Con l’obiettivo di dare un nuovo impulso all’attività degli Osservatori permanenti della Cooperazione istituiti presso le DPL sulla base del Protocollo del 10 ottobre 2007, il Ministero del Lavoro con la nota in oggetto ha provveduto a dettare nuove specifiche istruzioni alle sue Direzioni interregionali e territoriali.
Come indicato nella stessa nota, a cura della DG per l’Attività Ispettiva, tali indicazioni sono anche il frutto dell’incontro di coordinamento e monitoraggio tenutosi a livello nazionale il 24 febbraio u.s. con la partecipazione delle Centrali cooperative, delle OOSS confederali, del MISE.
Nella nota, il Ministero rimarca il ruolo e l’importanza degli Osservatori in termini di orientamento e pianificazione dell’attività ispettiva per il 2015 in ambito cooperativo e di contrasto alle false cooperative.
Nel merito, si richiamano una serie di disposizioni già dettate in passato, come quella di tener conto ai fini dell’attività ispettiva delle situazioni di illegalità in ambito cooperativistico, segnalate dai componenti delle parti sociali presenti negli Osservatori (cfr. in particolare nota ministeriale prot. n. 37/4610 del 6 marzo 2012, commentata con nostra circolare n. 5 del 7 marzo 2012 – prot. n. 1397).
Una significativa novità è rappresentata dall’Allegato alla Nota, attraverso cui il Ministero fornisce un MODELLO DI REPORTISTICA che dovrà essere compilato e restituito alla DG per l’Attività Ispettiva ogni trimestre - scadenze marzo, giugno settembre, dicembre - per via delle DIL di riferimento (si tratta delle 4 Direzioni Interregionali di nuova costituzione che, in base al nuovo assetto organizzativo assunto dal Ministero, sono andate a sostituire le precedenti DRL).
Il modello, di agevole compilazione e da restituire unitamente ad una sintetica relazione illustrativa, introduce la necessità di indicare quanto emerso dall’attività ispettiva nel settore cooperativistico distinguendo tra imprese aderenti ad Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e imprese non aderenti.
Questo dovrebbe rispondere alla segnalazioni fatte, a più riprese in questi anni, dal Servizio Sindacale Giuslavoristico al Direttore Generale incaricato con riferimento ad una sistematica ispezione effettuata sulle imprese cooperative note e associate al sistema cooperativo di Alleanza. Questa nuova distinzione nella reportistica permetterà di verificare oggettivamente il fenomeno.
Peraltro, si sottolinea ai nostri rappresentanti negli Osservatori che l’orientamento delle ispezioni lavoro deve essere maggiormente mirato a quelle cooperative che, non essendo aderenti, non fruiscono di una costante vigilanza cooperativa ai sensi del Dlgs. n. 220/2002.
Un’ulteriore novità, connessa peraltro a questa prassi di reportistica trimestrale (e non più semestrale) che viene istituita dal Ministero, riguarda L’OBBLIGO PER I PRESIDENTI DEGLI OSSERVATORI DI CONVOCARLI ALMENO 1 VOLTA PER CIASCUN TRIMESTRE.
Ciò con lo scopo di dare una maggiore continuità all’operato degli Osservatori. Resta il fatto che si dovrà procedere comunque a convocarli tempestivamente a fronte di richiesta scritta avanzata da almeno un componente datoriale o sindacale.
In analogia con precedenti indicazioni fornite dal Ministero sull’attività degli Osservatori, particolare attenzione viene posta sulla CORRETTA APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI, per la cui verifica gli Osservatori potranno procedere anche attraverso l’esame dei regolamenti interni o l’incrocio di informazioni e banche dati, quali quelle delle Camere di commercio.
A questo proposito il Ministero ricorda che per i soci lavoratori bisogna necessariamente riferirsi ai CCNL stipulati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative riprendendo quanto disposto dall’art. 7, comma 4, della legge 31/08.
Ciò rileva, come ricordato dal Ministero, anche in termini di individuazione dell’imponibile contributivo ai sensi dell’art. 1 della legge 389/1989, per cui gli ispettori, a fronte dell’applicazione di un diverso CCNL, dovranno procedere al recupero delle eventuali differenze contributive e retributive attraverso l’adozione della diffida accertativa.
Su questo aspetto vale peraltro richiamare anche la precedente lettera circolare n. 37 del 1° giugno 2012 (nostra circolare n. 24 dell’11 giugno 2012 – prot. n. 2885), dove in maniera inequivocabile il Ministero ha chiarito che gli unici CCNL validi per l’individuazione dell’imponibile contributivo sono quelli stipulati da AGCI-CONFCOOPERATIVE-LEGACOOP CON CGIL-CISL-UIL (disposizione che ha trovato ulteriore conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, con la sentenza del TAR del Lazio n. 8865/2014 commentata con nostra circolare n. 47 del 2 settembre u.s. – prot. n. 3772).
Ulteriori indicazioni del Ministero, già date in passato, riguardano:
· il perseguimento di una maggiore uniformità ed efficienza nell’operato degli Osservatori, per cui si invitano i Presidenti a segnalare le buone pratiche (es. approfondimenti normativi e casistici, protocolli di intesa, modalità di reportistica), possibile oggetto in futuro di una loro diffusione su scala nazionale;
· la necessità che ciascun Osservatorio si doti di un set di strumenti “minimi” quali:
Ø un elenco cooperative iscritte all’Albo nazionale e operanti nel territorio di competenza, con indicazione del settore di appartenenza, dati di bilancio e iscrizione o meno a centrali cooperative – da richiedere in assenza al Ministero dello Sviluppo Economico;
Ø un proprio regolamento interno;
Ø la possibilità - per ciascun componente - di richiedere/esaminare informazioni a disposizione di qualsiasi organo istituzionale (INPS, INAIL, etc.) – con l’unico limite sui dati riservati o non accessibili.
Nel rinviare alla nota del Ministero allegata e alle nostre precedenti circolari in materia, si pregano le Confcooperative in indirizzo di trasmettere la presente comunicazione a tutti gli interessati.