Circolari

Circ. n. 12/2022

Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (conversione in legge del Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) [cd MILLEPROROGHE] (GU n. 49 del 28/02/2022- S.O. n. 8)

È stata pubblicata in G.U. la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge del DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (All.), con cui vengono prorogati e definiti una serie di termini di prossima scadenza e adottate misure per l’efficienza e l’efficacia dell’azione della P.A., nonché in materia di innovazione tecnologica.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228
(C.D. MILLEPROROGHE)

Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse, rinviando per i dovuti approfondimenti, alle comunicazioni delle Federazioni di settore, dei Servizi confederali e di I.C.N. S.p.a.
Al momento sono state diramate:
- la Circolare del Servizio Ambiente Energia n. 26/2022, prot. N. 827;
- la Circolare di Fedagripesca 2 marzo 2022, n. prot. 865/MM/is.

*

ART. 1. Commi 25-bis e 25-ter. Trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Viene differito al 30 settembre, solo per l’anno 2022, il termine ordinario annuale previsto dall’articolo 15, comma 1, L. n. 580/1993 entro il quale il Consiglio di ciascuna camera di commercio deve procedere all’aggiornamento del preventivo economico, al fine di prevedere nello stesso gli oneri inerenti il trattamento economico degli organi delle camere di commercio .

ART. 1. Comma 28-ter e ART.3-septies. Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni liberali per gli anni 2021 e 2022. La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge in esame, proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, il termine previsto dall’articolo 1, comma 125-ter, L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) relativo all’applicabilità delle sanzioni previste dalla medesima L. n. 124/2017, per l’inosservanza degli obblighi informativi imposti a talune categorie di soggetti, in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021 .
Parimenti, per l’anno 2022, le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi informativi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Per l’analisi dell’istituto v. CIRCOLARI DEL SERVIZIO LEGISLATIVO NN. 15/2019 e 28/2021.

ART.3 Proroga di termini in materia economica e finanziaria
[Comma 1. Proroga di termini in materia di assemblee societarie (ex articolo 106, D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”]
Tra le disposizioni di principale interesse per le cooperative si segnala l’articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, contenente un’ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2021 (come prorogato dal D.L. n. 105/2021) al 31 luglio 2022, delle disposizioni di cui all’articolo 106, del D.L. n. 18/2020 (di seguito c.d. Cura Italia), recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (comprese le associazioni e le fondazioni).
Si ricorda, che l’articolo 106 del decreto legge “CuraItalia” per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti consente il ricorso a mezzi alternativi alla presenza fisica, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Pertanto, le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.), le S.R.L., le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi degli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile.
A tali strumenti si aggiunge la possibilità di nomina del rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 (TUF). Il comma 6, dell’articolo 106, infatti, prevede che le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le stesse società possono, inoltre, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.
È però esclusa l’applicazione del comma 5 dell’articolo 135-undecies del TUF: quindi, è esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante.
Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
Conseguentemente, le modalità alternative previste dall’articolo 106 per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, comprese le società cooperative, continueranno a poter essere utilizzate, salvo ulteriori proroghe, fino al 31 LUGLIO 2022, anche se non previste nello statuto.
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge in esame, sono state introdotte ulteriori previsioni collegate alle misure di semplificazione sopra enunciate con cui, fermo restando il termine del 31 luglio 2022 limitatamente agli adempimenti di natura civilistica, sono state introdotte modifiche al D.lgs. n. 231/2007, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo .

ART.3, comma 1-ter. Riduzione del capitale sociale. La disposizione interviene sulla disciplina della c.d. sterilizzazione delle perdite, prevista originariamente dall’articolo 6, D.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità) che, come noto, ha previsto la disapplicazione di alcuni obblighi imposti dal codice civile per le società di capitali, a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del limite legale), e per le società cooperative, lo scioglimento per perdite di capitale sociale, ex articolo 2545-duodecies c.c., emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
Con la disposizione in esame, si estende il regime della sterilizzazione sopra citato anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
Per l’analisi dell’istituto v. CIRCOLARE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO N. 21/2021.

Art. 3, Comma 4. Proroga liquidità delle imprese appaltatrici. La disposizione proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all’articolo 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), termine entro il quale devono essere state avviate le procedure di gara rispetto alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo sul valore del contratto di appalto da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, di cui all’articolo 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) può essere incrementato dal 20 al 30 per cento.

