Con legge 5 giugno 2020 è stato convertito in legge
il decreto – legge 8 aprile 2020, n.23 recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi
e processuali (cd “decreto Liquidità”
– estratto in allegato).
La legge di conversione introduce nel decreto alcune
norme di interesse ambientale tra le quali si segnalano:
-
Articolo 4-bis: la disposizione, integrando l’art. 1 comma 53 della Legge 6
novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione - inserisce
tra le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa anche le seguenti:
a) ristorazione, gestione delle mense e
catering;
b) servizi ambientali, comprese le
attività di raccolta, di trasporto nazionale
e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento
dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti.
-
Articolo
4 – ter: la disposizione
disciplina gli obiettivi annuali di
gestione di pneumatici fuori uso che sono fissati ai sensi dell’articolo
228, comma 1 del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Al riguardo, si ricorda che
l’articolo 228, comma 1 del codice ambientale stabilisce che al fine di
garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori
tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo
e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche
attraverso la ricostruzione, è fatto obbligo ai produttori e importatori
di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con
periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori
uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul
territorio nazionale.
L’articolo 4 –
ter di nuova introduzione, quindi, stabilisce che, in considerazione della
situazione emergenziale derivante dalla pandemia, gli obiettivi di gestione di
quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, per l’anno in corso sono
parametrati al biennio 2020-2021. Conseguentemente, la verifica delle quantità
di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando
gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio
2019-2020.
-
Articolo 30-bis: la disposizione inserisce un regime particolare per i rifiuti sanitari a
rischio infettivo, prevedendo la possibilità, a seguito di sterilizzazione, di applicare
agli stessi il regime giuridico dei rifiuti urbani.
Segnatamente,
la norma prevede che fino a trenta
giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,
sono sottoposti al regime giuridico dei
rifiuti urbani i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a
procedimento di sterilizzazione (effettuato secondo le previsioni
dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture
sanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato
regolamento).
Pertanto, i
rifiuti sanitari a rischio infettivo delle strutture sanitarie private e
pubbliche potranno essere temporaneamente gestiti come urbani a condizione che
siano sterilizzati in linea con le procedure richiamate dalla norma.
Più nel
dettaglio, ai sensi del citato D.P.R. 254 del 2003, sono considerati rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo i rifiuti sanitari individuati dalle
voci 18.01.03 e 18.02.02 dei codici EER dei rifiuti, tra cui in particolare:
1) tutti i
rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste
un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano
pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti
biologici di gruppo 4, di cui all’allegato XI del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
2) i rifiuti (elencati a titolo
esemplificativo nell’allegato I del regolamento) che presentano almeno una
delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di
isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico
secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi
biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in
cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una
patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale,
secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido
pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attività
veterinaria, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni
per l’uomo o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con
qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal
medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso
tali liquidi.
Con riferimento
alla nozione di sterilizzazione, il citato regolamento contiene la seguente
definizione di sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da
garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10- 6. La
sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima,
mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l’essiccamento ai
fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché
della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono essere
sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo.
L’efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell’allegato III del
presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio
infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle
modalità di gestione dei rifiuti stessi. …….L’efficacia del procedimento di
sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla sono stabiliti dalla norma UNI
10384/94, parte prima, sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.”
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile
rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it),
responsabile del Servizio.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Venturelli)
Allegato 1: Testo del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 dell'8
aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40
-
art. 4-bis: attività definite come maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa
-
art.4- ter: obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso
-
art.30-bis: Norme in materia di rifiuti
sanitari
ALLEGATO
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile
2020, n. 23
Testo del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 dell'8
aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40,
recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi
e processuali.».
(GU n.143 del 6-6-2020)
Art. 4 - bis
Inserimento di nuove attività nella lista
di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190
1. All’articolo 1, comma 53, della legge 6
novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono abrogate;
b) dopo la lettera i) sono aggiunte le
seguenti:
«i -bis ) servizi
funerari e cimiteriali;
i -ter ) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i -quater ) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di
trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento
e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e
gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti».
