Si fa seguito all’ultima Circolare
n. 11/2020 del Servizio legislativo per fornire un aggiornamento sui
provvedimenti emanati successivamente all’ultimo DPCM 8 marzo 2020 in
tema di
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(Provvedimenti successivi al DPCM 8/3/2020 –
Aggiornamento al 9/3/2020)
*
A. Ordinanza del Capo della Protezione Civile 8/3/2020,
n. 646
L’ordinanza in titolo (all. 1) fornisce interpretazioni
autentiche di alcune disposizioni del DPCM 8/3/2020 fra le quali la misura
secondo la quale nelle “aree a
contenimento rafforzato” (i territori della Regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) si deve evitare
ogni spostamento di persone fisiche in entrata e uscita dai territori nonché
all’interno dei medesimi, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute.
L’ordinanza chiarisce che:
-
le
prescrizioni si applicano alle sole
persone fisiche, come
letteralmente indicato nel medesimo decreto;
-
è esclusa ogni applicabilità della
misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera
produttiva da e per le zone indicate;
-
non sono vietati alle persone fisiche gli
spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro,
di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti
attività. Dunque, lo spostamento per
motivi di lavoro (non necessariamente basato su esigenze straordinarie o
indifferibili) è consentito e non richiede speciali autorizzazioni[1].
L’ordinanza chiarisce altresì
che la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei
lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, non
prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici.
*
B. Ministero dell’Interno, Direttiva ai
Prefetti 8/3/2020
Anche il Ministro dell’Interno
ha adottato una Direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a
contenimento rafforzato” (all.
2).
La direttiva detta indicazioni
specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle
persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a
contenimento rafforzato”:
-
gli spostamenti nell’aree a contenimento
rafforzato potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni
di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione[2],
che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di
moduli forniti dalle forze di polizia. In
sostanza, la prescrizione in tema di spostamenti “non contempla procedure di
autorizzazione preventiva” e le esigenze lavorative non dovranno essere
necessariamente indifferibili. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni,
è invece previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che
sono risultate positive al virus;
-
i controlli sul rispetto delle limitazioni della
mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture
del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la
viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli
acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti
lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie
municipali;
-
per quanto concerne il trasporto ferroviario,
saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni[3];
-
negli aeroporti delle aree dei territori “a
contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al
controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta
autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo
nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito;
-
la
veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi
controlli.
*
C. Ordinanza presidenziale della Regione Lazio
8/3/2020
Si ritiene quanto mai opportuno
comunicare anche gli ultimi provvedimenti della Regione Lazio che riguardano le
persone che fanno ingresso in Roma o nel territorio della Regione Lazio e
che provengono dalle aree ad alto contagio.
Come noto, nelle more dell’adozione
della pubblicazione del DPCM 8/3/2020 si è registrato un anomalo esodo di
persone provenienti dalle “aree a contenimento rafforzato”, con conseguente grave
aumento del rischio di contagio e un pericolo di diffusione dello stesso.
Ragion per cui la Regione Lazio ha
emanato un’ordinanza (all. 3) che
fissa obblighi determinati e stringenti per tutte le persone
che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8
marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella
Regione Lazio provenienti dalle “aree a contenimento rafforzato” (Regione Lombardia e dalle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e
Venezia).
Tali persone[4]
hanno l’obbligo, penalmente sanzionato:
-
di comunicare tale circostanza al
numero unico regionale dedicato 800 118 800;
-
di osservare la permanenza domiciliare
e il divieto di spostamenti e viaggi;
-
di rimanere raggiungibile per ogni
eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del
Dipartimento di Prevenzione.
In caso di comparsa di
sintomi, la persona deve:
-
avvertire immediatamente il MMG/PLS e
l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di
esecuzione del test;
-
indossare la mascherina chirurgica (da fornire
all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
-
rimanere nella sua stanza con la porta chiusa
garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale
trasferimento in ospedale.
Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario
e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere
a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale,
i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte
provenienti da Milano o dalle Province dell’area ad alto contagio con
destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del
territorio regionale.
*
D. Decreto legge 11/2020 - MISURE STRAORDINARIE
E URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
In G.U. n. 60 dell'8 marzo
2020 è stato pubblicato anche il D.L.
8 marzo 2020, n. 11, recante misure
straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenere gli effetti negativi
sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (all. 4)
Il decreto introduce, con
efficacia immediata, un «periodo cuscinetto», che va da lunedì 9 marzo a
domenica 22 marzo 2020. In questo periodo – salve le eccezioni previste dal medesimo
decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli
uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo
2020 e dunque non saranno tenute.
Durante il medesimo periodo
sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti
rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate.
Sono poi previste una serie di
eccezioni alla regola del rinvio d’ufficio per le quali si rinvia al testo di
legge.
Fino al 31/5/2020, il deposito
degli atti avverrà solo con modalità telematiche.
Le disposizioni relative alla
trattazione delle udienze, in quanto compatibili, si applicano altresì ai
procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Il decreto-legge introduce
anche misure riguardanti la giustizia contabile ed amministrativa. Per
quest’ultima, si prevede, in particolare, che si applichino dall’8 marzo 2020 e
fino alla data del 22 marzo 2020, le disposizioni di cui all’articolo 54, commi
2 e 3, del codice del processo amministrativo (regime della sospensione
feriale).
*
Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it)
resta a disposizione per ulteriori chiarimenti
[1] A meno che, beninteso, non trovino applicazione
divieti ulteriori, come ad es. l’essere risultato positivo al virus.
[2] Artt. 46 e 47, DPR 445/2000.
[3] La Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione
del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della
Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita
dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di
salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”.
[4]
A meno che non siano operatori del SSR laziale.