Art. 3, Commi 4-bis e 4-ter. Operatività straordinaria Fondo PMI nell’anno 2022. Le disposizioni intervengono sulla disciplina relativa all’operatività del Fondo di garanzia PMI per l’anno 2022, come modificata dall’articolo 1, commi 55 e seguenti, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) che ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo (di cui all’articolo 13, comma 1, D.L. n. 23/2020, c.d. decreto Liquidità). Ciò allo scopo di garantire la liquidità delle imprese colpite dagli effetti pandemici disponendo, altresì, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, un parziale ripristino delle modalità operative ordinarie del Fondo stesso. Sempre per il 2022, la sopra citata legge n. 234/2021, al comma 57, articolo 1, ha disposto il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo può assumere, pari a 210.000 milioni di €, di cui 160.000 milioni riferibili allo stock di garanzie esistenti al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni riferiti al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel 2022 .
Con le disposizioni in esame, si interviene sulla disciplina sopra citata, prevedendo che:
- i finanziamenti concessi, per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, a favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del merito creditizio, sono garantite dal Fondo nella misura massima dell’80% dell’entità dell’operazione finanziaria. Restano ferme le altre disposizioni vigenti;
- per i finanziamenti relativi alla realizzazione di investimenti, la misura massima di copertura del Fondo pari all’80%, opera in favore di tutti i beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del modello di valutazione del merito creditizio;
- infine, si interviene sulla disciplina dei finanziamenti fino a 30 mila euro di cui alle lettere m) e m-bis, dell’articolo 13, comma 1, D.L. 23/2020 (decreto Liquidità), garantiti in via straordinaria dal Fondo di garanzia a favore di PMI, persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, nonché persone fisiche esercenti attività di cui al codice ATECO 2007/Sezione K (attività finanziarie e assicurative). Al riguardo, si prevede che per tali finanziamenti fino a 30 mila euro il cui termine iniziale di rimborso del capitale maturi nel 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermo restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

ART.3, Comma 5-quinquiesdecies. (Ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali).
La disposizione è frutto dell’approvazione di un emendamento di iniziativa dell’Alleanza delle cooperative, diretta a modificare quanto disposto dall’articolo 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020.
Con la disposizione in parola, l’applicazione delle disposizioni previste nel citato comma 7-bis, è estesa all’esercizio successivo per tutti i soggetti che intendono avvalersi di questa facoltà (e non più solo per quelli che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali).
Grazie a questo intervento si corregge la disposizione di proroga già contenuta nella legge di bilancio per il 2022, prevenendo interpretazioni equivoche e inique e riconducendo la norma allo spirito della proposta avanzata dall’Alleanza.

ART.3, comma 6-sexies (Intermediari finanziari). Vengono sospesi, fino al 31 dicembre 2022, i provvedimenti di revoca dell’autorizzazione all’iscrizione dei Confidi nell’albo degli intermediari finanziari che consente loro di ampliare l’ambito di operatività, adottati da Bankitalia al venir meno dei requisiti dimensionali richiesti per l’autorizzazione (volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro).

ART.4. Proroga di disposizioni in materia di salute
[Comma 1. Possibilità per i laureati in medicina e chirurgia, iscritti a corsi di formazione di medicina generale, di concorrere ad incarichi oggetto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale] Considerata la situazione emergenziale che ha determinato una carenza di medici di medicina generale, in attesa di una revisione della disciplina relativa al sistema di formazione, la disposizione in commento proroga al 31 dicembre 2022 le previsioni di cui all’articolo 9, comma 1, D.L. n. 135/2018, in base alle quali i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione, iscritti al corso di formazione per i MMG, possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali con il Servizio sanitario nazionale .
[Comma 2. Possibilità per i medici iscritti a corsi di formazione di medicina generale, di instaurare rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale e di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale] È prorogata altresì al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all’articolo 2-quinquies, del D.L. n. 18/2020, che prevede la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica. Le ore di attività svolte durante il periodo emergenziale sono computate a tutti gli effetti sul monte-ore complessivo, ai fini del conseguimento della relativa specializzazione.
[Comma 3-bis]. Riconoscimento qualifiche professionali conseguite all’estero. La disposizione proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per l’applicazione delle disposizioni che consentono una deroga alla normativa vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie di operatore socio-sanitario conseguite all’estero e disciplinate da direttive europee, allo scopo di permettere alle Regioni e alle Province autonome di avere una platea più ampia di risorse umane per far fronte alla carenza del personale sanitario.
[Commi 8-bis e 8-ter. Finanziamenti a favore di alcune strutture sanitarie e relativi ad alcune prestazioni pediatriche e all’adroterapia]. Le disposizioni prevedono, anche per il 2022, finanziamenti a favore di alcune strutture sanitarie, anche private accreditate tenuto conto del riconoscimento nazionale o internazionale per caratteristiche di specificità e innovatività nelle prestazioni pediatriche, analogamente a quanto già disposto per gli anni 2019-2021 dall’articolo 18, comma 1, D.L. n. 148/2017 e dall’articolo 38, comma 1-novies, D.L. n. 34/2019.
[Comma 8-undecies]. Fondo assistenza bambini oncologici. Viene incrementata da 5 a 7 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo per l’assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica istituito dall’articolo 1, comma 338, L. n. 205/2017 .

