A distanza di oltre una settimana l’INAIL dà specifiche istruzioni rispetto alla sospensione di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi prevista dal decreto-legge n. 9/2020[1] RELATIVAMENTE AI SOLI COMUNI DEFINITI NELLA ZONA ROSSA INDIVIDUATA IN UN PRIMISSIMO TEMPO[2] (art. 5) nonché agli OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO (IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO, TOUR OPERATOR) DI TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (ART. 8).
Tale sospensione decorre fino al 30 APRILE 2020 e per i Comuni della zona rossa riguarda adempimenti e versamenti in scadenza dal 23 febbraio 2020, mentre invece per le imprese del settore turistico-alberghiero in scadenza dal 2 marzo 2020.
Vale sottolineare che l’INAIL precisa che il Ministero del Lavoro, sentito il MIBACT, abbia deciso di individuare quali imprese turistico-ricettive quelle che svolgono un’attività economica ricadente nel codice ATECO 55 (alloggio), comprese quindi le attività di alloggio connesse alle aziende agricole (agriturismi).
L’Istituto richiama puntualmente in circolare tutti i codici ATECO per i quali trova applicazione l’articolo 8.
1) l’INAIL chiarisce che per i versamenti tale sospensione non ha, di fatto, alcun impatto visto che in tale intervallo temporale non ricade alcuna scadenza di pagamento, essendo già superati i termini (27 febbraio u.s.) per il versamento della prima rata o della rata unica dell’autoliquidazione 2019/2020 mentre invece per il versamento di alcuni premi speciali unitari (es. facchini e pesca) non risultano datori di lavoro interessati nella zona rossa (un rinvio a maggio potrà riguardare unicamente l’eventuale pagamento rateale di debiti assicurativi).
2) Relativamente agli adempimenti, invece, la sospensione si applica al termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020 fissata quest’anno al 2 marzo 2020. I soggetti interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020 tramite PEC alla Sede Inail competente la domanda di sospensione, utilizzando apposito modulo (allegato) e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile sul sito www.inail.it –servizi online–autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020. Inutile citare la sospensione del termine di presentazione entro il 30 aprile p.v. dell’elenco trimestrale per la regolazione del 1° trimestre 2020 da parte delle cooperative dei facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori visto che, come detto, all’Istituto non risultano posizioni assicurative territoriali nei Comuni della zona rossa di cui al DPCM del 1° marzo 2020.
3) Un terzo aspetto riguarda la presentazione delle domande del Modello OT-23 (riduzione del tasso medio di tariffa per interventi migliorativi e di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro operati dalle imprese) per le quali, come ogni anno, la scadenza era fissata alla fine del mese di febbraio - slittato quest’anno al 2 marzo u.s. essendo stato il 29 febbraio un sabato). Rispetto a questo adempimento si precisa che:
Ø le imprese che operano nei territori degli 11 Comuni e le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator attivi su tutto il territorio nazionale, alla luce della sospensione dei termini loro spettante, unitamente la modulo di sospensione dei termini, potranno inoltrare la domanda entro il 15 maggio 2020 attraverso il servizio online “Riduzione per prevenzione” nuovamente disponibile dall’inizio di quel mese;
Ø tutte le altre imprese del territorio nazionale che abbiano già inviato la loro istanza entro il 2 marzo scorso senza tuttavia allegare l’obbligatoria documentazione probante, potranno comunque integrare la domanda entro il 15 maggio 2020 (in realtà saranno le stesse strutture territoriali dell’Istituto a richiedere tale documentazione laddove mancante).
Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento e in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell’INAIL, si segnala, infine, che l’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni sulla sospensione, sempre ai sensi del D.L. 9/2020 e con riferimento ai soli Comuni della zona rossa, dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti di riscossione nonché di notifica dei verbali di accertamento e di illeciti amministrativi.
[1] Nostra circolare n. 8 del 3 marzo 2020 – prot. n. 679.
[2] Gli 11 Comuni sono: 1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vò.