Circolari

Circ. n. 13/2015

LEGGE 24 MARZO 2015, N. 34 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni (v. Circolari del Servizio legislativo nn. 38/2014, 4/2015, §13 e 6/2015) e si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 è stata pubblicata la legge n. 34/2015, di conversione del D.L. n. 4/2015, recante

 

·        Misure di esenzione Imu per i terreni agricoli di montagna e di collina;

·        proroga dei termini per l’esercizio della delega fiscale.

 

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1.      L’Imu sui terreni agricoli

 

Per quanto concerne l’IMU, come già riportato nella Circolare del Servizio legislativo n. 6/2015, il decreto reintroduce un criterio di esenzione dei terreni agricoli basato sulla classificazione dei comuni elaborata dall’ISTAT, in sostituzione dei criteri altimetrici introdotti dal D.M. 28 novembre 2014.

La qualifica di comune “montano”, stando alle nuove regole, è nuovamente riferita all’elencazione predisposta dall’Istituto nazionale di statistica e per l’individuazione dei terreni soggetti ad imposta si dovrà accedere al sito internet dell’ISTAT e verificare la classificazione del comune ove il terreno è ubicato.

Nel dettaglio si stabilisce che, a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, si applica:

·        ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT (in sede di conversione sono stati aggiunti i terreni ubicati nei comuni delle isole minori);

·        ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. In tal caso, l’esenzione si applica anche in ipotesi di concessione dei terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e IAP.

I suddetti criteri di esenzione si applicano anche all’anno di imposta 2014. Tuttavia, per tutelare l’affidamento dei contribuenti, è stabilito che, per il solo 2014, non è comunque dovuta l’IMU relativa ai terreni che risultano imponibili alla luce della nuova disciplina, ma che erano considerati esenti in virtù dei criteri indicati nel D.M. 28 novembre 2014 (v. Circolare del Servizio legislativo n. 38/2014).

Sarà possibile procedere al versamento dell’IMU sui terreni agricoli, senza il pagamento di sanzioni e di interessi fino al 31 marzo 2015. La scadenza, originariamente prevista per il 16 dicembre, era stata dapprima rinviata al 26 gennaio 2015 e, successivamente, al 10 febbraio 2015.

Tra le principali modifiche introdotte in sede di conversione, si prevede:

·         il diritto al rimborso per i versamenti effettuati dai contribuenti in conformità alle vecchie regole e non più dovuti in base alle nuove regole;

·         il diritto alla detrazione di 200 euro per i coltivatori diretti e gli IAP operanti in comuni collinari svantaggiati (cioè in quei comuni che erano esenti secondo i criteri stabiliti nella circolare dell’ISTAT del 1993 [C.M. 23 giugno 1993, n. 9] e che ora sono considerati “non montani” in base alla nuova normativa, ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A del provvedimento);

·         il “ritorno” dell’esenzione IMU “a regime” per i terreni agro-silvo-pastorali a proprietà indivisa.

Si segnala che nel corso dell’esame parlamentare sono state parzialmente accolte le sollecitazioni delle Associazioni di rappresentanza (tra cui Confcooperative) tradotte in una serie di ordini del giorno con i quali il Governo si è impegnato a convocare un tavolo di concertazione con le associazioni al fine di verificare l'applicazione delle esenzioni introdotte dal provvedimento in esame ed eventualmente prevedere, con un successivo provvedimento, una revisione dei criteri di esenzione dall'IMU che si adatti alla reale situazione dei terreni agricoli, assicurando la coerenza della misura dell'imposta con la capacità contributiva dei medesimi terreni (oo.dd.gg. 9/2915/33, 9/2915/33, 9/2915/81).

Va senza dire che Confcooperative presterà estrema attenzione all’iniziativa ed all’impegno assunti dal Governo con l’accoglimento dei menzionati oo.dd.gg. Ad ogni modo si evidenzia sin d’ora che l’azione al momento intrapresa ha condotto ad una riduzione dell’aggravio fiscale originariamente previsto nel D.L. 66/2014 (359 milioni di euro) con un risparmio per i contribuenti pari a 128,8 milioni di euro nel 2014 e 112, milioni negli anni successivi.

 

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2. Proroga del termine per l’esercizio della delega per la Riforma fiscale. Aggiornamento sulla riforma fiscale.

 

Un emendamento introdotto in sede di esame parlamentare ha modificato i termini previsti per l’emanazione dei decreti attuativi della Legge n. 23 del 2014, che come noto conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (cd. Legge delega per la riforma fiscale, commentata nella Circolare del Servizio legislativo n. 13/2014).

Nel dettaglio, il decreto in esame:

·         posticipa al 26 giugno 2015 il termine entro il quale devono essere adottati i relativi decreti legislativi;

·         si stabilisce altresì che, qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega (o successivamente), i termini per l’attuazione della delega sono prorogati di 90 giorni.

La proroga è quanto mai opportuna essendo i termini della delega in scadenza al 26 marzo ed essendo al momento stati varati soltanto i seguenti tre decreti legislativi:

-          il Decreto Legislativo n. 175/2014, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata (Atto del Governo n. 99-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014;

-          il Decreto Legislativo n. 188/2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto del Governo n. 106-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014;

-          il Decreto Legislativo n. 198/2014, riguardante la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015.

Si segnala che la Legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89, v. Circolare del Servizio legislativo n. 4/2015) ha in qualche modo e parzialmente anticipato l’introduzione nell’ordinamento di alcune disposizioni previste dalla legge delega, segnatamente:

-          la riforma del regime forfetario per i contribuenti cd. “minimi” con imposta sostitutiva ad aliquota del 15 per cento (attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delega);

-          l’incremento del numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA e l’introduzione della cd. scissione dei pagamenti  (c.d. split payment in cui si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (attuazione all’articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale);

-          la modifica dell’istituto del ravvedimento operoso (parziale attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b).