Circolari

Circ. n. 12/2020

Conversione in legge del “Decreto liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 5 giugno 2020)

mercoledì 24 marzo 2021

Con legge 5 giugno 2020 è stato convertito in legge il decreto – legge 8 aprile 2020, n.23 recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (cd “decreto Liquidità” – estratto in allegato).

La legge di conversione introduce nel decreto alcune norme di interesse ambientale tra le quali si segnalano:

  • Articolo 4-bis: la disposizione, integrando l’art. 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione - inserisce tra le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa anche le seguenti:

            a) ristorazione, gestione delle mense e catering;

            b) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

     

  • Articolo 4 – ter: la disposizione disciplina gli obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso che sono fissati ai sensi dell’articolo 228, comma 1 del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Al riguardo, si ricorda che l’articolo 228, comma 1 del codice ambientale stabilisce che al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione,  è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

    L’articolo 4 – ter di nuova introduzione, quindi, stabilisce che, in considerazione della situazione emergenziale derivante dalla pandemia, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, per l’anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021. Conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

 

  • Articolo 30-bis: la disposizione inserisce un regime particolare per i rifiuti sanitari a rischio infettivo, prevedendo la possibilità, a seguito di sterilizzazione, di applicare agli stessi il regime giuridico dei rifiuti urbani.

    Segnatamente, la norma prevede che fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione (effettuato secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato regolamento).

    Pertanto, i rifiuti sanitari a rischio infettivo delle strutture sanitarie private e pubbliche potranno essere temporaneamente gestiti come urbani a condizione che siano sterilizzati in linea con le procedure richiamate dalla norma.

    Più nel dettaglio, ai sensi del citato D.P.R. 254 del 2003, sono considerati rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo i rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 dei codici EER dei rifiuti, tra cui in particolare:

    1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all’allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

     2) i rifiuti (elencati a titolo esemplificativo nell’allegato I del regolamento) che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

     2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;

     2b) siano contaminati da:

     2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;

     2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;

     2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;

     3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che:

     3a) siano contaminati da agenti patogeni per l’uomo o per gli animali;

     3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi.

    Con riferimento alla nozione di sterilizzazione, il citato regolamento contiene la seguente definizione di sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10- 6. La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l’essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L’efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell’allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi. …….L’efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima, sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.”

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), responsabile del Servizio.

           Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

     (Marco Venturelli)

 

Allegato 1: Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 dell'8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40

  • art. 4-bis: attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa

  • art.4- ter: obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso

  •                art.30-bis: Norme in materia di rifiuti sanitari



 

ALLEGATO

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 dell'8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.».

(GU n.143 del 6-6-2020)

 

Art. 4 - bis

Inserimento di nuove attività nella lista di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190

 1. All’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) le lettere a) e b) sono abrogate;

 b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i -bis ) servizi funerari e cimiteriali;

i -ter ) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i -quater ) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti».

 

Riferimenti normativi:

 Si riporta il testo del comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione):

 “Art. 1 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

 1. – 52. Omissis

 53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) ( Abrogata );

b) );

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri;

i -bis ) servizi funerari e cimiteriali;

i -ter ) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i -quater ) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti .”

***

Art. 4 - ter

Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso

1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell’anno precedente, per l’anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020 .

 

Riferimenti normativi

 Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):

 “Art. 228 (Pneumatici fuori uso)

 1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’ articolo 177, comma 1. Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque.”

***

Art. 30-bis

Norme in materia di rifiuti sanitari

1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

 

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo degli articoli 2 e 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179):

 “Art. 2. Definizioni.

 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell’allegato II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco «*» nell’allegato A della Dir.Min. 9 aprile 2002 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell’allegato A della citata Dir.Min. 9 aprile 2002:

 1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all’allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

 2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell’allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

 2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;

 2b) siano contaminati da:

 2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;

 2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;

 2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;

 3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che:

 3a) siano contaminati da agenti patogeni per l’uomo o per gli animali;

 3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;

 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);

 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;

 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) , assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:

 1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

 2) i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui

dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g) , del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

 4) la spazzatura;

 5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

 6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’àmbito delle strutture sanitarie;

 7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

 8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) , a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c) . In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell’àmbito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;

h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:

 1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;

 1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;

 2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell’allegato I al presente regolamento;

 3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell’allegato I al presente regolamento;

 4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;

i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) , quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;

l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l’impiego di sostanze disinfettanti;

m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10- 6. La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l’essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L’efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell’allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi;

n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente

alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

L’efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima, sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.”

 “Art. 7. Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

 1. Omissis

 2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l’impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.”