Si fa seguito all’ultima Circolare
n. 11/2020 del Servizio legislativo per fornire un aggiornamento sui
provvedimenti emanati successivamente all’ultimo DPCM 8 marzo 2020 in
tema di
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(Provvedimenti successivi al DPCM 8/3/2020 –
Aggiornamento al 9/3/2020)
*
A. Ordinanza del Capo della Protezione Civile 8/3/2020,
n. 646
L’ordinanza in titolo (all. 1) fornisce interpretazioni
autentiche di alcune disposizioni del DPCM 8/3/2020 fra le quali la misura
secondo la quale nelle “aree a
contenimento rafforzato” (i territori della Regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) si deve evitare
ogni spostamento di persone fisiche in entrata e uscita dai territori nonché
all’interno dei medesimi, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute.
L’ordinanza chiarisce che:
-
le
prescrizioni si applicano alle sole
persone fisiche, come
letteralmente indicato nel medesimo decreto;
-
è esclusa ogni applicabilità della
misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera
produttiva da e per le zone indicate;
-
non sono vietati alle persone fisiche gli
spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro,
di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti
attività. Dunque, lo spostamento per
motivi di lavoro (non necessariamente basato su esigenze straordinarie o
indifferibili) è consentito e non richiede speciali autorizzazioni[1].
L’ordinanza chiarisce altresì
che la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei
lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, non
prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici.
*
B. Ministero dell’Interno, Direttiva ai
Prefetti 8/3/2020
Anche il Ministro dell’Interno
ha adottato una Direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a
contenimento rafforzato” (all.
2).
La direttiva detta indicazioni
specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle
persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a
contenimento rafforzato”:
-
gli spostamenti nell’aree a contenimento
rafforzato potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni
di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione[2],
che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di
moduli forniti dalle forze di polizia. In
sostanza, la prescrizione in tema di spostamenti “non contempla procedure di
autorizzazione preventiva” e le esigenze lavorative non dovranno essere
necessariamente indifferibili. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni,
è invece previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che
sono risultate positive al virus;
-
i controlli sul rispetto delle limitazioni della
mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture
del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la
viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli
acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti
lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie
municipali;
-
per quanto concerne il trasporto ferroviario,
saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni[3];
-
negli aeroporti delle aree dei territori “a
contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al
controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta
autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo
nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito;
-
la
veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi
controlli.
*
C. Ordinanza presidenziale della Regione Lazio
8/3/2020
Si ritiene quanto mai opportuno
comunicare anche gli ultimi provvedimenti della Regione Lazio che riguardano le
persone che fanno ingresso in Roma o nel territorio della Regione Lazio e
che provengono dalle aree ad alto contagio.
Come noto, nelle more dell’adozione
della pubblicazione del DPCM 8/3/2020 si è registrato un anomalo esodo di
persone provenienti dalle “aree a contenimento rafforzato”, con conseguente grave
aumento del rischio di contagio e un pericolo di diffusione dello stesso.
Ragion per cui la Regione Lazio ha
emanato un’ordinanza (all. 3) che
fissa obblighi determinati e stringenti per tutte le persone
che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8
marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella
Regione Lazio provenienti dalle “aree a contenimento rafforzato” (Regione Lombardia e dalle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e
Venezia).
Tali persone[4]
hanno l’obbligo, penalmente sanzionato:
-
di comunicare tale circostanza al
numero unico regionale dedicato 800 118 800;
-
di osservare la permanenza domiciliare
e il divieto di spostamenti e viaggi;
-
di rimanere raggiungibile per ogni
eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del
Dipartimento di Prevenzione.
In caso di comparsa di
sintomi, la persona deve:
-
avvertire immediatamente il MMG/PLS e
l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di
esecuzione del test;
-
indossare la mascherina chirurgica (da fornire
all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
-
rimanere nella sua stanza con la porta chiusa
garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale
trasferimento in ospedale.
Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario
e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere
a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale,
i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte
provenienti da Milano o dalle Province dell’area ad alto contagio con
destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del
territorio regionale.
*
D. Decreto legge 11/2020 - MISURE STRAORDINARIE
E URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
In G.U. n. 60 dell'8 marzo
2020 è stato pubblicato anche il D.L.
8 marzo 2020, n. 11, recante misure
straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenere gli effetti negativi
sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (all. 4)
Il decreto introduce, con
efficacia immediata, un «periodo cuscinetto», che va da lunedì 9 marzo a
domenica 22 marzo 2020. In questo periodo – salve le eccezioni previste dal medesimo
decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli
uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo
2020 e dunque non saranno tenute.
Durante il medesimo periodo
sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti
rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate.
Sono poi previste una serie di
eccezioni alla regola del rinvio d’ufficio per le quali si rinvia al testo di
legge.
Fino al 31/5/2020, il deposito
degli atti avverrà solo con modalità telematiche.
Le disposizioni relative alla
trattazione delle udienze, in quanto compatibili, si applicano altresì ai
procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Il decreto-legge introduce
anche misure riguardanti la giustizia contabile ed amministrativa. Per
quest’ultima, si prevede, in particolare, che si applichino dall’8 marzo 2020 e
fino alla data del 22 marzo 2020, le disposizioni di cui all’articolo 54, commi
2 e 3, del codice del processo amministrativo (regime della sospensione
feriale).
*
Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it)
resta a disposizione per ulteriori chiarimenti
[1] A meno che, beninteso, non trovino applicazione
divieti ulteriori, come ad es. l’essere risultato positivo al virus.
[2] Artt. 46 e 47, DPR 445/2000.
[3] La Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione
del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della
Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita
dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di
salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”.
[4] A meno che non siano operatori del SSR laziale.