Circolari

Circ. n. 12/2021

LEGGE BILANCIO 2021 - Sintesi principali interventi in materia di ammortizzatori sociali per il 2021 ed esonero contributivo alternativo alla fruizione di ammortizzatori COVID

Con le circolari in oggetto, INPS commenta alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2021(1) in materia di ammortizzatori sociali e sgravi fruibili in alternativa ad essi.

Con la circolare n. 28 l’Istituto passa inizialmente e brevemente in rassegna tutta una serie di misure prorogate dalla legge 178/2020, ma non strettamente correlate con la legislazione emergenziale prodotta in occasione della pandemia (es. CIGS per cessazione dell’attività produttiva o per imprese con rilevanza economica strategia, sostegno al reddito nel settore dei call center e per i dipendenti di aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, – ma sicuramente rivestono un carattere centrale).

Detto ciò, viene poi dato particolare spazio alla proroga degli ammortizzatori COVID per ulteriori 12 settimane, strumento per il quale è possibile come noto già da tempo presentare la domanda alla luce del precedente messaggio INPS n. 406 del 29 gennaio u.s.(2) con cui si segnalava l’avvio della procedura. 

Con la circolare n. 30 si approfondisce la proroga dell’esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori COVID (premi e contributi INAIL da pagare) di cui, fatta eccezione per il settore agricolo, si potrà beneficiare per un massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale di cui si è goduto nei mesi di maggio e giugno 2020.

La MISURA NON E’ ANCORA OPERATIVA perché in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

 

  1. CIRCOLARE INPS N.28 DEL 17 FEBBRAIO 2021: AMMORTIZZATORI SOCIALI

Sugli ammortizzatori COVID-19, ci preme evidenziare come le indicazioni dell’INPS ripercorrono fedelmente il dettato normativo, aggiungendo – su conforme parere del Ministero del Lavoro – quale primo opportuno chiarimento l’applicazione dei trattamenti (CIGO, FIS, CIGD, CISOA) per tutti i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 4 gennaio 2021, primo giorno lavorativo utile successivo all’entrata in vigore della norma di riferimento.

Una seconda e ultima puntualizzazione riguarda il fatto che per il FIS possono richiedere l’assegno ordinario i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre antecedente la sospensione dell’attività e non (come previsto fino ad ora, trattandosi di mere proroghe a rubinetto) le imprese che possedevano tale requisito occupazionale al momento della definizione della prima domanda.

Infatti, ribadisce l’INPS, la richiesta di nuovi trattamenti è svincolata dalla fruizione di precedenti ammortizzatori COVID-19, motivo per cui le domande si possono presentare anche prescindendo dall’autorizzazione di periodi di integrazione salariale riconosciuti ai sensi dei provvedimenti Ristori, fatto salvo che da tali nuove 12 settimane andranno scalati periodi di ammortizzatori COVID eventualmente già autorizzati in base a precedenti provvedimenti qualora collocati dopo il 1° gennaio 2021.

Per il resto l’INPS ricorda che le nuove 12 settimane di trattamenti, per le quali non è dovuto il pagamento di alcun contributo addizionale, sono collocabili nel periodo 1 Gennaio-31 Marzo 2021 per la CIGO e 1 Gennaio-30 Giugno per FIS e CIGO in DEROGA.

L’INPS richiama ovviamente anche la proroga della CISOA con causale Covid in favore del settore agricolo, con l’estensione dello strumento per ulteriori 90 giornate fruibili nel primo semestre 2021.

Anche in termini strettamente operativi le istruzioni ricalcano le procedure già in uso da tempo in materia di ammortizzatori-Covid, senza particolari novità da segnalare.

Nel ribadire che le domande vanno presentate in sede di prima applicazione entro il 28 febbraio 2021 per sospensioni/riduzioni iniziate a gennaio e, in via generale, entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, la circolare riporta anche i nuovi codici di conguaglio che i datori di lavoro dovranno utilizzare per recuperare gli importi relativi ai trattamenti anticipati ai lavoratori.

 

 

 

  1. CIRCOLARE INPS N.30 DEL 19 FEBBRAIO 2021: ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO

La proroga degli ammortizzatori Covid nella legge di bilancio 2021 ha portato come noto con sé anche la proroga dell’esonero esonero contributivo (premi e contributi INAIL da pagare) fruibile in alternativa, fatta eccezione per il settore agricolo, da quei datori di lavoro che non decidono di avvalersi delle nuove settimane di trattamenti CIGO, FIS e CIGD - norma già prevista durante il 2020 e ora estesa anche al 2021 con sostanziale applicazione delle medesime regole.

Come anticipato, in realtà la misura non è ancora operativa (serve l’autorizzazione in sede comunitaria) motivo per cui si rinvia ad un successivo messaggio INPS per le istruzioni operative legate alla concreta fruizione del beneficio.

Si ribadisce che il regime di alternatività andrà considerato prendendo a riferimento l’unità produttiva, potendosi così configurare una situazione per cui presso il medesimo datore vi siano alcune unità interessate dai nuovi trattamenti di integrazione salariale e altri dall’esonero in questione.

In linea con il dettato normativo, l’esonero risulterà praticabile entro il 31 marzo 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale di cui il datore di lavoro ha goduto nei mesi di maggio e giugno 2020, per un periodo massimo di 8 settimane fruibili (fatta salva comunque la possibilità di fruirne anche in un periodo minore).

INPS evidenzia quindi il rispetto fino al 31 marzo p.v. – a prescindere dal periodo di fruizione dell’esonero e per l’intera matricola aziendale – dei divieti di licenziamento da tempo in vigore quale condizione imprescindibile per poter correttamente fruire dello sgravio, pena la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva.

Nella circolare sono quindi ripercorse tutte le regole sulle condizioni di spettanza e sulla cumulabilità con altri benefici nonché in termini di compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato.




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.3 del 13 gennaio 2021 – prot. n. 41.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.8 del 1 febbraio 2021 – prot. n. 417.