ART. 5. Proroga di termini in materia di istruzione La disposizione proroga al 31 marzo 2022, tra gli altri:
- il termine di cui al comma 4 dell’articolo 232 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) riguardante la semplificazione delle procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19 ;
- il termine riguardante lo svolgimento dell’attività dei “gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica” con modalità telematiche (videoconferenze), data la rilevanza del lavoro dei predetti gruppi per ogni istituzione scolastica, al fine di consentirne la prosecuzione delle attività, ex articolo 1, comma 4-bis, D.L. n. 22/2020. Resta ferma la possibilità, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.
La disposizione, inoltre, consente anche per l’anno scolastico 2022/2023, di attribuire incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie, laddove si verifichi la difficoltà a reperire per gli incarichi di sostituzione personale docente in possesso dei titoli abilitativi, attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del d.lgs. n. 65/2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali

ART.7. Proroga di termini in materia di cultura. La disposizione proroga fra gli altri di ulteriori due anni (rispetto agli iniziali cinque) la Segreteria tecnica di progettazione di cui all’articolo 15-bis del D.L. n. 189/2016 (recante interventi urgenti per il patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016) .

ART.9. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
[Comma 1. Trasformazione delle società di mutuo soccorso]. Il comma 1 della disposizione in esame proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine di cui all’articolo 43, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in base al quale le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (19/07/2017) che si trasformano in associazione del Terzo settore ovvero di promozione sociale (ASP), possono conservare il patrimonio, in deroga a quanto invece disposto dall’articolo 8, comma 3, Legge n. 3818/1886, che, in caso di trasformazione, impone la devoluzione ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

[Comma 6. Contributo del 5 per mille per le ONLUS a seguito dell’avvio dell’operatività del RUNTS-Registro unico nazionale del Terzo settore] Il comma 6 della disposizione in commento, proroga la fase transitoria del regime per l’erogazione del 5 per mille dell’IRPEF alle ONLUS. In particolare, si stabilisce che le disposizioni in materia di destinazione del 5 per mille di cui al D.lgs. n. 111/2017, articolo 3, comma 1, lettera a), che individuano gli enti del Terzo settore che possono essere beneficiari della provvidenza (e che, a regime, hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore/RUNTS), avranno efficacia a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività dello stesso, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 .

ART. 14-COMMA 2-BIS. Cooperative giornalistiche e enti senza scopo di lucro editori di giornali. La disposizione in esame, con una norma di interpretazione autentica, prevede che anche le cooperative giornalistiche, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza scopo di lucro, gli enti senza fine di lucro e le imprese editrici con capitale interamente detenuto da tali enti (art.2, comma 1, lettere a), b), e c), D.lgs. n. 70/2017), possono avvalersi del differimento dei termini per la riduzione dei contributi per l’editoria .
Si ricorda, che la Legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, comma 810), ha previsto, infatti, la progressiva riduzione, fino all’eliminazione dei contributi all’editoria, per le imprese editrici di quotidiani e periodici.

ART. 16. Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. La disposizione conferma la vigenza delle disposizioni speciali introdotte dall’inizio del periodo emergenziale ai fini dell’esercizio dell’attività giurisdizionale .

