Circolari

Circ. n. 12/2025

Decreto-Legge 17 giugno 2025, N. 84 (DECRETO FISCALE)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.

 

Decreto-Legge 17 giugno 2025, N. 84

(DECRETO FISCALE)


 
Il provvedimento reca misure urgenti per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell’incidenza di tali disposizioni sull’esercizio in corso e sull’esercizio 2024. È entrato in vigore il 18 giugno ed è stato presentato in Parlamento per la sua conversione in legge.
Sulla proposta di legge di conversione del decreto (AC 2460), il 23 giugno u. s. è stata audita l’Alleanza delle Cooperative Italiane. Per le osservazioni e le proposte avanzate rimandiamo integralmente al testo della memoria depositata in Parlamento: leg19.com06.Audizioni.Memoria.PUBBLICO.ideGes.67429.25-06-2025-17-41-37.415.pdf.

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi, delle Federazioni e di ICN S.p.a.

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  1. Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi (art. 1)

 

La disposizione novella il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR/ D.P.R. n. 917/1986) su diversi fronti, introducendo modifiche volte a
  • circoscrivere l’obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini IRPEF, IRES ed IRAP) ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, non si prescrive il medesimo obbligo alle spese sostenute all’estero[1];
  • ricomprendere tra i redditi di capitale gli interessi ed altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di attività professionali, nonché tra i redditi diversi le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività professionale[2];
 

[1] Con una modifica all’articolo 51, comma 5, quinto periodo, del TUIR, si dispone che, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante servizi pubblici non di linea (servizio taxi e servizio noleggio con conducente), l’obbligo di tracciabilità dei metodi di pagamento degli stessi (versamento bancario, postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) si applica solo per le spese sostenute nel territorio nazionale. Conseguentemente, la detassazione dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dal dipendente per trasferte all’esterno del territorio nazionale non è subordinata al rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

[2] In particolare, si interviene sull’articolo 17, comma 1, lettera g-ter), sopprimendo, dal regime della tassazione separata, il riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo. Pertanto, tale regime resterà applicabile solo ai corrispettivi percepiti (anche in più rate) nel periodo d’imposta a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali [secondo la formulazione vigente ante modifica con la disposizione in commento dell’articolo 17, comma 1, lettera g-ter), del TUIR, il regime di tassazione separata era applicabile ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, <incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo> (parole soppresse dalla disposizione in esame) se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta].

Si introduce inoltre un nuovo comma 3-ter all’articolo 54 del medesimo TUIR (in materia di redditi da lavoro autonomo), qualificando come redditi diversi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale, incluse quelle in società tra professionisti ed in altre società per l’esercizio di attività professionali.

Con riferimento alle disposizioni che individuano i redditi diversi, si interviene anche sulle lettere c) e c-bis) dell’articolo 67, comma 1, del TUIR, al fine di qualificare come redditi diversi anche le plusvalenze realizzate attraverso cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5 del TUIR.

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