Si comunica che è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24
aprile 2017 – S.O. 20, il decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo, cd.
Di seguito svolgiamo le prime osservazioni su alcune
disposizioni di interesse per le imprese, rinviando per gli approfondimenti a
successive comunicazioni di questo Dipartimento – segnatamente alla
collegata Circolare del Servizio sindacale
– ovvero alle comunicazioni degli altri Dipartimenti e Servizi e delle
Federazioni di settore.
Si avverte altresì che in
data 2 maggio 2017, sul
provvedimento in esame, l’Alleanza delle Cooperative Italiane sarà audita
innanzi alla Commissione Bilancio
della Camera dei Deputati.
*
1. Modifiche alla disciplina dell’IVA e altre
misure fiscali (artt. 1 – 7; 56 – 60)
Il
decreto contiene alcune misure di contrasto all’evasione dell’IVA.
Anzitutto
è estesa in maniera significativa l’applicazione del regime eccezionale (e
transitorio) della cd scissione dei pagamenti (o split
payment, v. Circolare
del Servizio legislativo n. 4/2015, § 11).
Si
tratta del regime – istituito dall’articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014 (legge di
stabilità 2015) che ha introdotto l’articolo 17-ter, d.P.R. 633/1972 – che stabilisce, per talune
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo per cui le
P.A., ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, versano
direttamente all’erario l’IVA loro addebitata dai fornitori.
Nell’articolo
17-ter attualmente
vigente è previsto che il regime della scissione dei pagamenti sia applicato
soltanto da alcune PA (lo Stato, gli organi dello Stato, ancorché dotati di
personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi
costituiti ai sensi dell’articolo 31, TUEL, le camere di commercio, gli
istituti universitari, le ASL, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di
ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di
assistenza e beneficenza e quelli di previdenza). Ora, la novella estende
l’applicazione della scissione dei pagamenti a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto
consolidato della pubblica amministrazione (di cui all’articolo 1,
comma 2, L. 196/2009).
Inoltre,
la scissione dei pagamenti è allargata anche alle operazioni effettuate nei
confronti di soggetti ad elevata affidabilità fiscale che non fanno parte della
PA. Segnatamente: le società
controllate direttamente dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali
(e quelle a loro volta controllate da queste ultime), nonché le società quotate inserite nell’indice
FTSE MIB della Borsa italiana (si tratta delle 40 società di primaria
importanza e a liquidità elevata che rappresentano circa l’80 per cento della
capitalizzazione di mercato interna; è in ogni caso previsto che un successivo
D.M. possa individuare un indice alternativo di riferimento per il mercato
azionario).
Infine,
lo split payment è esteso anche alle
operazioni effettuate da fornitori
che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi
percepiti (quindi, in sostanza, anche ai liberi professionisti, originariamente
esclusi dalla misura).
L’applicazione
delle nuove disposizioni è prevista per le fatture emesse a partire dal 1°
luglio 2017.
Si
rinvia ad un D.M. l’emanazione delle disposizioni di attuazione.
Il decreto modifica anche il termine ultimo entro cui il contribuente
può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Si stabilisce, infatti, che il
diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e
deve essere esercitato con la dichiarazione relativa all’anno in cui il
diritto è sorto (non più, quindi, con riferimento alla dichiarazione
relativa al secondo anno successivo).
In tema di “compensazione
orizzontale” dei crediti IVA (disciplinata dall’articolo 17, d.l.vo 241/1997, ove
si prevede il pagamento mediante il modello F24, di imposte, contributi INPS,
premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri
enti previdenziali) il decreto interviene con ulteriori limitazioni alla
compensazione:
-
anzitutto
estendendo l’ambito oggettivo di
applicazione del visto di conformità (più precisamente viene ridotto
dagli attuali euro 15.000 a euro 5.000
l’importo al di sopra del quale i crediti tributari possono essere utilizzati
in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità sulla
dichiarazione);
-
in
secondo luogo, estendendo l’obbligo
di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, per l’effettuazione delle compensazioni da parte
dei soggetti titolari di partita IVA (eliminando la soglia minima di euro 5.000
ed estendendo l’obbligo dell’utilizzo esclusivo dei servizi telematici anche
per le compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle
relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle
imposte sul reddito e all’irap).
Il decreto interviene infine
anche sulla disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE)
[v. Circolare del Servizio legislativo n. 14/2012], modificando le modalità di determinazione
della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale.
Si prevede, in particolare, il progressivo
abbandono del criterio incrementale su base fissa. In parole povere, si
elimina il riferimento fisso al capitale proprio esistente alla data del 31
dicembre 2010 e si introduce una base mobile di calcolo costituita dalla variazione
in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello
per il quale si applica il beneficio dell’ACE (ad esempio, la variazione del
capitale proprio su cui applicare il coefficiente di rendimento ACE nel 2017
deve essere valutata non rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre
2010, bensì a quello esistente al 31 dicembre 2012).
