Circolari

Circ. n. 13/2016

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n.219 - RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEL FINANZIAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA(G.U. N.276 DEL 25 NOVEMBRE 2016)

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016, il Decreto Legislativo (all. 1) avente ad oggetto il

 

 

RIORDINO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

 

 

Il decreto entra in vigore il 10 dicembre 2016.

In sede di esame parlamentare dello schema di decreto, tra i vari soggetti chiamati a fornire un contributo in merito, è intervenuta anche l’Alleanza delle Cooperative Italiane partecipando al ciclo di audizioni tenutosi presso la Commissione Industria del Senato il 21 settembre u.s. e presso la Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati il 3 ottobre u.s. (all. 2).

Si ricorda che il tema delle Camere di commercio si inserisce nel quadro complessivo della riforma della Pubblica Amministrazione (Legge n.124/2015, cd “legge Madia”, v. Circolare del Servizio legislativo n.17/2015) e che contestualmente all’approvazione di tale provvedimento sono stati approvati in via definitiva altri quattro decreti attuativi della riforma della PA (disciplina della dirigenza della Repubblica; Testo unico sui servizi pubblici locali; Scia; Enti di ricerca).

Il provvedimento in esame attua l’art. 10 della legge124/2015.

 

Tra le principali disposizioni del testo normativo, si segnalano:

-          la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere dalle attuali 105 a 60;

-          la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%;

-          la limitazione delle partecipazioni societarie;

-          la riduzione del 30% del numero dei consiglieri;

-          la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori.

 

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  1. RIORGANIZZAZIONE

 

Nello specifico, il provvedimento prevede:

  • la presenza di almeno una Camera per Regione e Città metropolitana;

  • l’accorpamento delle Camere con meno di 75mila imprese iscritte;

  • il raggiungimento di un numero massimo di 60 Camere entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (8 giugno 2017).

È in ogni caso prevista la possibilità di istituire o mantenere le Camere

                         in aree di confine ovvero in determinate zone montane.

Per le Camere oggetto di accorpamento, si stabilisce che le eventuali procedure di rinnovo degli organi già in corso sono sospese (o comunque non avviate) e si dispone la proroga degli organi in carica fino al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio.

La riorganizzazione, al termine di un procedimento molto articolato, verrà infine sancita da un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà essere emanato entro il 7 agosto 2017.

 

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  1. FUNZIONI

 

Il decreto prevede una ridefinizione dei compiti attribuiti alle Camere con l’obiettivo di focalizzarne l’attività su attività istituzionali evitando, al contempo, duplicazioni di responsabilità con altri enti pubblici.

In particolare:

  • sono confermati i compiti in materia di pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, e tutte le funzioni previste dalla legge in materia di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione;

  • le Camere possono fornire attività di sostegno alla competitività delle piccole e medie imprese e dei territori per la preparazione ai mercati internazionali; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere le attività promozionali direttamente svolte all’estero;

  • le Camere potranno altresì offrire assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile (tali attività sono tuttavia limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e non possono essere finanziate con i diritti camerali o di segreteria);

  • infine, si prevede che le decisioni di partecipazione delle Camere a società e di costituzione di aziende speciali siano sottoposte all’approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

Tra le altre competenze, è rafforzata quella relativa alla formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa; è previsto l’impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e la promozione del turismo; sono richiamate le competenze in materia ambientale e supporto alle p. m. i. per il miglioramento delle condizioni ambientali; è confermata e precisata la competenza in tema di orientamento al lavoro e alle professioni, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti (attraverso, ad esempio, la tenuta e la gestione del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di cui all’art. 1,comma 41 della Legge n.107/2015); potranno essere svolte attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea.

 

Riguardo alla tenuta del Registro delle imprese, si ribadiscono quindi la competenza in capo alle Camere e la vigilanza in capo al MiSE. Il giudice del Registro non sarà più nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo di provincia bensì dal Presidente del tribunale delle imprese competente per il territorio dove ha la sede la Camera.