ART. 20. Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti di Stato. La disposizione è diretta ad adeguare il quadro normativo nazionale all’ultimo aggiornamento del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.)-c.d. Temporary Framework .
Il Temporary Framework è stato aggiornato più volte. L’ultima, il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C (2021) 8442, con cui è stata approvata la sesta proroga fino al 30 giugno 2022, definendo, contestualmente, un percorso per la graduale riduzione/eliminazione degli aiuti. Conseguentemente, con la disposizione in esame, si intende adeguare la cornice normativa nazionale alla proroga (dal 31 dicembre 2021) al 30 giugno 2022 delle misure di aiuto disposta dalla sesta modifica del Quadro temporaneo, sopra citata.
Le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023.
In dettaglio, la Commissione europea:
• ha aumentato il massimale per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1), elevandolo da 1,8 a 2,3 milioni di euro (per le imprese della pesca e acquacoltura, il limite passa a 345.000 euro e per quelle della produzione primaria di prodotti agricoli, a 290.000 euro);
• ha aumentato il massimale per il sostegno ai costi fissi non coperti dalle entrate (sezione 3.12), con l’aumento da 10 a 12 milioni di euro;
• introdotte due nuove misure:
o sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile;
o sostegno alla solvibilità (nuova sezione 3.14).
Per tutti gli approfondimenti in materia di aiuti di Stato nell’epidemia da COVID-19 si veda
https://temi.camera.it/leg18/temi/flessibilit-degli-aiuti-di-stato-nell-attuale-epidemia-da-covid.html#:~:text=%22Temporary%20Framework%22.,ordinaria%20sugli%20aiuti%20di%20Stato.

ART.20-bis. Proroga versamento IRAP. Rinviato, dal 31 gennaio, al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa, ai sensi dell’articolo 24, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) nel caso di erronea applicazione delle previsioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “ Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, secondo quanto dispone l’articolo 42-bis, comma 5, D.L. n. 104/2020.