Fra le altre norme tributarie di
rilievo per le imprese, si segnalano:
-
una
modifica della disciplina delle start up innovative che estende a tutte le PMI costituite in forma di s.r.l.
(incluse le cooperative s.r.l.) alcune misure di favore finalizzate ad
agevolare l’autonomo finanziamento delle imprese mediante capitale di rischio
raccolto tramite privati (cd. equity crowdfunding e
incentivi alla quotazione delle PMI) (art. 57);
-
una
modifica alla disciplina dei prezzi di trasferimento (cd. transfer
pricing) al fine di adeguare la terminologia della disciplina domestica in
materia di prezzi di trasferimento alle più recenti indicazioni emerse in sede
OCSE (art. 59);
-
un’ulteriore
modifica esclude i marchi d’impresa
dal campo di applicazione del cd. patent box (regime di
tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere
dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule: v. Circolare del Servizio
legislativo n. 4/2015, § 3). Viene però previsto che le disposizioni
sul patent box si applichino anche ai
redditi derivanti dall’utilizzo congiunto
di beni immateriali (definiti quali beni collegati tra loro da vincoli di
complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia
di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni
immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli
rientranti tra i beni agevolabili). Si applicano le disposizioni vigenti
anteriormente alle modifiche di cui sopra e, comunque, non oltre il 30 giugno
2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d’imposta
successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.
*
2.
Disposizioni in materia di giustizia tributaria (artt. 10 – 11)
Sul tema in oggetto si segnala
anzitutto l’estensione (al fine di favorire lo smaltimento in sede
precontenziosa delle liti tributarie) dell’ambito di applicazione dell’istituto
della mediazione (o reclamo)
obbligatoria, previsto dall’articolo 17-bis, D. L. vo 546/1992. La novella estende l’obbligo di
mediazione/reclamo alle controversie tributarie di valore superiore all’attuale
limite di 20.000 euro, fino al nuovo limite di 50.000 euro.
L’estensione si applicherà con
riferimento agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Con l’occasione, il Governo
introduce (anche al fine di alleggerire il contenzioso pendente in Cassazione)
la possibilità di una
definizione
agevolata delle controversie tributarie.
Nel dettaglio, le controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate pendenti in
ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in cassazione e anche a
seguito di rinvio) possono essere definite, a domanda del soggetto che ha
proposto l’atto introduttivo del giudizio, col pagamento di tutti gli
importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in
primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, dPR
602/1973), calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica
dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora
(art. 30, c. 1, dPR 602/1973).
In caso di controversia relativa
esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi,
per la definizione è dovuto il 40 per cento degli importi in contestazione.
Sono definibili le
controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente
avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di
presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con
pronuncia definitiva.
Sono invece escluse dalla
definizione le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse
proprie tradizionali dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme
dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Il versamento degli importi dovuti
potrà avvenire al massimo in tre rate, sulla base delle
seguenti regole e cadenze: non è ammesso il pagamento rateale se gli importi
dovuti non superano 2.000 euro;
il termine per il pagamento dell’unica o della prima rata, pari al 40 per cento del totale delle somme
dovute, scade il 30 settembre 2017; la
scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40 per cento, è fissata al 30 novembre 2017; la scadenza
della terza e ultima rata, pari al residuo 20
per cento, è fissata al 30 giugno 2018.
Le controversie definibili non
sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data
il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del
versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso
fino al 31 dicembre 2018.
Per le controversie definibili
sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,
delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono tra la data di
entrata in vigore del decreto (24 aprile 2017) e il 30 settembre 2017.
Con uno o più provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione
della misura.
*
3.
Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate (artt. 41 – 46)
Il decreto contiene altresì una
serie di misure a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e
2017 (territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), volte sia all’accelerazione delle attività di
ricostruzione, sia
alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della
cessazione dello stato di emergenza, nonché alla proroga degli incentivi e
della sospensione e
rateizzazione dei tributi sospesi.
È infine prevista l’istituzione di
una zona
franca urbana (L 296/2006) nei comuni delle regioni del Lazio,
dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono
susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Più precisamente, le imprese che
hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca,
limitatamente a quelle che abbiano subìto, a causa degli eventi sismici, la riduzione
del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare, in
relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla
prosecuzione dell’attività nei citati comuni di una serie di agevolazioni
(esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza, per ciascun periodo di
imposta, dell’importo di 100.000 euro; esenzione dall’Irap del valore della
produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa
nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta; esenzione dalle imposte municipali per gli immobili siti nella
zona franca posseduti e utilizzati dalle imprese; esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro,
sulle retribuzioni da lavoro dipendente).
Le esenzioni in parola spetteranno
inoltre alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona
franca entro il 31 dicembre 2017.
*