 

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3.ORGANI (Art.1)

 

Per alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto riduce il numero dei

  • componenti del Consiglio, che passano a:

    • 16 consiglieri per le Camere che hanno sino a 80.000 imprese iscritte "(attualmente sono previsti 20 consiglieri quando vi sono sino a 40.000 imprese e 25 se il numero delle imprese va da 40.001 a 80.000);

    • 22 consiglieri per le Camere che hanno oltre 80.000 imprese iscritte (attualmente sono previsti 30 consiglieri)"..

      Ai fini del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni di categoria che intendono partecipare al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale è considerato, tra gli altri, quale parametro il numero di imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di pubblicazione dell’avviso, purchè nell’ultimo biennio abbiamo pagato almeno una quota annuale di adesione.

      Si introduce direttamente in norma tale previsione,  rinviando al decreto attuativo per la definizione per ciascun settore economico delle soglie al di sotto delle quali le medesime quote associative sono considerate meramente simboliche, oltre che  prevedere la tracciabilità dei dati necessari ai fini della composizione degli organi che vengono quindi presentati con modalità esclusivamente telematiche. Al fine di consentire la verifica della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività, si prevede che tutta la documentazione sia presentata, depositandola secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio, alla quale può accedere esclusivamente chi è parte del procedimento, nonché la Regione e il Ministero competente, e solo se direttamente interessato ai dati consultati.

      Si dispone poi di considerare, con un peso proporzionalmente ridotto, le imprese iscritte a più organizzazioni e che sono prese in considerazione ai fini del calcolo della rappresentatività di tutte le organizzazioni alle quali sono associate.

      L’applicazione del principio di delega che prevede la necessità di garantire la rappresentanza equilibrata nei Consigli delle Camere accorpate delle rispettive basi associative troverà completa attuazione nel decreto attuativo di riferimento.

      Viene comunque precisato che tale rappresentanza equilibrata deve essere assicurata almeno nei settori che nel Consiglio camerale hanno più di un rappresentante.

       

  • componenti della Giunta, che passano a:

    • 5 componenti + il Presidente per le Camere che hanno sino a 80.000 imprese iscritte;

    • 7 componenti + il Presidente per le Camere che hanno oltre 80.000 imprese iscritte.

Il numero dei componenti di Giunta sono previsti in 5 e 7, per le due fasce dimensionali in cui sono suddivise le Camere;viene di conseguenza ridotto il numero dei componenti che può richiedere la convocazione straordinaria della Giunta che da quattro componenti passa a tre. Resta fermo che l’elezione della Giunta è disciplinata in sede di regolamento ministeriale di attuazione e che in tale sede si potrà procedere a individuare le soluzioni idonee per migliorare la rappresentatività della Giunta stessa rispetto alle imprese dei territori di riferimento e la capacità della Giunta di esprimere in termini unitari ed attuare gli indirizzi del Consiglio.

 

Per tutti i componenti è dettato poi il limite a due mandati per un massimo di 10 anni (in precedenza, il limite era di tre mandati).

Inoltre, tutti gli incarichi – tranne quello nei collegi dei revisori - saranno svolti a titolo gratuito.

Sarà un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a stabilire sia i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi, sia i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali.

L’attività svolta sarà soggetta alla vigilanza del MiSE, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere.

 

Le unioni regionali non saranno più enti obbligatori. L’unione regionale potrà essere costituita solo nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre Camere e in cui tutte le Camere presenti aderiscono a tali associazioni. In assenza di unioni regionali ed in presenza di più Camere, le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle unioni regionali, sono svolte dalla Camera del comune capoluogo di regione.

 

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  1. FINANZIAMENTO

 

Il decreto (Art.4) si occupa anche del finanziamento delle attività svolte dalla Camere prevedendo in particolare, una riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014.

È inoltre prevista la possibilità per le Camere di aumentare le misure del diritto annuale nel limite del 20% per il cofinanziamento di specifici progetti di interesse strategico condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione di servizi alle imprese.

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla riforma del cd Fondo perequativo che, in primo luogo, cambia nome e diventa Fondo di perequazione, sviluppo e premialità e, nella sostanza, non sarà più finalizzato soltanto a coprire la rigidità di bilancio delle Camere, ma anche a sostenere la realizzazione di programmi del Sistema camerale e a riconoscere premialità alle Camere con livelli di eccellenza.

 

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Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.