:
-
la presenza di almeno una Camera per Regione e Città
metropolitana;
-
l’accorpamento delle Camere con meno di 75mila imprese iscritte;
-
il raggiungimento di un numero massimo di 60 Camere
entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (8 giugno 2017).
È in ogni caso prevista
la possibilità di istituire o mantenere le Camere
in aree di confine
ovvero in determinate zone montane.
Per le
Camere oggetto di accorpamento, si stabilisce che le eventuali procedure di
rinnovo degli organi già in corso sono sospese (o comunque non avviate) e si
dispone la proroga degli organi in carica fino al momento dell’insediamento del
nuovo Consiglio.
La
riorganizzazione, al termine di un procedimento molto articolato, verrà infine
sancita da un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà
essere emanato entro il 7 agosto 2017.
*
-
FUNZIONI
Il decreto
prevede una ridefinizione dei compiti
attribuiti alle Camere con l’obiettivo di focalizzarne l’attività
su attività istituzionali evitando, al contempo, duplicazioni di responsabilità
con altri enti pubblici.
In
particolare:
-
sono confermati i
compiti in materia di pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese,
e tutte le funzioni previste dalla legge in materia di tutela del consumatore e
della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei
prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale,
rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine
delle merci e documenti per l’esportazione;
-
le Camere possono fornire attività di sostegno alla
competitività delle piccole e medie imprese e dei territori per la preparazione ai mercati internazionali;
sono in ogni caso escluse dai
compiti delle Camere le attività promozionali direttamente svolte all’estero;
-
le Camere potranno altresì offrire assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza
da realizzare in regime di separazione contabile (tali attività sono
tuttavia limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali e non possono essere finanziate con i diritti
camerali o di segreteria);
-
infine, si prevede che le
decisioni di partecipazione delle Camere a società e di costituzione di
aziende speciali siano sottoposte all’approvazione da parte del Ministero
dello Sviluppo economico.
Tra le altre competenze, è rafforzata quella
relativa alla formazione e gestione del fascicolo informatico di
impresa; è previsto l’impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale
nonché lo sviluppo e la promozione del turismo; sono richiamate le
competenze in materia ambientale e supporto alle p. m. i. per il
miglioramento delle condizioni ambientali; è confermata e precisata la
competenza in tema di orientamento al lavoro e alle professioni, anche
mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti
(attraverso, ad esempio, la tenuta e la gestione del registro nazionale per l’alternanza
scuola-lavoro di cui all’art. 1,comma 41 della Legge n.107/2015); potranno
essere svolte attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri
soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea.
Riguardo
alla tenuta del Registro delle imprese, si ribadiscono quindi la competenza in capo alle Camere e
la vigilanza in capo al MiSE.
Il giudice del Registro non sarà più nominato dal Presidente del tribunale del
capoluogo di provincia bensì dal Presidente
del tribunale delle imprese competente per il territorio dove ha la sede la
Camera.
*
3.ORGANI
(Art.1)
Per
alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto riduce il numero
dei
-
componenti del Consiglio, che passano a:
-
16 consiglieri per le Camere che hanno
sino a 80.000 imprese iscritte "(attualmente sono previsti 20 consiglieri
quando vi sono sino a 40.000 imprese e 25 se il numero delle imprese va da
40.001 a 80.000);
-
22 consiglieri per le Camere che hanno
oltre 80.000 imprese iscritte (attualmente sono previsti 30 consiglieri)"..
Ai
fini del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni di categoria che
intendono partecipare al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale è
considerato, tra gli altri, quale parametro il numero di imprese che risultano
iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di pubblicazione dell’avviso, purchè nell’ultimo biennio
abbiamo pagato almeno una quota annuale di adesione.
Si
introduce direttamente in norma tale previsione, rinviando al decreto attuativo per la
definizione per ciascun settore economico delle soglie al di sotto delle quali
le medesime quote associative sono considerate meramente simboliche, oltre
che prevedere la tracciabilità dei dati
necessari ai fini della composizione degli organi che vengono quindi presentati
con modalità esclusivamente telematiche. Al fine di consentire la verifica
della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di
rappresentatività, si prevede che tutta la documentazione sia presentata,
depositandola secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati
appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio,
alla quale può accedere esclusivamente chi è parte del procedimento, nonché la
Regione e il Ministero competente, e solo se direttamente interessato ai dati
consultati.
Si
dispone poi di considerare, con un peso proporzionalmente ridotto, le imprese
iscritte a più organizzazioni e che sono prese in considerazione ai fini del
calcolo della rappresentatività di tutte le organizzazioni alle quali sono
associate.
L’applicazione
del principio di delega che prevede la necessità di garantire la rappresentanza
equilibrata nei Consigli delle Camere accorpate delle rispettive basi
associative troverà completa attuazione nel decreto attuativo di riferimento.
Viene
comunque precisato che tale rappresentanza equilibrata deve essere assicurata
almeno nei settori che nel Consiglio camerale hanno più di un rappresentante.
-
componenti della Giunta, che passano a:
Il numero dei componenti
di Giunta sono previsti in 5 e 7, per le due fasce dimensionali in cui sono
suddivise le Camere;viene di conseguenza ridotto il numero dei componenti che
può richiedere la convocazione straordinaria della Giunta che da quattro
componenti passa a tre. Resta fermo che l’elezione della Giunta è disciplinata
in sede di regolamento ministeriale di attuazione e che in tale sede si potrà
procedere a individuare le soluzioni idonee per migliorare la rappresentatività
della Giunta stessa rispetto alle imprese dei territori di riferimento e la
capacità della Giunta di esprimere in termini unitari ed attuare gli indirizzi
del Consiglio.
Per tutti i
componenti è dettato poi il limite a due
mandati per un massimo di 10
anni (in precedenza, il limite era di tre mandati).
Inoltre,
tutti gli incarichi – tranne quello nei collegi dei revisori - saranno svolti a
titolo gratuito.
Sarà un
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, a stabilire sia i criteri di rimborso delle spese sostenute
per lo svolgimento degli incarichi, sia i limiti al trattamento economico degli
amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle
unioni regionali.
L’attività
svolta sarà soggetta alla vigilanza del MiSE, che attraverso un comitato
indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere.
Le unioni regionali non saranno più
enti obbligatori. L’unione regionale potrà essere costituita solo nelle
circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre Camere e in cui tutte le Camere presenti aderiscono a tali
associazioni. In assenza di unioni regionali ed in presenza di più Camere,
le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti
attribuiti alle unioni regionali, sono svolte dalla Camera del comune capoluogo
di regione.
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-
FINANZIAMENTO
Il decreto (Art.4)
si occupa anche del finanziamento
delle attività svolte dalla Camere prevedendo in particolare, una riduzione
del diritto annuale a carico delle imprese del 40% per il 2016 e del 50% a
decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014.
È inoltre
prevista la possibilità per le Camere di aumentare
le misure del diritto annuale nel limite del 20% per il cofinanziamento
di specifici progetti di interesse strategico condivisi con le regioni in
materia di sviluppo economico locale e di organizzazione di servizi alle
imprese.
Un’ulteriore
novità è rappresentata dalla riforma del cd Fondo perequativo che, in primo
luogo, cambia nome e diventa Fondo di
perequazione, sviluppo e premialità e, nella sostanza, non sarà più finalizzato
soltanto a coprire la rigidità di bilancio delle Camere, ma anche a sostenere
la realizzazione di programmi del Sistema camerale e a riconoscere premialità
alle Camere con livelli di eccellenza.
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Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.