Con le circolari in oggetto, INPS commenta alcune
disposizioni della Legge di Bilancio 2021(1) in materia di ammortizzatori sociali e sgravi
fruibili in alternativa ad essi.
Con la circolare n. 28
l’Istituto
passa inizialmente e brevemente in rassegna tutta una serie di misure prorogate
dalla legge 178/2020, ma non strettamente correlate con la legislazione emergenziale
prodotta in occasione della pandemia
(es. CIGS per cessazione dell’attività produttiva o per imprese con
rilevanza economica strategia, sostegno al reddito nel settore dei call center
e per i dipendenti di aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad
amministrazione giudiziaria, – ma sicuramente rivestono un carattere centrale).
Detto ciò, viene
poi dato particolare spazio alla
proroga degli ammortizzatori COVID per ulteriori 12 settimane, strumento
per il quale è possibile come noto già da tempo presentare la domanda alla luce
del precedente messaggio INPS n. 406 del 29 gennaio u.s.(2) con cui si
segnalava l’avvio della procedura.
Con la circolare n. 30 si approfondisce la
proroga dell’esonero contributivo
alternativo agli ammortizzatori COVID (premi e contributi INAIL da
pagare) di cui, fatta eccezione per il settore agricolo, si
potrà beneficiare per un massimo di 8 settimane
fruibili entro il 31 marzo 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale
di cui si è goduto nei mesi di maggio e giugno 2020.
La MISURA NON E’ ANCORA OPERATIVA perché in attesa dell’autorizzazione
da parte della Commissione Europea.
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CIRCOLARE
INPS N.28 DEL 17 FEBBRAIO 2021: AMMORTIZZATORI SOCIALI
Sugli ammortizzatori COVID-19, ci preme evidenziare
come le indicazioni dell’INPS
ripercorrono fedelmente il dettato normativo, aggiungendo – su conforme parere
del Ministero del Lavoro – quale primo opportuno chiarimento l’applicazione dei
trattamenti (CIGO, FIS, CIGD, CISOA) per tutti i lavoratori che risultino alle
dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 4 gennaio 2021, primo
giorno lavorativo utile successivo all’entrata in vigore della norma di
riferimento.
Una seconda e
ultima puntualizzazione riguarda il fatto che per il FIS possono
richiedere l’assegno ordinario i datori di lavoro che occupano mediamente più
di 5 addetti nel semestre antecedente la sospensione dell’attività e non (come
previsto fino ad ora, trattandosi di mere proroghe a rubinetto) le imprese che
possedevano tale requisito occupazionale al momento della definizione della
prima domanda.
Infatti, ribadisce l’INPS, la
richiesta di nuovi trattamenti è svincolata dalla fruizione di precedenti
ammortizzatori COVID-19, motivo per cui le domande si possono presentare anche
prescindendo dall’autorizzazione di periodi di integrazione salariale
riconosciuti ai sensi dei provvedimenti Ristori, fatto salvo che da tali nuove
12 settimane andranno scalati periodi di ammortizzatori COVID eventualmente già
autorizzati in base a precedenti provvedimenti qualora collocati dopo il 1°
gennaio 2021.
Per il resto l’INPS ricorda che le nuove 12
settimane di trattamenti, per le quali non è dovuto il pagamento di alcun
contributo addizionale, sono collocabili nel periodo 1 Gennaio-31 Marzo 2021
per la CIGO e 1 Gennaio-30 Giugno per FIS e CIGO in DEROGA.
L’INPS richiama ovviamente
anche la proroga della CISOA con causale Covid in favore del settore agricolo,
con l’estensione dello strumento per ulteriori 90 giornate fruibili nel primo
semestre 2021.
Anche in termini strettamente operativi le istruzioni
ricalcano le procedure già in uso da tempo in materia di ammortizzatori-Covid,
senza particolari novità da segnalare.
Nel ribadire che le domande vanno presentate in sede
di prima applicazione entro il 28 febbraio 2021 per sospensioni/riduzioni
iniziate a gennaio e, in via generale, entro il mese successivo a quello in cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività
lavorativa, la circolare riporta anche i
nuovi codici di conguaglio che i datori di lavoro dovranno utilizzare per
recuperare gli importi relativi ai trattamenti anticipati ai lavoratori.
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CIRCOLARE
INPS N.30 DEL 19 FEBBRAIO 2021: ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO
La
proroga degli ammortizzatori Covid nella legge di bilancio 2021 ha portato come
noto con sé anche la proroga dell’esonero esonero contributivo (premi e contributi INAIL da
pagare) fruibile in alternativa, fatta eccezione per il settore agricolo, da
quei datori di lavoro che non decidono di avvalersi delle nuove settimane di
trattamenti CIGO, FIS e CIGD - norma
già prevista durante il 2020 e ora estesa anche al 2021 con sostanziale
applicazione delle medesime regole.
Come
anticipato, in realtà la misura non è ancora operativa (serve
l’autorizzazione in sede comunitaria) motivo per cui si rinvia ad un
successivo messaggio INPS per le istruzioni operative legate alla concreta
fruizione del beneficio.
Si
ribadisce che il regime di alternatività andrà considerato prendendo a
riferimento l’unità produttiva, potendosi così configurare una situazione per
cui presso il medesimo datore vi siano alcune unità interessate dai nuovi
trattamenti di integrazione salariale e altri dall’esonero in questione.
In
linea con il dettato normativo, l’esonero risulterà praticabile entro il 31 marzo 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale di
cui il datore di lavoro ha goduto nei mesi di maggio e giugno 2020, per un
periodo massimo di 8 settimane fruibili (fatta salva comunque la possibilità di fruirne anche
in un periodo minore).
INPS
evidenzia quindi il rispetto fino al 31 marzo p.v. – a prescindere dal
periodo di fruizione dell’esonero e per l’intera matricola aziendale – dei
divieti di licenziamento da tempo in vigore quale condizione imprescindibile
per poter correttamente fruire dello sgravio, pena la revoca dell’esonero con
efficacia retroattiva.
Nella circolare sono quindi
ripercorse tutte le regole sulle condizioni di spettanza e sulla cumulabilità
con altri benefici nonché in termini di compatibilità con la normativa sugli
aiuti di Stato.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n.3 del 13 gennaio 2021 – prot. n. 41.
(2) Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n.8 del 1 febbraio 2021 – prot. n. 417.