Circolari

Circ. n. 12/2017

DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50,

Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2017 – S.O. 20, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, cd.

 

 

 “MANOVRINA”

 

 

Di seguito svolgiamo le prime osservazioni su alcune disposizioni di interesse per le imprese, rinviando per gli approfondimenti a successive comunicazioni di questo Dipartimento – segnatamente alla collegata Circolare del Servizio sindacale – ovvero alle comunicazioni degli altri Dipartimenti e Servizi e delle Federazioni di settore.

 

Si avverte altresì che in data 2 maggio 2017, sul provvedimento in esame, l’Alleanza delle Cooperative Italiane sarà audita innanzi alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

 

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1. Modifiche alla disciplina dell’IVA e altre misure fiscali (artt. 1 – 7; 56 – 60)

 

Il decreto contiene alcune misure di contrasto all’evasione dell’IVA.

Anzitutto è estesa in maniera significativa l’applicazione del regime eccezionale (e transitorio) della cd scissione dei pagamenti (o split payment, v. Circolare del Servizio legislativo n. 4/2015, § 11).

Si tratta del regime – istituito dall’articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l’articolo 17-ter, d.P.R. 633/1972 – che stabilisce, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo per cui le P.A., ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, versano direttamente all’erario l’IVA loro addebitata dai fornitori.

Nell’articolo 17-ter attualmente vigente è previsto che il regime della scissione dei pagamenti sia applicato soltanto da alcune PA (lo Stato, gli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31, TUEL, le camere di commercio, gli istituti universitari, le ASL, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza). Ora, la novella estende l’applicazione della scissione dei pagamenti a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione (di cui all’articolo 1, comma 2, L. 196/2009).

Inoltre, la scissione dei pagamenti è allargata anche alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti ad elevata affidabilità fiscale che non fanno parte della PA. Segnatamente: le società controllate direttamente dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali (e quelle a loro volta controllate da queste ultime), nonché le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (si tratta delle 40 società di primaria importanza e a liquidità elevata che rappresentano circa l’80 per cento della capitalizzazione di mercato interna; è in ogni caso previsto che un successivo D.M. possa individuare un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

Infine, lo split payment è esteso anche alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (quindi, in sostanza, anche ai liberi professionisti, originariamente esclusi dalla misura).

L’applicazione delle nuove disposizioni è prevista per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Si rinvia ad un D.M. l’emanazione delle disposizioni di attuazione.

 

Il decreto modifica anche il termine ultimo entro cui il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Si stabilisce, infatti, che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e deve essere esercitato con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (non più, quindi, con riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo).

 

In tema di “compensazione orizzontale” dei crediti IVA (disciplinata dall’articolo 17, d.l.vo 241/1997, ove si prevede il pagamento mediante il modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali) il decreto interviene con ulteriori limitazioni alla compensazione:

  • anzitutto estendendo l’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità (più precisamente viene ridotto dagli attuali euro 15.000 a euro 5.000 l’importo al di sopra del quale i crediti tributari possono essere utilizzati in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione);

  • in secondo luogo, estendendo l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA (eliminando la soglia minima di euro 5.000 ed estendendo l’obbligo dell’utilizzo esclusivo dei servizi telematici anche per le compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’irap).

     

    Il decreto interviene infine anche sulla disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) [v. Circolare del Servizio legislativo n. 14/2012], modificando le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale.

    Si prevede, in particolare, il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa. In parole povere, si elimina il riferimento fisso al capitale proprio esistente alla data del 31 dicembre 2010 e si introduce una base mobile di calcolo costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio dell’ACE (ad esempio, la variazione del capitale proprio su cui applicare il coefficiente di rendimento ACE nel 2017 deve essere valutata non rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010, bensì a quello esistente al 31 dicembre 2012).

     

    Fra le altre norme tributarie di rilievo per le imprese, si segnalano:

  • una modifica della disciplina delle start up innovative che estende a tutte le PMI costituite in forma di s.r.l. (incluse le cooperative s.r.l.) alcune misure di favore finalizzate ad agevolare l’autonomo finanziamento delle imprese mediante capitale di rischio raccolto tramite privati (cd. equity crowdfunding e incentivi alla quotazione delle PMI) (art. 57);

  • una modifica alla disciplina dei prezzi di trasferimento (cd.  transfer pricing) al fine di adeguare la terminologia della disciplina domestica in materia di prezzi di trasferimento alle più recenti indicazioni emerse in sede OCSE (art. 59);

  • un’ulteriore modifica esclude i marchi d’impresa dal campo di applicazione del cd. patent box (regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule: v. Circolare del Servizio legislativo n. 4/2015, § 3). Viene però previsto che le disposizioni sul patent box si applichino anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali (definiti quali beni collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli rientranti tra i beni agevolabili). Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche di cui sopra e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.

     

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    2. Disposizioni in materia di giustizia tributaria (artt. 10 – 11)

     

    Sul tema in oggetto si segnala anzitutto l’estensione (al fine di favorire lo smaltimento in sede precontenziosa delle liti tributarie) dell’ambito di applicazione dell’istituto della mediazione (o reclamo) obbligatoria, previsto dall’articolo 17-bis, D. L. vo 546/1992. La novella estende l’obbligo di mediazione/reclamo alle controversie tributarie di valore superiore all’attuale limite di 20.000 euro, fino al nuovo limite di 50.000 euro.

    L’estensione si applicherà con riferimento agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

     

    Con l’occasione, il Governo introduce (anche al fine di alleggerire il contenzioso pendente in Cassazione) la possibilità di una definizione agevolata delle controversie tributarie.

    Nel dettaglio, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio) possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, dPR 602/1973), calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora (art. 30, c. 1, dPR 602/1973).

    In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40 per cento degli importi in contestazione.

    Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

    Sono invece escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

    Il versamento degli importi dovuti potrà avvenire al massimo in tre rate, sulla base delle seguenti regole e cadenze: non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro; il termine per il pagamento dell’unica o della prima rata, pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017; la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40 per cento, è fissata al 30 novembre 2017; la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20 per cento, è fissata al 30 giugno 2018.

    Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

    Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono tra la data di entrata in vigore del decreto (24 aprile 2017) e il 30 settembre 2017.

    Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione della misura.

     

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    3. Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate (artt. 41 – 46)

     

    Il decreto contiene altresì una serie di misure a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), volte sia all’accelerazione delle attività di ricostruzione, sia alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, nonché alla proroga degli incentivi e della sospensione e rateizzazione dei tributi sospesi.

    È infine prevista l’istituzione di una zona franca urbana (L 296/2006) nei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Più precisamente, le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca, limitatamente a quelle che abbiano subìto, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei citati comuni di una serie di agevolazioni (esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro; esenzione dall’Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta; esenzione dalle imposte municipali per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati dalle imprese; esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente).

    Le esenzioni in parola spetteranno inoltre alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

     

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