ALTRE DISPOSIZIONI:
- [ART. 1. Comma 25. Mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro] la disposizione è diretta a garantire la durata in carica del Presidente del CNEL nell’ipotesi in cui il mandato dello stesso non coincida con quello del Consiglio. Pertanto, si prevede che, in casi particolari, al fine di assicurare il completamento delle attività, il termine di scadenza del mandato del Presidente è prorogato sino al termine della durata del Consiglio;
- [ART. 1-quater. Potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica] con la disposizione in esame, si prevede che i servizi sanitari delle regioni adottano, entro il 31 maggio 2022, un programma di interventi per l’assistenza socio sanitaria diretto a potenziare l’assistenza distrettuale, territoriale anche semiresidenziale e domiciliare, a favore di minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo nonché in favore di persone con disturbi mentali. Allo scopo di garantire il benessere psico fisico, per fronteggiare situazioni di stress, depressione, ansia, disagio psicologico o traumi da stress, si consente l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia anche in assenza di una diagnosi di disturbi mentali. A tale scopo sono stanziati 10 milioni di euro, per l’anno 2022. Inoltre, si prevede la possibilità che le regioni e province autonome possano erogare un contributo a sostegno delle spese per sedute di psicoterapia utilizzabili anche presso specialisti privati regolarmente iscritti negli appositi albi professionali. Per le persone con ISEE basso, il contributo è pari a 600 euro a persona. Sono escluse le persone con ISEE superiore a 50.000 €. Il contributo è erogato nel limite di spesa di 10 milioni per l’anno 2022 ;
- [ART. 1-quinquies. Proroga accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale] la disposizione prevede la proroga, fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022, degli accordi quadro e delle convenzioni previste nel Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) per il settore merceologico “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, attualmente in corso ed esauriti, con gli stessi soggetti aggiudicatari, nel limite del 50% del valore iniziale. Ciò allo scopo di perseguire su tutto il territorio nazionale l’obiettivo della transizione digitale previsto nel PNRR;
- [ART. 2-ter. Razionalizzazione dell’istituto della rateazione] l’articolo riapre i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio, permettendo di presentare la richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022. Per le richieste di dilazione presentate entro il 30 aprile 2022 sono definitivamente acquisite le somme già versate;
- [ART. 3, Comma 5-bis. Sanzioni per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta] la norma prevede che nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme corrisposte dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d’imposta 2015-2017, non si dà luogo all’applicazione della vigente sanzione (da 100 euro a 50.000 euro) se la trasmissione della certificazione corretta è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme);
- [ART. 3, Comma 5-terdecies] la disposizione prevede che, tenuto conto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, ex articolo 5, commi 2 e 5, D.lgs. n. 39/2010 per gli anni 2017,2018 e 2019, può essere accertato a decorrere dal 30 aprile 2022.
- [ART.3, Comma 6-septies. Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore] con una modifica al comma 3-bis, articolo 49, D.L. n. 231/2007, riguardante il regime di utilizzo del contante, si stabilisce che la soglia oltre la quale si applica il divieto di trasferimento del contante fra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) è fissato nella misura di 2.000 € fino al 31 dicembre 2022 e passerà a 1.000 € a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- [ART. 3-quater. Fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi-Transizione 4.0] sono ampliati i termini entro i quali le imprese possono fruire del credito d’imposta per beni strumentali nuovi, previsto dalla legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili anche gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (termine precedente 30 giugno 2022), fermo restando che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti essere stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene;
- [ART. 3-quinquies. Proroga disposizioni di semplificazione per il commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi] Prorogate, dal 31 marzo 2022, fino al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, articolo 9-ter, D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori), che: consentono, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande e per i titolari di concessioni o autorizzazioni inerenti l’utilizzo del suolo pubblico, la presentazione semplificata, per via telematica senza pagamento dell’imposta di bollo, delle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico o per le domande di ampliamento delle superfici già concesse (i); escludono che l’installazione di strutture amovibili in spazi aperti sia sottoposta ad autorizzazioni e termini per la rimozione (ii).
- [ART. 5-bis. Incremento e revisione modalità di riparto del Fondo per l’assistenza degli alunni con disabilità] Incrementata di 100 milioni di € annui, a decorrere dal 2022, la dotazione del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, di cui all’articolo 1, comma 179, L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022);
- [ART. 10, Commi da 3-terdecies a 3-quiesdecies. Fondo per la patente di giovani conducenti nell’autotrasporto] Istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo diretto a contribuire alle spese per il conseguimento della patente di guida per giovani che intendono svolgere l’attività di conducenti nell’autotrasporto ;
- [ART. 12. Comma 1. Proroga di termini in materia di turismo] la disposizione proroga, dal 31 dicembre 2021, fino al 30 giugno 2022, la durata della polizza assicurativa di assistenza sanitaria di cui all’articolo 43-ter, D.L. n. 73/2021, stipulata dalle Regioni in favore dei turisti stranieri che contraggono il virus da Covid-19, durante la loro permanenza nel territorio regionale ;
- [ART. 12. Comma 2-quater. Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici] la disposizione estende dagli attuali 24 mesi a 30 mesi dalla data di emissione, il periodo di validità del voucher riconosciuto, in alternativa al rimborso, per mancato utilizzo a causa della situazione pandemica, dei contratti di trasporto aereo, marittimo, ferroviario, nelle acque interne o terrestre, dei contratti di soggiorno o pacchetti turistici, ex articolo 88-bis, D.L. n. 18/2020 (decreto CuraItalia);
- [ART. 13-ter. Interventi per gli eventi sismici del 2009 e del 2016-1017 per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza] introdotte una serie di disposizioni dirette a supportare il Commissario straordinario per il sisma del Centro-Italia del 2016-2017 , ai fini dell’attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro Italia);
- [ART. 14-Comma 2-ter. Contributi per l’editoria e loro determinazione] la disposizione prevede anche per l’anno di contribuzione 2022 l’applicazione delle particolari modalità di contribuzione e di calcolo di cui all’articolo 96, commi da 3 a 5, D.L. n. 104/2020, tenuto conto del perdurare della crisi del settore editoriale. La disposizione prevede, inoltre, l’applicazione anche al contributo per l’anno 2021 della possibilità di pagare i costi regolarmente rendicontati dalle imprese beneficiarie dei contributi, entro 60 giorni dall’incasso del contributo (art. 96, comma 4, D. L. n. 34/2020);
- [ART. 15. Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa] si prevede la possibilità di spesa, fino al 31 dicembre 2022, delle risorse non utilizzate (nel limite però di 15 milioni di euro a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinate ai Comuni, allo scopo di promuovere e finanziare progetti diretti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le possibilità di sviluppo culturale ed educativo dei minori, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, lettera b), D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ;
- [ART. 22. Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino] l’articolo prevede che la certificazione verde COVID-19 per avvenuta vaccinazione (di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), D.L. n. 52/2021), sia concessa ai soggetti in possesso di una certificazione di avvenuta vaccinazione rilasciata dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, secondo le indicazioni fornite con circolare dal Ministero della salute .