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo del comma 53
dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione):
“Art. 1 - Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione
1. – 52. Omissis
53. Sono definite come
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) ( Abrogata );
b) );
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i -bis ) servizi funerari e cimiteriali;
i -ter ) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i -quater ) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di
trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di
trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e
di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti .”
***
Art. 4 - ter
Obiettivi annuali di gestione di pneumatici
fuori uso
1. Alla luce della
situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure
adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli
spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di
pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell’articolo 228,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi
nel mercato e destinati alla vendita nell’anno precedente, per l’anno in corso
sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle
quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita
computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel
biennio 2019-2020 .
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 1
dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale):
“Art. 228 (Pneumatici fuori uso)
1. Fermo restando il disposto di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui
agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il
perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche
disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e
formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione
anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori
di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con
periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori
uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul
territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e
formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel
rispetto dell’ articolo 177, comma 1. Ai fini di cui al presente comma, un
quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di
pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque.”
***
Art. 30-bis
Norme in materia di rifiuti sanitari
1. Al fine di contenere
il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle
strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo
assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture
sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato
regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo degli articoli 2 e 7, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della
gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002,
n. 179):
“Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli
allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e
private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di
prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono
compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari
elencati a titolo esemplificativo nell’allegato II del presente regolamento,
compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco «*»
nell’allegato A della Dir.Min. 9 aprile 2002 del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti
sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell’allegato A della
citata Dir.Min. 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono
da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di
trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in
isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo
4, di cui all’allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo
esemplificativo nell’allegato I del presente regolamento che presentano almeno
una delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di
isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico
secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi
biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in
cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una
patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni
vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido
peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da
attività veterinaria, che:
3a) siano contaminati da agenti
patogeni per l’uomo o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con
qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal
medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso
tali liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti
da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per
inumazione o tumulazione:
1) assi e resti delle casse
utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini,
ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
3) avanzi di indumenti,
imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi
biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad
esempio zinco, piombo);
f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti
derivanti da attività cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti
provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e
similari;
2) altri oggetti metallici o non
metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti
sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) ,
assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla
preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti
dall’attività di ristorazione e i residui
dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi
quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia
ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia
trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone,
plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire
negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non
pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, lettera g) , del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e
quelli di cui il detentore intende disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da
attività di giardinaggio effettuata nell’àmbito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende,
gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti
infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche
utilizzate per le urine;
8) i rifiuti sanitari a solo
rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai
sensi della lettera m) , a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di
incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle
condizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c) . In caso di
smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori
dell’àmbito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi
rifiuti non è soggetta a privativa;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le
seguenti categorie di rifiuti sanitari:
1a) farmaci scaduti o
inutilizzabili;
1b) medicinali citotossici e
citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati
che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;
2) organi e parti anatomiche non
riconoscibili di cui al punto 3 dell’allegato I al presente regolamento;
3) piccoli animali da esperimento
di cui al punto 3 dell’allegato I al presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre
sostanze psicotrope;
i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che
come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i
rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera d) , quali ad esempio quelli prodotti presso
laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici,
presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli
assorbenti igienici;
l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata
con l’impiego di sostanze disinfettanti;
m) sterilizzazione: abbattimento della
carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non
inferiore a 10- 6. La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI
10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la
triturazione e l’essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore
efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti
stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a
solo rischio infettivo. L’efficacia viene verificata secondo quanto indicato
nell’allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti
sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della
semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi;
n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente
alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo.
L’efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per
dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima, sulla base
delle prove di convalida in essa stabilite.”
“Art. 7. Sterilizzazione dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo.
1. Omissis
2. Gli impianti di
sterilizzazione localizzati all’interno del perimetro della struttura sanitaria
non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, a condizione che in tali impianti siano trattati
esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si
considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l’impianto di
sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate
ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.”