Sul sito www.lavoro.gov.it è stata pubblicata la circolare in oggetto con cui il Ministero del lavoro fornisce utili chiarimenti in merito all’ambito applicativo cui si applica la proroga del trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS) per un massimo di 6 mesi in caso di cessazione di attività come prevista dall’ultima legge di bilancio 2026.
Il Ministero ripercorre la disposizione di proroga (art. 1, comma 172, Legge n. 199/2025) nonché quella originaria (art. 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinques, primo e secondo periodo, del D.L. n. 109/2018 convertito, con modificazioni, dalle Legge n. 130/2018), evidenziando come sia possibile ricorrervi in presenza di due fattispecie alternative tra loro:
- una prima ipotesi per cui in presenza di un piano che preveda concrete e documentate prospettive di cessione totale o parziale dell’azienda, rappresentate in sede di accordo governativo, il trattamento è concesso ponendo in primo piano il valore della continuità dell’attività aziendale e prescindendo dalla valutazione di una quota di reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo e/o lavorativo, valutazione non richiesta dall’art. 44, comma 1-ter, D.L. n. 109/2018, che non risulta abrogato;
- una seconda ipotesi per cui il trattamento è concesso perché si è in presenza di un piano che prospetti il concreto e significativo riassorbimento occupazionale, ovvero un piano che preveda il recupero di almeno il 70% degli esuberi dichiarati, in linea con quanto previsto dal DM 13 gennaio 2016, n. 94033, recante “Criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015” e precisamente nell’art. 1, comma 1, lett. f), che, allo stato attuale, costituisce l’unica regolamentazione del concetto di “recupero occupazionale” in ambito CIGS.